Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020.

Priimta 2020-07-16 · ECLI:EU:C:2020:568 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-73/19
Teismas
Court of Justice
Data
2020-07-16
ECLI
ECLI:EU:C:2020:568
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjasM. SafjanTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasN. JääskinenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 luglio 2020 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “materia civile e commerciale” – Azione inibitoria di pratiche commerciali sleali proposta da un’autorità pubblica a fini di tutela degli interessi dei consumatori»

Nella causa C‑73/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 24 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2019, nel procedimento

Belgische Staat , rappresentato dal Minister van Werk, Economie en Consumenten, responsabile del Buitenlandse handel, e dal Directeur‑Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie,

Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie , divenuta Algemene Directie Economische Inspectie

contro

Movic BV,

Events Belgium BV,

Leisure Tickets & Activities International BV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

(...)».

«1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori.

Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono:

e/o

Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l’organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all’articolo 10. Il ricorso a tali mezzi è indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

(...)

o

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell’ambito di un procedimento d’urgenza:

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono conferire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa il potere:

(...)».

«(10)

È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, (...).

(...)

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii )».

Il diritto belga

La legge del 30 luglio 2013

Il CDE

Il codice giudiziario

Controversie principali e questione pregiudiziale

«Se costituisca una causa in [“]materia civile o commerciale[”], ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] un procedimento riguardante un ricorso volto a far accertare e far cessare pratiche di mercato e/o pratiche commerciali illecite nei confronti dei consumatori, proposto dalle autorità belghe nei confronti di società dei Paesi Bassi le quali, dai Paesi Bassi, attraverso siti web, si rivolgono ad una clientela principalmente belga per rivendere biglietti per eventi che si svolgono in Belgio, e fondato sull’articolo 14 della legge [del 30 luglio 2013], nonché sull’articolo XVII.7 del [CDE], e inoltre se una pronuncia giudiziale emessa nell’ambito di un procedimento del genere possa per tale motivo rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», di cui a tale disposizione, un’azione giudiziaria con cui le autorità di uno Stato membro si contrappongono a professionisti stabiliti in un altro Stato membro, nell’ambito della quale dette autorità chiedono, a titolo principale, che sia accertata la sussistenza di violazioni configuranti pratiche commerciali sleali asseritamente illecite e che ne sia ordinata la cessazione nonché, a titolo accessorio, che siano disposte misure di pubblicità e l’irrogazione di una penalità.

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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