Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019.

Priimta 2019-11-05 · ECLI:EU:C:2019:924 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-192/18
Teismas
Court of Justice
Data
2019-11-05
ECLI
ECLI:EU:C:2019:924
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasL.S. RossiTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasK. JürimäeGeneralinis advokatasE. TanchevKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 novembre 2019 (*1)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là dell’età ex novo fissata previa autorizzazione del Ministro della Giustizia – Articolo 157 TFUE – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f) – Divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di retribuzione, occupazione e impiego – Introduzione di limiti di età per il pensionamento differenti per le donne e per gli uomini che esercitano le funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nonché quelle di magistrato del pubblico ministero polacco»

Nella causa C‑192/18,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 15 marzo 2018,

Commissione europea , rappresentata da A. Szmytkowska, K. Banks, C. Valero e H. Krämer, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna, K. Majcher e S. Żyrek, in qualità di agenti, assistiti da W. Gontarski, avocat,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal (relatrice), M. Vilaras, E. Regan, P.G. Xuereb e L.S. Rossi, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 aprile 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Trattato UE

«L’Unione [europea] si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

Trattato FUE

«1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

(…)

Carta

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (…)

(…)».

«1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.

Direttiva 2006/54

«(14)

Sebbene il concetto di retribuzione ai sensi dell’articolo [157 TFUE] non includa le prestazioni sociali, è stato ormai chiarito che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici rientrano nel campo d’applicazione del principio della parità retributiva se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico, e ciò anche nell’ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale. Secondo le [sentenze del 28 settembre 1994, Beune ( C‑7/93 , EU:C:1994:350 ), e del 12 settembre 2002, Niemi ( C‑351/00 , EU:C:2002:480 )] questa condizione è soddisfatta se il regime pensionistico interessa una categoria particolare di lavoratori e se le prestazioni sono direttamente collegate al periodo di servizio e calcolate con riferimento all’ultimo stipendio del dipendente pubblico. Per chiarezza, è dunque opportuno adottare una specifica disposizione in tal senso.

(…)

«Lo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

(…)

(…)».

«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

«Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell’articolo [157, paragrafo 4, TFUE] volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa».
«(…) nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:

(…)».

«1. Il presente capo si applica:

(…)

(…)

(…)

«1. Nelle disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso per:

(…)

(…)».

Diritto polacco

Legge sui tribunali ordinari

«1. «I giudici sono collocati a riposo il giorno del compimento del 67° anno d’età (…), salvo il caso in cui, entro sei mesi prima di tale data, essi rendano al Ministro della Giustizia una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare ad esercitare le loro funzioni e presentino un certificato, redatto in conformità alle condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato giudicante, attestante che il loro stato di salute consente loro di esercitare le funzioni di giudice.

(…)

«1. I giudici sono collocati a riposo il giorno del compimento del 60° anno d’età per le donne o del 65° anno d’età per gli uomini, salvo il caso in cui, nel periodo compreso tra dodici e sei mesi prima di tale data, essi rendano al Ministro della Giustizia una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare ad esercitare le loro funzioni e presentino un certificato, redatto in conformità alle condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato giudicante, attestante che il loro stato di salute consente loro di esercitare le funzioni di giudice.

(…)

1 ter Il Ministro della Giustizia può consentire ad un giudice di continuare ad esercitare le sue funzioni, tenendo conto della razionale assegnazione dei membri dei tribunali ordinari e delle esigenze legate al carico di lavoro di determinati tribunali. Nell’ipotesi in cui il procedimento relativo al giudice che continua ad esercitare le sue funzioni non si sia ancora concluso una volta che lo stesso abbia raggiunto l’età di cui al paragrafo 1, il giudice esercita le proprie funzioni fino a che detto procedimento non si sia concluso.

(…)

«1. Il livello di retribuzione dei giudici che occupano una posizione equivalente è modulato in base agli anni di servizio o alle funzioni svolte.

(…)

1 quater Lo stipendio base annuale dei giudici è basato sulla retribuzione media del secondo trimestre dell’anno precedente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia (Monitor Polski) (…)

(…)

(…)

(…)».

«1. All’entrata in servizio, un giudice del [Sąd Rejonowy (tribunale distrettuale, Polonia)] percepisce lo stipendio base corrispondente al primo grado. All’entrata in servizio, un giudice del [Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, Polonia)] percepisce lo stipendio base corrispondente al quarto grado; se già percepiva, in una posizione inferiore, uno stipendio corrispondente al quarto o al quinto grado, il suo stipendio base corrisponde rispettivamente al quinto o al sesto grado. All’entrata in servizio, un giudice del [Sąd Apelacyjny (Corte d’appello, Polonia)] percepisce lo stipendio base corrispondente al settimo grado; se già percepiva, in una posizione inferiore, uno stipendio corrispondente al settimo o all’ottavo grado, il suo stipendio base corrisponde rispettivamente all’ottavo o al nono grado. (…)

(…)

(…)».

«1. Un giudice collocato a riposo in occasione di modifiche all’ordinamento giudiziario o di una ridefinizione geografica dei distretti giudiziari ha diritto, fino al compimento dei 60 anni di età per le donne e dei 65 anni di età per gli uomini, ad un trattamento economico pari alla retribuzione percepita per l’ultima posizione ricoperta.

(…)

4 bis. Nella situazione di cui al paragrafo 1, un giudice in pensione riceve un pagamento una tantum al compimento dei 60 anni di età per le donne e dei 65 anni di età per gli uomini.

4 ter. Un giudice che è tornato a occupare la posizione precedentemente ricoperta o una posizione equivalente a quella precedentemente occupata ai sensi dell’articolo 71 ter, paragrafo 4 o dell’articolo 74, paragrafo 1 bis, in caso di pensionamento o collocamento a riposo ha diritto ad un pagamento una tantum di importo pari alla differenza tra l’importo del pagamento calcolato il giorno del pensionamento o del collocamento a riposo e l’importo del pagamento già erogato. Nella situazione di cui al paragrafo 1, il giudice ha diritto al pagamento al compimento dei 60 anni di età per le donne e dei 65 anni di età per gli uomini».

Legge relativa al pubblico ministero

«Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni di cui agli articoli da 69 a 71, (…) gli articoli da 99 a 102 (…) della [legge sui tribunali ordinari] si applicano, mutatis mutandis, ai magistrati del pubblico ministero. (…)».
«1. Il livello di retribuzione dei magistrati del pubblico ministero che occupano una posizione equivalente è modulato in base agli anni di servizio o alle funzioni esercitate. (…)

(…)

(…)

(…)».

Legge sulla Corte suprema del 2002

«I giudici [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che ne fanno domanda sono collocati a riposo:

(…)».

«Articolo 42.

(…)

§ 4. La retribuzione dei giudici [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] è stabilita al livello normale o al livello superiore. Il livello superiore è pari al 115% del livello normale.

§ 5. Un giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], all’atto di entrare in servizio, riceve uno stipendio base di livello normale. Dopo sette anni di servizio, lo stipendio base di detto giudice salirà al livello superiore.

(…)

Articolo 43. Un giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] ha diritto ad un’indennità di anzianità che aumenta lo stipendio base dell’1% ogni anno senza superare il 20% di detto stipendio. Il periodo di servizio da cui dipende l’importo dell’indennità comprende altresì il periodo di servizio o il rapporto di lavoro che precede la sua nomina alla funzione giurisdizionale presso [il Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nonché i periodi di esercizio dell’attività professionale di avvocato, consulente legale o notaio».

«Un giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in pensione ha diritto ad un trattamento economico pari al 75% dello stipendio base e dell’indennità di anzianità percepiti per l’ultima posizione ricoperta. I termini e gli importi di tale trattamento vengono adeguati, se del caso, alle variazioni dello stipendio base dei giudici [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in attività».

Procedimento precontenzioso

Procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sull’oggetto della controversia

Sulla prima censura

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda censura

Sulla portata della censura

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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