Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019.

Priimta 2019-09-12 · ECLI:EU:C:2019:721 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-683/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-09-12
ECLI
ECLI:EU:C:2019:721
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. PrechalTeisėjasF. BiltgenTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasL.S. RossiTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 settembre 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d’autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento»

Nella causa C‑683/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 21 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2017, nel procedimento

Cofemel – Sociedade de Vestuário SA,

contro

G‑Star Raw CV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský (relatore), C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

La Convenzione di Berna

«È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione [istituita da detta convenzione] la disciplina sia del campo di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate e ai disegni e modelli industriali, che delle condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli (…). Per le opere protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione [istituita da detta convenzione], soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche».

Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

«Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della [c]onvenzione di Berna».

Diritto dell’Unione

La direttiva 2001/29

«La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale (…)».

La direttiva 98/71/CE

«[C]onsiderando che, in mancanza di un’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d’autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d’autore».
«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Il regolamento (CE) n. 6/2002

«In assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d’autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d’autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d’autore».
«Disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d’autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Diritto portoghese

«Le creazioni intellettuali in campo letterario, scientifico e artistico, indipendentemente dal tipo, dalla forma di espressione, dal merito, dal modo di comunicare e dall’obiettivo, ricomprendono, in particolare:

(…)

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d’autore a opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l’attribuzione della protezione nell’ambito dei diritti d’autore.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d’autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.

Firme

(*1) Lingua processuale: il portoghese.

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