Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019.

Priimta 2019-06-24 · ECLI:EU:C:2019:531 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-619/18
Teismas
Court of Justice
Data
2019-06-24
ECLI
ECLI:EU:C:2019:531
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasC. VajdaTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasN. PiçarraTeisėjasL.S. RossiTeisėjasI. JarukaitisGeneralinis advokatasE. TanchevKanclerisM. Aleksejev
institution_agentSaulius Lukas Kalėda
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 giugno 2019 (*1)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema – Applicazione ai giudici in carica – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica»

Nella causa C‑619/18,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 ottobre 2018,

Commissione europea , rappresentata da K. Banks, H. Krämer e S.L. Kalèda, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna, K. Majcher e S. Żyrek, in qualità di agenti,

resistente,

sostenuta da:

Ungheria , rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal (relatrice), M. Vilaras ed E. Regan, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby, C. Vajda, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e M.I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Trattato UE

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

Carta

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (…)

(…)».

«1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.

Diritto polacco

Costituzione

«La Krajowa Rada Sądownictwa [consiglio nazionale della magistratura] è garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».
«1. Il consiglio nazionale della magistratura è composto:

(…)

Nuova legge sulla Corte suprema

«1. I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sono collocati a riposo il giorno del compimento del 65° anno di età, salvo il caso in cui, nel periodo compreso tra dodici e sei mesi prima di tale data, essi rendano una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare ad esercitare le loro funzioni e presentino un certificato, redatto in conformità alle condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato, attestante che il loro stato di salute consente loro di far parte di un organo giudicante, a condizione che il presidente della Repubblica di Polonia autorizzi la proroga delle loro funzioni presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

1 bis Prima di concedere tale autorizzazione, il presidente della Repubblica di Polonia chiede il parere del consiglio nazionale della magistratura. Il consiglio nazionale della magistratura trasmette il proprio parere al presidente della Repubblica di Polonia entro 30 giorni dalla data in cui è stato da esso invitato a pronunciarsi. Ove il consiglio nazionale della magistratura non trasmetta il proprio parere entro il termine di cui alla seconda frase, il parere si considera favorevole.

1 ter Nell’emanare il parere di cui al paragrafo 1 bis, il consiglio nazionale della magistratura tiene conto dell’interesse del sistema giudiziario o di un interesse sociale rilevante, in particolare della razionale assegnazione dei membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema) o delle esigenze legate al carico di lavoro di determinate sezioni del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

«Il Presidente della Repubblica di Polonia constata la data in cui il giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] va o è collocato in pensione».
«1. I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che hanno compiuto l’età di 65 anni alla data di entrata in vigore della presente legge o che compiranno tale età entro tre mesi dalla medesima data sono collocati a riposo dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di tre mesi, a meno che, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, non presentino la dichiarazione e il certificato di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e il presidente della Repubblica di Polonia non li autorizzi a continuare ad esercitare le loro funzioni di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafi da 2 a 4.

1 bis I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che compiranno i 65 anni di età in un periodo compreso tra tre e dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge sono collocati a riposo dodici mesi dopo tale entrata in vigore, a meno che, entro tale data, non presentino la dichiarazione e il certificato di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e il presidente della Repubblica di Polonia non li autorizzi a continuare ad esercitare le loro funzioni di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafi da 1 bis a 4».

«Il presidente della Repubblica di Polonia trasmette immediatamente al consiglio nazionale della magistratura le dichiarazioni di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e all’articolo 111, paragrafo 1, della [nuova legge sulla Corte suprema] da lui non esaminate alla data di entrata in vigore della presente legge affinché emetta un parere al riguardo. Il consiglio nazionale della magistratura emette il suo parere entro 30 giorni dalla data della richiesta avanzata dal presidente della Repubblica di Polonia in tal senso. Il presidente della Repubblica di Polonia può autorizzare un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a continuare a esercitare le sue funzioni entro 60 giorni dalla data in cui gli è pervenuto il parere del consiglio nazionale della magistratura o dalla scadenza del termine per l’invio di detto parere. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 37, paragrafi da 2 a 4, della [nuova legge sulla Corte suprema], come modificata dalla presente legge».

Procedimento precontenzioso

Procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sul mantenimento dell’oggetto della controversia

Sulla portata del ricorso

Sull’applicabilità e sulla portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla prima censura

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda censura

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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