Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 gennaio 2021.

Priimta 2021-01-27 · ECLI:EU:C:2021:68 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-229/19
Teismas
Court of Justice
Data
2021-01-27
ECLI
ECLI:EU:C:2021:68
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasN. JääskinenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasG. PitruzzellaKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

27 gennaio 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Clausola che stabilisce preliminarmente il vantaggio potenziale del creditore in caso di risoluzione del contratto – Squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Data in cui lo squilibrio deve essere valutato – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Conseguenze – Sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto interno di natura suppletiva»

Nelle cause riunite C‑229/19 e C‑289/19,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi) (C‑229/19) e dal Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello dell’Aia, Paesi Bassi) (C‑289/19), con decisioni del 5 marzo 2019 e del 2 aprile 2019, pervenute in cancelleria rispettivamente il 14 marzo 2019 e il 9 aprile 2019, nei procedimenti

Dexia Nederland BV

contro

XXX (C‑229/19),

Z (C‑289/19),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o [l’Unione europea] sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».
«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(...)

«Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto dei Paesi Bassi

«La risoluzione di un contratto libera le parti dagli impegni assunti in forza di quest’ultimo. Qualora tali impegni siano già stati soddisfatti, il fondamento giuridico per il rispetto di tali impegni è mantenuto, ma per le parti sorge un impegno a restituire o a compensare le prestazioni già ricevute».
«1. In caso di risoluzione totale o parziale di un contratto, la parte la cui inadempienza ha costituito un motivo per la risoluzione è tenuta a rimborsare alla controparte il danno da questa subito in quanto il contratto non è stato oggetto di adempimento reciproco bensì di risoluzione.

(…)».

«1. All’acquirente spetta sempre la facoltà di versare anticipatamente una o più rate successive del prezzo di acquisto.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«6. Qualora (a), dopo una messa in mora scritta, il conduttore rimanga inadempiente nel pagamento di una o più rate mensili o nell’adempimento di qualsiasi altro obbligo derivante dal contratto o da qualunque altro contratto di leasing analogo al presente contratto, o (b) qualora il conduttore presenti domanda di amministrazione controllata o sia dichiarato fallito, la Banca ha la facoltà di terminare senza indugio il contratto e tutti gli altri contratti di leasing analoghi e di esigere il pagamento integrale del saldo residuo del canone di leasing (o dei canoni di leasing) dovuto in forza di tutti i contratti di leasing in essere analoghi al contratto di leasing di cui trattasi e di vendere i titoli in borsa o con modalità diverse in un momento stabilito dalla Banca. La Banca detrarrà il ricavato di detta vendita da quanto ancora dovuto dal conduttore. Un eventuale saldo positivo sarà poi versato dalla Banca al conduttore.

Causa C‑229/19

«Se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che una clausola deve essere considerata già abusiva ai sensi dei criteri enunciati in detta direttiva se tale clausola, valutata facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, può intrinsecamente essere fonte di un significativo squilibrio in funzione delle circostanze che possono verificarsi durante la vigenza del contratto, segnatamente in quanto la clausola fissa anticipatamente un possibile vantaggio – il quale viene in essere per il venditore al momento della risoluzione anticipata del contratto – ad una determinata percentuale dell’importo residuo del leasing, discostandosi dalle norme applicabili di diritto nazionale, in virtù delle quali detto vantaggio non è fissato anticipatamente ma deve essere determinato sulla base delle circostanze che accompagnano la risoluzione del contratto, in particolare il livello del tasso di interessi al quale un importo ricevuto anticipatamente può essere concesso in prestito durante la durata residua del contratto in discussione».

Causa C‑289/19

«1)

Se lo stipulante una clausola abusiva annullata, volta al pagamento di un risarcimento in caso di inadempimento dei suoi obblighi da parte del consumatore, possa invocare il risarcimento dei danni previsto dalla legge, vigente a titolo di diritto complementare.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑229/19

Sulle questioni pregiudiziali sollevate nella causa C‑289/19

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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