Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019.

Priimta 2019-04-04 · ECLI:EU:C:2019:288 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-501/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-04-04
ECLI
ECLI:EU:C:2019:288
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasM. VilarasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasE. TanchevKanclerisD. Dittert
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 aprile 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto»

Nella causa C‑501/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), con decisione del 25 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2017, nel procedimento

Germanwings GmbH

contro

Wolfgang Pauels,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 settembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«(14)

Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

(…)

(…)

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se il danneggiamento di uno pneumatico per aeromobili dovuto a una vite presente sulla pista di decollo o di atterraggio [corpo estraneo/FOD (Foreign Object Damage)] costituisca una “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del [regolamento n. 261/2004]».

Sulla questione pregiudiziale

Tuttavia, per essere esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri previsto dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo il cui volo abbia subìto un ritardo prolungato a causa di una siffatta «circostanza eccezionale» è tenuto a dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto comportasse il suddetto ritardo prolungato del volo in questione.

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione.

Tuttavia, per essere esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri previsto dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo il cui volo abbia subìto un ritardo prolungato a causa di una siffatta «circostanza eccezionale» è tenuto a dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto comportasse il suddetto ritardo prolungato del volo in questione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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