Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021.

Priimta 2021-06-22 · ECLI:EU:C:2021:503 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-682/18
Teismas
Court of Justice
Data
2021-06-22
ECLI
ECLI:EU:C:2021:503
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasH. Saugmandsgaard ØeKanclerisM. Krausenböck
institution_agentSaulius Lukas Kalėda
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 giugno 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Messa a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file – Responsabilità del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua piattaforma – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Direttiva 2000/31/CE – Articoli 14 e 15 – Condizioni per beneficiare dell’esonero dalla responsabilità – Mancata conoscenza di violazioni concrete – Notifica di tali violazioni quale condizione per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio»

Nelle cause riunite C‑682/18 e C‑683/18,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisioni, rispettivamente, del 13 settembre 2018 e del 20 settembre 2018, pervenute in cancelleria il 6 novembre 2018, nei procedimenti

Frank Peterson

contro

Google LLC,

YouTube Inc.,

YouTube LLC,

Google Germany GmbH (C‑682/18),

e

Elsevier Inc.

contro

Cyando AG (C‑683/18),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan e M. Ilešič (relatore), presidenti di sezione, E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter , paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979], gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
«Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del presente trattato e della Convenzione di Berna. (...)».

Diritto dell’Unione

Direttiva sul diritto d’autore

«(4)

Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Direttiva sul commercio elettronico

«(41)

La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del settore.

(...)

(...)

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

o

«Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite».
«Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa».

Direttiva sul rispetto dei diritti

«(17)

Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(...)

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
«Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un’ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l’esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [sul diritto d’autore]».
«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni:

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑682/18

«1)

Se il gestore di una piattaforma di condivisione di video su Internet sulla quale gli utenti mettono a disposizione del pubblico video con contenuti protetti dal diritto d’autore senza il consenso degli aventi diritto compia un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva sul diritto d’autore] nel caso in cui

qualora esso non sia concretamente al corrente della disponibilità di contenuti lesivi del diritto d’autore oppure, non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per la loro cancellazione ovvero per disabilitare l’accesso ad essi.

Se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione video su Internet rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [sul commercio elettronico].

Se l’essere effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e l’essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione debbano riferirsi, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [sul commercio elettronico], a specifiche attività o informazioni illegali.

Se sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [sul diritto d’autore] il fatto che il titolare dei diritti possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti di un prestatore di servizi, il cui servizio consista nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e sia utilizzato da un destinatario del servizio per violare un diritto d’autore o diritti connessi, soltanto nel caso in cui, successivamente alla segnalazione di una chiara violazione, si sia verificata nuovamente un’analoga violazione.

Se, nelle circostanze descritte nella prima questione, il gestore di una piattaforma di condivisione di video su Internet possa essere considerato autore della violazione ai sensi degli articoli 11, prima frase, e 13 della direttiva [sul rispetto dei diritti].

Se l’obbligo di risarcimento del danno posto a carico di tale autore della violazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [sul rispetto dei diritti] possa essere subordinato alla condizione che egli abbia agito dolosamente sia con riguardo alla propria attività illecita sia con riguardo a quella del terzo e che sapesse o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che gli utenti utilizzano la piattaforma per specifiche violazioni».

Causa C‑683/18

«1)

e

Se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l’attività del gestore di [una piattaforma di hosting e di condivisione di file] rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [sul commercio elettronico].

Se l’essere effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e l’essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione debbano riferirsi, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [sul commercio elettronico], a specifiche attività o informazioni illecite.

Se sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [sul diritto d’autore] il fatto che il titolare del diritto possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti di un prestatore di servizi il cui servizio consista nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e sia utilizzato da un destinatario del servizio per violare un diritto d’autore o diritti connessi, soltanto nel caso in cui a seguito della segnalazione di una chiara violazione si sia verificata nuovamente un’analoga violazione.

Se, nelle circostanze descritte nella prima questione, il gestore di [una piattaforma di hosting e di condivisione di file] possa essere considerato autore della violazione ai sensi degli articoli 11, prima frase, e 13 della direttiva [sul rispetto dei diritti].

Se l’obbligo di risarcimento del danno posto a carico di tale autore della violazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [sul rispetto dei diritti] possa essere subordinato alla condizione che l’autore della violazione abbia agito dolosamente sia in relazione alla propria attività di violazione sia in relazione a quella del terzo e che sapesse o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che gli utenti utilizzano la piattaforma per specifiche violazioni».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione sollevata nelle cause C‑682/18 e C‑683/18

Sulle questioni seconda e terza sollevate nelle cause C‑682/18 e C‑683/18

Sulla quarta questione sollevata nelle cause C‑682/18 e C‑683/18

Sulle questioni quinta e sesta sollevate nelle cause C‑682/18 e C‑683/18

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che per essere escluso, in forza di tale disposizione, dal beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto da detto articolo 14, paragrafo 1, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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