Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 giugno 2020.

Priimta 2020-06-11 · ECLI:EU:C:2020:460 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-74/19
Teismas
Court of Justice
Data
2020-06-11
ECLI
ECLI:EU:C:2020:460
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. VilarasTeisėjasS. RodinTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyTeisėjasK. JürimäeTeisėjasN. PiçarraTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasP. PikamäeKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 giugno 2020 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esenzione – Nozione di “circostanze eccezionali” – “Passeggeri molesti” ( Unruly passengers ) – Invocabilità del verificarsi di una circostanza eccezionale per un volo non interessato dalla medesima – Nozione di “misure ragionevoli”»

Nella causa C‑74/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo), con decisione del 21 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2019, nel procedimento

LE

contro

Transportes Aéreos Portugueses SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby (relatore), K. Jürimäe, e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione di Tokyo

«La presente convenzione s’applica:

«Se il comandante d’un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona ha compiuto [a bordo] un’infrazione o un atto di cui all’articolo 1 paragrafo 1 oppure che essa sia sul punto di farlo, può prendere, contro questa persona, i provvedimenti adeguati, compresi quelli coercitivi, necessari:

Accordo SEE

«Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e ai territori dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia».
«Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della “Comunità” o del “Mercato comune”, ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell’articolo 126 dell’accordo».
«Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali:

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato».

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 261/2004

«(1)

L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(...)

«Il presente regolamento si applica:

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

(...)

(...).

(...)».

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

(...)

(...)».

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

Regolamento (CE) n. 216/2008

«In una situazione di emergenza, che costituisca un pericolo per il volo o la sicurezza dell’aeromobile e/o delle persone a bordo, il comandante effettua tutte le azioni che ritiene necessarie ai fini della sicurezza. (...)».

Regolamento n. 965/2012

«Il comandante, in aggiunta al soddisfacimento dei requisiti di cui alla norma CAT.GEN.MPA.100:

(...)

(...)».

«L’operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che tutte le persone trasportate sull’aeromobile obbediscano a tutti gli ordini legittimamente impartiti dal comandante nell’intento di garantire la sicurezza dell’aeromobile e delle persone o cose trasportate».

Regolamento (UE) n. 376/2014

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

«Gli eventi che potrebbero rappresentare un rischio rilevante per la sicurezza aerea e che rientrano nelle seguenti categorie sono segnalati dalle persone elencate nel paragrafo 6 nell’ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria di eventi di cui al presente articolo:

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018

«La classificazione dettagliata degli eventi a cui fare riferimento all’atto della segnalazione degli eventi, nell’ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 376/2014] è stabilita negli allegati da I a V del presente regolamento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se la circostanza che un passeggero, durante un volo, morda altri passeggeri e aggredisca l’equipaggio che ha cercato di calmarlo, tanto da giustificare, secondo il comandante del volo, un dirottamento verso il più vicino aeroporto per sbarcare tale passeggero e il suo bagaglio, con conseguente ritardo dell’arrivo a destinazione del volo, rientri nella nozione di “circostanze eccezionali” di cui al considerando 14 del regolamento [n. 261/2004].

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazione preliminare

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il portoghese.

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