Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° ottobre 2019.

Priimta 2019-10-01 · ECLI:EU:C:2019:800 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-616/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-10-01
ECLI
ECLI:EU:C:2019:800
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasK. JürimäeTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasN. PiçarraTeisėjasL.S. RossiTeisėjasI. JarukaitisGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisV. Giacobbo-Peyronnel
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1 o ottobre 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di “sostanza attiva” – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato»

Nella causa C‑616/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal correctionnel de Foix (Tribunale penale di Foix, Francia), con decisione del 12 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2017, nel procedimento penale a carico di

Mathieu Blaise,

Sabrina Dauzet,

Alain Feliu,

Marie Foray,

Sylvestre Ganter,

Dominique Masset,

Ambroise Monsarrat,

Sandrine Muscat,

Jean-Charles Sutra,

Blanche Yon,

Kevin Leo-Pol Fred Perrin,

Germain Yves Dedieu,

Olivier Godard,

Kevin Pao Donovan Schachner,

Laura Dominique Chantal Escande,

Nicolas Benoit Rey,

Eric Malek Benromdan,

Olivier Eric Labrunie,

Simon Joseph Jeremie Boucard,

Alexis Ganter,

Pierre André Garcia,

con l’intervento di:

Espace Émeraude,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal e K. Jürimäe, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen (relatore), P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Direttiva 2003/4/CE

«Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

(…)

(…)

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest’ultima concerne informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

(…)».

Regolamento n. 1107/2009

«Scopo del presente regolamento è di assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell’ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell’agricoltura della Comunità. (…) Il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e il presente regolamento dovrebbe assicurare che l’industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente».
«1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’autorizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo all’interno della Comunità dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale.
«Il presente regolamento si applica alle sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; tali sostanze sono chiamate “sostanze attive”».
«1. Una sostanza attiva è approvata conformemente all’allegato II se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, si può prevedere che, tenuto conto dei criteri di approvazione indicati nei punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

(…)

(…)

(…)

(…)

«La domanda di approvazione di una sostanza attiva (…) è presentata dal fabbricante della sostanza attiva ad uno Stato membro (lo Stato membro relatore), unitamente a un fascicolo sintetico e a un fascicolo completo, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2 (…), a dimostrazione che la sostanza attiva soddisfa i criteri di approvazione previsti dall’articolo 4».
«1. Il fascicolo sintetico include quanto segue:

(…)

(…)

(…)

«L’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] provvede senza indugio a mettere a disposizione del pubblico il fascicolo sintetico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, escluse le informazioni in relazione alle quali sia stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione».
«1. Entro dodici mesi dalla notifica (…), lo Stato membro relatore prepara e presenta alla Commissione, con copia all’[Autorità europea per la sicurezza alimentare], un rapporto (draft assessment report — progetto di rapporto di valutazione), in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all’articolo 4.

2. (…)

Lo Stato membro relatore esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

(…)

«1. (…) l’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] trasmette al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore. Se del caso, domanda al richiedente di trasmettere un aggiornamento del fascicolo agli Stati membri, alla Commissione e all’[Autorità europea per la sicurezza alimentare].

L’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] mette il progetto di rapporto di valutazione a disposizione del pubblico, dopo aver dato al richiedente due settimane per chiedere, conformemente all’articolo 63, che alcune parti di tale documento siano tenute riservate.

(…)

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni scritte, l’[Autorità europea per la sicurezza alimentare], alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali e utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda, adotta conclusioni in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione previsti all’articolo 4, le comunica al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le mette a disposizione del pubblico. (…)

(…)

(…)

L’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] può chiedere alla Commissione di consultare un laboratorio comunitario di riferimento (…) allo scopo di verificare se il metodo analitico di determinazione dei residui proposto dal richiedente sia soddisfacente (…)».

«1. Entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell’[Autorità europea per la sicurezza alimentare], la Commissione presenta una relazione, denominata “relazione di esame”, e un progetto di regolamento al comitato di cui all’articolo 79, paragrafo 1, prendendo in considerazione il progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e le conclusioni dell’[Autorità europea per la sicurezza alimentare].

(…)

«1. In qualunque momento la Commissione può riesaminare l’approvazione di una sostanza attiva. Essa tiene conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, l’approvazione di una sostanza attiva (…).

Se ha motivo di ritenere, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 (…), la Commissione ne informa gli Stati membri, l’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] e il fabbricante della sostanza attiva e fissa a quest’ultimo un termine per la presentazione di osservazioni.

(…)

(…)».

«1. Fatto salvo l’articolo 50, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se, in base ai principi uniformi di cui al paragrafo 6, soddisfa i seguenti requisiti:

(…)

(…)

(…)

Sulla base di questi principi, nella valutazione dei prodotti fitosanitari si tiene conto dell’interazione tra la sostanza attiva, gli antidoti agronomici, i sinergizzanti e i coformulanti».

«1. Il richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione (…).

(…)

(…)».

«Lo Stato membro che esamina la domanda esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda. (…)

(…)».

«Entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, lo Stato membro che la esamina decide se sono soddisfatti i requisiti per l’autorizzazione.

Qualora abbia bisogno d’informazioni supplementari, lo Stato membro fissa al richiedente un termine entro cui fornirle. (…)».

«1. Gli Stati membri possono riesaminare un’autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall’articolo 29 non sia più rispettato.

(…)

(…)».

«1. Le persone che chiedono che le informazioni da esse presentate in applicazione del presente regolamento siano trattate come informazioni riservate forniscono una prova verificabile a dimostrazione del fatto che la divulgazione delle informazioni potrebbe nuocere ai loro interessi commerciali o alla tutela della vita privata e integrità dell’interessato.

(…)

(…)

«La valutazione da parte dell’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] e dello Stato membro relatore deve essere basata su principi scientifici e avvalersi della consulenza di esperti».

«3.5.1.

È necessario che i metodi di analisi della sostanza attiva, dell’antidoto agronomico o del sinergizzante, così come fabbricati, e i metodi di determinazione delle impurezze preoccupanti, sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, oppure presenti in quantità superiori a 1 g/Kg nella sostanza attiva, nell’antidoto agronomico o nel sinergizzante, così come fabbricati, siano stati sottoposti a procedura di convalida e si sia dimostrato che sono sufficientemente specifici, correttamente calibrati, accurati e precisi.

3.5.2.

È necessario che i metodi di analisi dei residui per la sostanza attiva e i metaboliti rilevanti, in matrici vegetali, animali e ambientali, nonché nell’acqua potabile, a seconda dei casi, siano stati sottoposti a procedura di convalida e si sia dimostrato che sono sufficientemente sensibili rispetto ai livelli di preoccupazione.

3.5.3.

La valutazione è stata effettuata conformemente ai principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 29, paragrafo 6».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il regolamento [n. 1107/2009] sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso non definisce con precisione la nozione di sostanza attiva, lasciando al richiedente il compito di scegliere ciò che lo stesso denomina sostanza attiva nel suo prodotto, e lasciandogli la possibilità di concentrare il suo intero fascicolo di domanda su un’unica sostanza, mentre il suo prodotto finito commercializzato ne contiene molteplici.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla portata del principio di precauzione e dell’obbligo di conformità del regolamento n. 1107/2009 a tale principio

Sull’individuazione delle sostanze attive di un prodotto fitosanitario

Sulla presa in considerazione degli effetti cumulativi dei componenti di un prodotto fitosanitario

Sull’affidabilità dei test, degli studi e delle analisi presi in considerazione ai fini dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario

Sulla pubblicità del fascicolo riguardante una domanda di autorizzazione

Sull’asserita esenzione dagli studi relativi alla cancerogenicità e alla tossicità ai fini della procedura di autorizzazione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Dall’esame delle questioni pregiudiziali non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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