Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019.

Priimta 2019-11-07 · ECLI:EU:C:2019:930 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-419/18
Teismas
Court of Justice
Data
2019-11-07
ECLI
ECLI:EU:C:2019:930
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. SafjanTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasC. ToaderGeneralinis advokatasH. Saugmandsgaard ØeKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 novembre 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Contratti di credito al consumo – Liceità della garanzia del credito derivante da tale contratto mediante un pagherò cambiario emesso in bianco – Domanda di pagamento del debito cambiario – Portata del potere del giudice»

Nelle cause riunite C‑419/18 e C‑483/18,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rispettivamente dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Tribunale circondariale Varsavia Praga-Sud di Varsavia, Polonia) e dal Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy (Tribunale regionale di Opole, II a Sezione Civile, Polonia), con decisioni del 13 febbraio e del 3 luglio 2018, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 26 giugno e il 24 luglio 2018, nei procedimenti

Profi Credit Polska S.A.

contro

Bogumiła Włostowska,

Mariusz Kurpiewski,

Kamil Wójcik,

Michał Konarzewski,

Elżbieta Kondracka-Kłębecka,

Monika Karwowska,

Stanisław Kowalski,

Anna Trusik,

Adam Lizoń,

Włodzimierz Lisowski (C‑419/18),

e

Profi Credit Polska S.A.

contro

OH (C‑483/18),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader (relatrice), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/13

«considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore;

(…)

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».
«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
«La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (…)».
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Direttiva 2008/48

«In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione».
«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

Diritto polacco

«Il pagherò cambiario deve contenere:

«1. [I]l pagherò cambiario (…) del consumatore, consegnato al creditore al fine di adempiere o garantire una prestazione derivante da un contratto di credito al consumo, deve contenere la clausola “non all’ordine” o una clausola equivalente.

(…)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑419/18

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (…) nonché la direttiva 2008/48 (…), in particolare l’articolo 10, l’articolo 14, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19 di tale direttiva ostino a una normativa nazionale che ammette la garanzia di un credito di un creditore professionista nei confronti di un mutuatario che sia un consumatore, attraverso un pagherò cambiario incompleto (emesso in bianco).

Causa C‑483/18

«Se le disposizioni della direttiva 93/13 (…), in particolare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni della direttiva 2008/48 (…), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad un’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 10 e dell’articolo 17 della legge (…) sul diritto cambiario, che non consente al giudice di agire d’ufficio qualora abbia un serio e fondato convincimento, basato su materiale non proveniente dalle parti nel procedimento, che il contratto su cui si fonda il rapporto principale sia, almeno in parte, nullo, e la ricorrente faccia valere la propria pretesa sulla base di una cambiale in bianco, mentre il convenuto non solleva eccezioni e mantiene un atteggiamento passivo».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla prima questione nella causa C‑419/18

Sulla seconda questione nella causa C‑419/18 e sulla questione nella causa C‑483/18

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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