Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019.

Priimta 2019-10-03 · ECLI:EU:C:2019:821 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-18/18
Teismas
Court of Justice
Data
2019-10-03
ECLI
ECLI:EU:C:2019:821
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. PrechalTeisėjasF. BiltgenTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasL.S. RossiGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisD. Dittert
institution_agentSaulius Lukas Kalėda
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

3 ottobre 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza»

Nella causa C‑18/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 25 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2018, nel procedimento

Eva Glawischnig‑Piesczek

contro

Facebook Ireland Limited,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský (relatore), C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(6)

(…) La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

(…)

«Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite».
«Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa».

Il diritto austriaco

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] osti in generale a uno degli obblighi sotto descritti imposti a un host provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all’obbligo di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della [suddetta] direttiva, ma anche altre informazioni identiche:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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