Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019.

Priimta 2019-06-24 · ECLI:EU:C:2019:530 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-573/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-06-24
ECLI
ECLI:EU:C:2019:530
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasM. VilarasTeisėjas · pranešėjasC. LycourgosTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasS. RodinTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 giugno 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisioni quadro – Assenza di effetto diretto – Primato del diritto dell’Unione – Conseguenze – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4, punto 6 – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 28, paragrafo 2 – Dichiarazione di uno Stato membro che gli consente di continuare ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011 – Dichiarazione tardiva – Conseguenze»

Nella causa C‑573/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 28 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2017, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Daniel Adam Popławski,

con l’intervento di:

Openbaar Ministerie

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras e C. Lycourgos (relatore), presidenti di sezione, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o ottobre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2002/584/GAI

«(5)

L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(…)

(…)

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

(…)».

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(…)

(…)».

Decisione quadro 2008/909

«Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».
«5. Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. Anche la persona condannata può chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato a norma della presente decisione quadro. Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

(…)

(…)».

«Ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ».
«Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, [punto] 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, [punto] 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».
«Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all’articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:
«1. Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

Diritto dei Paesi Bassi

«1. La consegna di un cittadino olandese può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un’indagine penale diretta contro di lui e, a parere dell’autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a una pena privativa della libertà, senza beneficio di sospensione condizionale, nello Stato membro di emissione per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei Paesi Bassi.

(…)

«In caso di rifiuto della consegna basato esclusivamente sulle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 (…), il pubblico ministero informa l’autorità giudiziaria emittente di essere disposto a farsi carico dell’esecuzione della sentenza, secondo la procedura prevista all’articolo 11 della Convenzione sul trasferimento dei condannati, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, o sulla base di una diversa convenzione applicabile».
«In caso di rifiuto della consegna basato esclusivamente sulle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 (…), il pubblico ministero informa l’autorità giudiziaria emittente di essere disposto a farsi carico dell’esecuzione della sentenza».
«1. La [WETS] si sostituisce alla Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen [(legge sul trasferimento dell’esecuzione delle sentenze in materia penale)] nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea (…).

(…)

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione non possa interpretare le disposizioni nazionali di attuazione di una decisione quadro in modo tale che l’applicazione delle medesime conduca ad un risultato conforme a detta decisione quadro, se, in forza del principio del primato, essa sia tenuta a disapplicare le norme nazionali incompatibili con le disposizioni di detta decisione quadro.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

Sulla prima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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