Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 12 maggio 2021.

Priimta 2021-05-12 · ECLI:EU:T:2021:251 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-516/18
Teismas
General Court
Data
2021-05-12
ECLI
ECLI:EU:T:2021:251
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. van der WoudeTeisėjas · pranešėjasV. TomljenovićTeisėjasF. SchalinTeisėjasP. Škvařilová-PelzlTeisėjasI. NõmmKanclerisM. Marescaux
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

12 maggio 2021 (*1)

[Testo rettificato con ordinanza del 16 settembre 2021]

«Aiuti di Stato – Aiuto cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Engie – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Risorse statali – Vantaggio – Effetto combinato di due misure fiscali – Esenzione dei redditi da partecipazione – Tassazione sulla distribuzione degli utili – Abuso di diritto – Carattere selettivo – Contesto di riferimento – Constatazione di una deroga – Comparabilità delle situazioni – Regime controllata-controllante – Gruppo di società – Recupero – Armonizzazione indiretta – Diritti procedurali – Obbligo di motivazione»

Nelle cause T‑516/18 e T‑525/18,

Granducato di Lussemburgo , rappresentato da T. Uri, in qualità di agente, assistito da D. Waelbroeck, avvocato,

ricorrente nella causa T‑516/18,

sostenuto da

Irlanda , rappresentata da J. Quaney, M. Browne e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da P. Gallagher, S. Kingston, SC, e B. Doherty, barrister,

interveniente,

Engie Global LNG Holding Sàrl , con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

Engie Invest International SA , con sede in Lussemburgo,

Engie , con sede in Courbevoie (Francia),

rappresentate da B. Le Bret, M. Struys e C. Rydzynski, avvocati,

ricorrenti nella causa T‑525/18,

contro

Commissione europea , rappresentata da B. Stromsky e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/421 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Engie ( GU 2019, L 78, pag. 1 ),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, V. Tomljenović (relatrice), F. Schalin, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

A. Gruppo Engie

B. Ruling fiscali

C. Procedimento d’indagine formale

II. Decisione impugnata

A. Imputabilità allo Stato

B. Concessione di un vantaggio

C. Selettività dei ruling fiscali in questione

D. Sulla distorsione della concorrenza

E. Sul beneficiario dell’aiuto

F. Sul recupero dell’aiuto

III. Procedimento e conclusioni delle parti

A. Sulla fase scritta del procedimento nella causa T‑516/18

B. Sulla fase scritta del procedimento nella causa T‑525/18

IV. In diritto

A. Sulla riunione delle cause T‑516/18 e T‑525/18 e sulla risposta alle domande di trattamento riservato

B. Nel merito

«1. Per determinare il reddito imponibile non rileva che il reddito sia distribuito o non distribuito agli aventi diritto.
«I redditi di una partecipazione detenuta da:

sono esenti quando, alla data della messa a disposizione dei redditi, il beneficiario detiene o s’impegna a detenere la suddetta partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi e se per tutto questo periodo il livello di partecipazione non scende al di sotto della soglia del 10% o il prezzo di acquisizione non scende al di sotto di EUR 1200000».

1) Sulla definizione del quadro di riferimento limitato alle disposizioni relative alla tassazione sulla distribuzione degli utili e all’esenzione dei redditi da partecipazioni

i) Sulla mancata estensione del quadro di riferimento alla direttiva sulle società madri e figlie

ii) Sul combinato disposto degli articoli 164 e 166 della LIR

2) Sulla deroga alle disposizioni relative alla tassazione sulla distribuzione degli utili e all’esenzione dei redditi da partecipazioni

i) Sull’applicazione dell’articolo 164 della LIR a un prestito ZORA e sull’esistenza di un nesso tra la deducibilità degli accrescimenti sui prestiti ZORA, a livello delle società controllate, e l’esenzione dei redditi da partecipazioni, a livello delle società holding interessate

ii) Sul valore incerto di un prestito ZORA il giorno dell’emissione

iii) Sulla constatazione di una deroga a partire dall’effetto combinato delle norme generali

iv) Sull’assenza di violazione degli articoli 164 e 166 della LIR, considerati isolatamente

v) Sul trattamento preferenziale del gruppo Engie a livello delle società holding interessate

vi) Conclusione relativa alla concessione di un vantaggio selettivo al gruppo Engie, a livello delle società holding interessate, alla luce del quadro di riferimento ristretto

«2. In deroga all’articolo 22, comma 5, le operazioni di scambio di cui ai seguenti numeri da 1 a 4 non conducono alla realizzazione di plusvalenze inerenti ai beni scambiati, a meno che nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 il creditore o il socio rinunci all’applicazione della presente disposizione:

(…)».

1) Osservazioni preliminari

2) Sull’asserita novità dell’argomentazione fondata sulla disposizione sull’abuso di diritto

3) Sulla deroga alla disposizione sull’abuso di diritto

i) Sulla presunta mancata considerazione della prassi amministrativa delle autorità fiscali lussemburghesi

ii) Sulla valutazione dei criteri per giustificare l’applicazione della disposizione sull’abuso di diritto

V. Sulle spese

A. Nella causa T‑516/18

B. Nella causa T‑525/18

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

Van der Woude

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2021.

Firme

Indice

I. Fatti

A. Gruppo Engie

B. Ruling fiscali

C. Procedimento d’indagine formale

II. Decisione impugnata

A. Imputabilità allo Stato

B. Concessione di un vantaggio

C. Selettività dei ruling fiscali in questione

a) Sulla deroga al quadro di riferimento esteso al sistema lussemburghese di imposizione delle società

b) Sulla deroga al quadro di riferimento limitato alle disposizioni sulla tassazione sulla distribuzione degli utili e all’esenzione dei redditi da partecipazioni

D. Sulla distorsione della concorrenza

E. Sul beneficiario dell’aiuto

F. Sul recupero dell’aiuto

III. Procedimento e conclusioni delle parti

A. Sulla fase scritta del procedimento nella causa T‑516/18

B. Sulla fase scritta del procedimento nella causa T‑525/18

IV. In diritto

A. Sulla riunione delle cause T‑516/18 e T‑525/18 e sulla risposta alle domande di trattamento riservato

B. Nel merito

a) Sulla presunta violazione degli articoli 4 e 5 TUE e degli articoli da 3 a 5 e da 113 a 117 TFUE

b) Sull’asserito sviamento di potere

a) Osservazioni preliminari

b) Sull’asserita confusione delle condizioni relative all’esistenza di un vantaggio e alla selettività dei ruling fiscali in questione

c) Sull’asserita mancanza di un vantaggio selettivo a livello delle società holding interessate alla luce del quadro di riferimento ristretto

1) Sulla definizione del quadro di riferimento limitato alle disposizioni relative alla tassazione sulla distribuzione degli utili e all’esenzione dei redditi da partecipazioni

i) Sulla mancata estensione del quadro di riferimento alla direttiva sulle società madri e figlie ii) Sul combinato disposto degli articoli 164 e 166 della LIR

2) Sulla deroga alle disposizioni relative alla tassazione sulla distribuzione degli utili e all’esenzione dei redditi da partecipazioni

i) Sull’applicazione dell’articolo 164 della LIR a un prestito ZORA e sull’esistenza di un nesso tra la deducibilità degli accrescimenti sui prestiti ZORA, a livello delle società controllate, e l’esenzione dei redditi da partecipazioni, a livello delle società holding interessate ii) Sul valore incerto di un prestito ZORA il giorno dell’emissione

iii) Sulla constatazione di una deroga a partire dall’effetto combinato delle norme generali

iv) Sull’assenza di violazione degli articoli 164 e 166 della LIR, considerati isolatamente

v) Sul trattamento preferenziale del gruppo Engie a livello delle società holding interessate vi) Conclusione relativa alla concessione di un vantaggio selettivo al gruppo Engie, a livello delle società holding interessate, alla luce del quadro di riferimento ristretto

d) Sull’asserita assenza di vantaggi selettivi alla luce della disposizione sull’abuso di diritto

1) Osservazioni preliminari

2) Sull’asserita novità dell’argomentazione fondata sulla disposizione sull’abuso di diritto

3) Sulla deroga alla disposizione sull’abuso di diritto

i) Sulla presunta mancata considerazione della prassi amministrativa delle autorità fiscali lussemburghesi ii) Sulla valutazione dei criteri per giustificare l’applicazione della disposizione sull’abuso di diritto

V. Sulle spese

A. Nella causa T‑516/18

B. Nella causa T‑525/18

(*1) Lingua processuale: il francese.

(

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