Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019.

Priimta 2019-09-24 · ECLI:EU:T:2019:675 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-105/17
Teismas
General Court
Data
2019-09-24
ECLI
ECLI:EU:T:2019:675
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasM. PrekTeisėjasE. ButtigiegTeisėjasF. SchalinTeisėjasB. BerkeTeisėjasJ. CosteiraKanclerisM. Marescaux
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

24 settembre 2019 (*1) (

i

)

«Concorrenza – Intese – Settore dei derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑105/17,

HSBC Holdings plc , con sede a Londra (Regno Unito),

HSBC Bank plc , con sede a Londra,

HSBC France , con sede a Parigi (Francia),

rappresentate da K. Bacon, QC, D. Bailey, barrister, M. Simpson, solicitor, Y. Anselin e C. Angeli, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea , rappresentata da M. Farley, B. Mongin e F. van Schaik, in qualità di agenti, assistiti da B. Lask, barrister,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C (2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives), e, dall’altro, alla riforma dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da M. Prek (relatore), presidente, E. Buttigieg, F. Schalin, B. Berke e J. Costeira, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

A. Procedimento amministrativo all’origine della decisione impugnata

B. Decisione impugnata

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del Trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata relativa ai derivati sui tassi di interesse in euro. Tale infrazione, che si estendeva all’intero SEE, è consistita in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro:

(…)

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:

(…)

«Barclays, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Société générale, Crédit agricole, HSBC e RBS hanno partecipato a una serie di contatti bilaterali nel settore degli EIRD, consistente essenzialmente nelle seguenti pratiche fra le parti diverse:

II. Procedimento e conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sulle domande di annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata e, in subordine, dell’articolo 1, lettera b), di detta decisione

1) Sulla censura che contesta la fondatezza della qualificazione come restrizione per oggetto applicata agli scambi sui prezzi mediani

2) Sulla censura che contesta la fondatezza della qualificazione come restrizione per oggetto applicata agli scambi sulle posizioni di trading

1) Sulla prima parte del motivo, vertente sull’obiettivo unico dell’infrazione

2) Sulla seconda parte del motivo, che contesta l’esistenza di un «piano d’insieme»

1) Sulla conoscenza, da parte di HSBC, della partecipazione di altre banche alla manipolazione del 19 marzo 2007 e sull’eventualità della sua reiterazione

2) Sulla conoscenza, da parte di HSBC, della partecipazione di altre banche agli altri comportamenti rientranti nell’infrazione unica

B. Sulle domande di annullamento dell’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata e, in subordine, di riforma dell’importo dell’ammenda inflitta

Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

Prek

Buttigieg

Schalin

Berke

Costeira

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

(

i

) La parte relativa alle firme è stata oggetto di una modifica successivamente alla sua pubblicazione iniziale.

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