Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019.

Priimta 2019-12-19 · ECLI:EU:C:2019:1111 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-263/18
Teismas
Court of Justice
Data
2019-12-19
ECLI
ECLI:EU:C:2019:1111
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasM. VilarasTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasL.S. RossiTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasC. LycourgosTeisėjasN. PiçarraTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 dicembre 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione al pubblico – Messa a disposizione – Articolo 4 – Diritto di distribuzione – Esaurimento – Libri elettronici – Mercato virtuale per libri elettronici “di seconda mano”»

Nella causa C‑263/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 28 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2018, nel procedimento

Nederlands Uitgeversverbond,

Groep Algemene Uitgevers

contro

Tom Kabinet Internet BV,

Tom Kabinet Holding BV,

Tom Kabinet Uitgeverij BV,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, P.G. Xuereb, L.S. Rossi e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), J. Malenovský, C. Lycourgos e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 aprile 2019,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà».
«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/29

«(2)

Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell’informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(…)».

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(…)

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
«Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

di un’opera o di altri materiali».

Direttiva 2009/24/CE

«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

(…)

Diritto dei Paesi Bassi

«Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi causa, di pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le limitazioni previste dalla legge».
«Per comunicazione al pubblico di un’opera letteraria, scientifica o artistica, si intende:

(…)».

«Se un esemplare di un’opera letteraria, scientifica o artistica è stato immesso in circolazione, tramite trasferimento di proprietà, per la prima volta in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo dall’autore o da un suo avente diritto o con il loro consenso, l’immissione in circolazione di detto esemplare in altra forma, ad accezione del noleggio o del prestito, non costituisce una violazione del diritto d’autore».
«Per riproduzione di un’opera letteraria, scientifica o artistica si intende la traduzione, la composizione musicale, la registrazione cinematografica o l’adattamento teatrale e, in generale, qualsiasi adattamento o riproduzione, totale o parziale, in forma modificata, da non considerare come un’opera originale».
«Non costituiscono atti di riproduzione di un’opera letteraria, scientifica o artistica gli atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie e formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e il cui unico scopo è di consentire

e che non hanno un proprio valore economico».

«Non si considera violazione del diritto di autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione dell’opera limitata ad alcune copie e che serva esclusivamente all’esercizio, allo studio o all’uso da parte della persona fisica che effettua la riproduzione, senza fini commerciali diretti o indiretti, o che dispone la riproduzione unicamente a fini personali».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che, per “qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo”, si debba intendere anche la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici (copie digitali di libri protetti dal diritto d’autore) ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d’autore riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera ad esso spettante.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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