Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020.

Priimta 2020-07-16 · ECLI:EU:C:2020:569 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-80/19
Teismas
Court of Justice
Data
2020-07-16
ECLI
ECLI:EU:C:2020:569
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.‑C. BonichotTeisėjasM. SafjanTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasN. JääskinenGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisC. Strömholm
institution_agentSaulius Lukas KalėdaVyriausybės atstovasK. DieninisVyriausybės atstovasV. Kazlauskaitė-ŠvenčionienėVyriausybės atstovasV. Vasiliauskienė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 luglio 2020 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Nozione di “successione con implicazioni transfrontaliere” – Nozione di “residenza abituale del defunto” – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di “organo giurisdizionale” – Assoggettamento dei notai alle norme di competenza giurisdizionale – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) ed i) – Nozioni di “decisione” e di “atto pubblico” – Articoli 5, 7 e 22 – Accordo di scelta del foro e di scelta della legge applicabile alla successione – Articolo 83, paragrafi 2 e 4 – Disposizioni transitorie»

Nella causa C‑80/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 17 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2019, nel procedimento promosso da

E.E.

in presenza di:

Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė,

K.-D.E.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(1)

L’Unione si è prefissata l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al corretto funzionamento del mercato interno.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa».
«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

(...)

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all’articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma».

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».
«1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.
«Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

(...)

«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».
«1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
«1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

«La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

(...)

«1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d’origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all’autorità che redige l’atto pubblico nello Stato membro d’origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l’atto pubblico ha nello Stato membro d’origine

(...)».

«L’atto pubblico esecutivo nello Stato membro d’origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58».
«Il certificato [successorio europeo] è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11. L’autorità di rilascio è:
«1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.

(...)

Diritto lituano

Codice civile

«1. La successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (articolo 2.12 del presente codice).

Codice di procedura civile

«1. Un organo giurisdizionale può accertare i fatti che comportano l’insorgenza, la modifica o l’estinzione di diritti personali o di proprietà in capo a un determinato soggetto.

(...)

Legge sul notariato

«Il notariato comprende tutti i notai cui, conformemente alla presente legge, è conferito il diritto di sancire giuridicamente i diritti soggettivi incontestati di persone fisiche e giuridiche o di altre organizzazioni e delle loro sedi, nonché i fatti giuridici ad essi collegati, e di garantire la tutela degli interessi giuridici di tali soggetti e dello Stato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se debba essere considerata come una successione con implicazioni transfrontaliere ai sensi del regolamento n. 650/2012, e da esso disciplinata, una situazione come quella oggetto del caso di specie, concernente una cittadina lituana la quale, al momento della morte, è possibile che avesse la residenza abituale in un altro Stato membro, ma che, in ogni caso, non aveva mai interrotto i suoi legami con la madrepatria e che, in particolare, prima del suo decesso, aveva redatto in Lituania un testamento con cui lasciava tutti i beni al proprio erede, cittadino lituano, fermo restando che, all’atto dell’apertura della successione, è stato accertato che l’intera eredità era composta da proprietà immobiliari site esclusivamente in Lituania e che il coniuge superstite, cittadino di detto altro Stato membro, ha dichiarato esplicitamente la sua intenzione di rinunciare a ogni diritto sull’eredità della defunta, non ha preso parte al procedimento giudiziario avviato in Lituania e ha accettato la competenza dei giudici lituani e l’applicazione del diritto lituano.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla quinta questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulla sesta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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