Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019.

Priimta 2019-02-26 · ECLI:EU:C:2019:137 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-497/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-02-26
ECLI
ECLI:EU:C:2019:137
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyTeisėjasC. VajdaTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisV. Giacobbo-Peyronnel
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 febbraio 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 13 TFUE – Benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Protezione degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 3 e articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii) – Compatibilità con la produzione biologica – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Articolo 57, primo comma – Logo di produzione biologica dell’Unione europea»

Nella causa C‑497/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia), con decisione del 6 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2017, nel procedimento

Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

contro

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Bionoor SARL,

Ecocert France SAS,

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen, D. Šváby (relatore), C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 19 giugno 2018

considerate le osservazioni presentate:

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 834/2007

«(1)

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(…)

«1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

(…)

(…)

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

(…)».

«La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

(…)

(…)

«Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:

(…)

(…)

(…)».

«1. Il logo [dell’Unione europea] di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo [di produzione biologica dell’Unione europea] non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

Il regolamento n. 889/2008

«Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento [n. 834/2007], il logo di produzione biologica dell’Unione europea (in appresso “logo biologico dell’UE”) riproduce il modello riportato nell’allegato XI, parte A, del presente regolamento.

Il logo biologico dell’UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento [n. 2092/91] e dai suoi regolamenti d’applicazione o dal regolamento [n. 834/2007] e dei requisiti stabiliti nel presente regolamento».

Il regolamento n. 1099/2009

«(2)

L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare [il dolore] e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento. Il dolore, l’ansia o la sofferenza dovrebbero essere considerati pertanto evitabili quando gli operatori o il personale addetto all’abbattimento violano una delle disposizioni del presente regolamento o ricorrono alle pratiche consentite senza applicare i metodi più avanzati, procurando per negligenza o intenzionalmente dolore, ansia o sofferenza agli animali.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

(…)».

«Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili».
«1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.

I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea (“semplice stordimento”) sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l’enervazione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia.

(…)

Diritto francese

«Possono beneficiare della dicitura “agricoltura biologica” i prodotti agricoli, trasformati o meno, che soddisfano i requisiti della normativa [dell’Unione] relativa alla produzione biologica e all’etichettaggio dei prodotti biologici o, eventualmente, i requisiti definiti dai capitolati omologati con decreto di o dei ministri interessati su proposta dell’[INAO]».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se le norme applicabili del diritto dell’Unione (…) risultanti, in particolare:

debbano essere interpretate nel senso che autorizzano, oppure vietano, il rilascio dell’etichetta europea “[AB]” per i prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare, praticata nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento [n. 1099/2009]».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE, va interpretato nel senso che non autorizza l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea, previsto dall’articolo 57, primo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007, come modificato dal regolamento (UE) n. 271/2010, del 24 marzo 2010, su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Bonichot

Arabadjiev

Biltgen

Jürimäe

Lycourgos

Malenovský

Levits

Bay Larsen

Šváby

Vajda

Rodin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 febbraio 2019.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts

(*1) Lingua processuale: il francese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.