Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° ottobre 2019.

Priimta 2019-10-01 · ECLI:EU:C:2019:801 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-673/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-10-01
ECLI
ECLI:EU:C:2019:801
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasM. VilarasTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC. ToaderTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. SafjanTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisD. Dittert
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1 o ottobre 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Direttiva 2002/58/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Cookie – Nozione di consenso dell’interessato – Dichiarazione di consenso mediante una casella di spunta preselezionata»

Nella causa C‑673/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 5 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2017, nel procedimento

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contro

Planet49 GmbH,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas (relatore), L. Bay Larsen, M. Safjan e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 95/46

«1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

(…)».

«Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata».

Direttiva 2002/58

«(17)

Ai fini della presente direttiva il consenso dell’utente o dell’abbonato, senza considerare se quest’ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata come definito ed ulteriormente determinato nella direttiva [95/46]. Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all’utente di esprimere liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un’apposita casella nel caso di un sito Internet.

(…)

«1. La presente direttiva prevede l’armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno [dell’Unione europea].
«Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva [95/46] e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [ GU 2002, L 108, pag. 33 ].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(…)

(…)».

«Gli Stati membri assicurano che l’archiviazione di informazioni oppure l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l’abbonato o l’utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva [95/46], tra l’altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio».

Regolamento 2016/679

«Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso».
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(…)

(…)».

«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(…)».

«Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto».
«1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

(…)

(…)

(…)».

«1. La direttiva [95/46] è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018.

Diritto tedesco

«(1) Il fornitore di servizi può raccogliere e utilizzare dati personali per offrire media elettronici solo laddove ciò sia consentito dalla presente legge o da un’altra norma riguardante espressamente i media elettronici, ovvero qualora l’utente vi abbia prestato consenso.

(2) Il fornitore di servizi può utilizzare ad altri fini i dati personali raccolti per la messa a disposizione di media elettronici solo laddove ciò sia consentito dalla presente legge o da un’altra norma riguardante espressamente i media elettronici, ovvero qualora l’utente vi abbia prestato consenso.

(3) Ove non sia diversamente stabilito, la legislazione in vigore in materia di dati personali dev’essere applicata anche qualora i dati non siano oggetto di trattamento automatizzato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«Acconsento a ricevere informazioni per posta, per telefono, per posta elettronica o via SMS da sponsor e partner sulle offerte del loro rispettivo settore commerciale . È mia facoltà stabilire qui autonomamente i soggetti legittimati ad inviarmi dette offerte, in caso contrario la scelta spetta all’organizzatore. Posso revocare il consenso in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni al riguardo si trovano qui ».
«Acconsento a sottopormi al servizio di analisi web Remintrex. Di conseguenza, l’organizzatore del gioco a premi, [la Planet49], a seguito dell’approvazione della mia registrazione al gioco, installa cookie al fine di analizzare tramite Remintrex le mie navigazioni sul web e le mie visite ai siti Internet dei partner commerciali e di inviarmi pubblicità centrata sui miei interessi. Posso cancellare i cookie in ogni momento. Per ulteriori dettagli si legga qui ».
«Cliccando sul link “eliminare” stabilisco che non può essere comunicato al menzionato partner/sponsor il consenso a fini pubblicitari. Ove io non abbia eliminato alcun partner/sponsor o non ne abbia eliminato un numero sufficiente, la Planet49 compirà la scelta dei partner/sponsor per mio conto a sua discrezione (numero massimo: 30 partner/sponsor)».
«I cookie installati con il nome ceng_cache, ceng_etag, ceng_png e gcr consistono in file di piccole dimensioni memorizzati sul Suo disco rigido dal browser da Lei utilizzato, che trasmettono determinate informazioni che consentono una pubblicità più efficace e meglio adattata all’utente. I cookie contengono un codice numerico determinato casualmente (ID), contestualmente associato ai Suoi dati di registrazione. Ove, successivamente, Lei visiti il sito di un partner pubblicitario registrato per Remintrex (per verificare l’esistenza di tale registrazione si consulti la dichiarazione del partner sulla protezione dei dati personali), verranno automaticamente rilevati, mediante un iFrame di Remintrex ivi incorporato, la visita che Lei (vale a dire l’utente associato all’ID memorizzato) ha effettuato alla pagina, il prodotto per il quale Lei ha mostrato interesse, nonché l’eventuale conclusione di un contratto.

In forza del consenso a ricevere pubblicità espresso attraverso la registrazione al gioco a premi, [la Planet49] può dunque farLe pervenire messaggi pubblicitari di posta elettronica sulla base dell’interesse da Lei manifestato sul sito Internet del partner pubblicitario. Naturalmente, in caso di revoca del consenso a ricevere pubblicità, non riceverà più alcuna pubblicità per posta elettronica.

Le informazioni trasmesse tramite i cookie vengono impiegate esclusivamente per la pubblicità nella quale sono presentati prodotti del partner pubblicitario. Le informazioni vengono raccolte, archiviate e utilizzate separatamente per ciascun partner pubblicitario. In nessun caso verrà compiuta attività di profilazione degli utenti destinata a più partner pubblicitari. I vari partner pubblicitari non ricevono dati personali.

Ove Lei non abbia più interesse all’uso dei cookie, può cancellarli in qualsiasi momento attraverso il Suo browser. Le istruzioni per farlo possono essere reperite nella funzione [“aiuto”] del Suo browser.

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Naturalmente, Le è possibile revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. La revoca può essere inviata per iscritto alla [Planet49] [indirizzo]. È tuttavia sufficiente anche un semplice messaggio di posta elettronica al nostro servizio clienti [indirizzo di posta elettronica]».

«1)

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla prima questione, lettere a) e c)

Sulla prima questione, lettera b)

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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