Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2020.

Priimta 2020-04-02 · ECLI:EU:C:2020:257 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-715/17
Teismas
Court of Justice
Data
2020-04-02
ECLI
ECLI:EU:C:2020:257
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. PrechalPirmininkasK. LenaertsTeisėjasL.S. RossiTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasF. BiltgenGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 aprile 2020 (*1)

Indice

Contesto normativo

Diritto internazionale

Diritto dell’Unione

Direttiva 2011/95/UE

Le decisioni 2015/1523 e 2015/1601

Fatti e procedimenti precontenziosi

Procedimento dinanzi alla Corte

Sui ricorsi

Sulla ricevibilità

Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, vertenti sul fatto che i ricorsi sono privi di oggetto e contrastano con l’obiettivo della procedura di cui all’articolo 258 TFUE

Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C‑715/17 e C‑718/17, vertenti sulla violazione del principio della parità di trattamento

Sull’eccezione di irricevibilità nella causa C‑718/17, vertente sulla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento precontenzioso

Sull’eccezione di irricevibilità nella causa C‑719/17, vertente sulla mancanza di precisione o sull’incoerenza dell’atto di ricorso

Nel merito

Sulla sussistenza degli inadempimenti dedotti

Sui motivi di difesa tratti dalla Repubblica di Polonia e dall’Ungheria dall’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul motivo di difesa tratto dalla Repubblica ceca dal malfunzionamento e dalla mancanza di efficacia di cui avrebbe sofferto il meccanismo di ricollocazione previsto dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 nella sua applicazione concreta

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

«Inadempimento di uno Stato – Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 – Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni – Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Procedura di ricollocazione – Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio – Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione – Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico – Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo 72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori»

Nelle cause riunite C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17,

aventi ad oggetto ricorsi per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposti il 21 e il 22 dicembre 2017,

Commissione europea , rappresentata da Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia , rappresentata da E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,

Ungheria , rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente,

intervenienti (causa C‑715/17),

Commissione europea , rappresentata da Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Ungheria , rappresentata da M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,

Repubblica di Polonia , rappresentata da E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,

intervenienti (causa C‑718/17),

e

Commissione europea , rappresentata da Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Ungheria , rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente,

Repubblica di Polonia , rappresentata da E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,

intervenienti (causa C‑719/17),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, L.S. Rossi, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

Diritto dell’Unione

Direttiva 2011/95/UE

«2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
«1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

Le decisioni 2015/1523 e 2015/1601

«(1)

Conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, [TFUE], qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio».
«Ai fini della presente decisione si intende per:

(...)

«1. È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha presentato la sua domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (...) n. 604/2013.
«1. 120000 richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue:

(...)».

«3 bis. Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio [europeo] del 20 luglio 2015. Il numero di persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente dell’obbligo dello Stato membro in questione.

(...)».

«(...)

Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro il termine suddetto e a meno che l’Italia e la Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l’Italia e la Grecia restano competenti per l’esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

Fatti e procedimenti precontenziosi

Procedimento dinanzi alla Corte

Sui ricorsi

Sulla ricevibilità

Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, vertenti sul fatto che i ricorsi sono privi di oggetto e contrastano con l’obiettivo della procedura di cui all’articolo 258 TFUE

Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C‑715/17 e C‑718/17, vertenti sulla violazione del principio della parità di trattamento

Sull’eccezione di irricevibilità nella causa C‑718/17, vertente sulla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento precontenzioso

Sull’eccezione di irricevibilità nella causa C‑719/17, vertente sulla mancanza di precisione o sull’incoerenza dell’atto di ricorso

Nel merito

Sulla sussistenza degli inadempimenti dedotti

Sui motivi di difesa tratti dalla Repubblica di Polonia e dall’Ungheria dall’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul motivo di difesa tratto dalla Repubblica ceca dal malfunzionamento e dalla mancanza di efficacia di cui avrebbe sofferto il meccanismo di ricollocazione previsto dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 nella sua applicazione concreta

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingue processuali: il ceco, l’ungherese e il polacco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.