Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019.

Priimta 2019-07-29 · ECLI:EU:C:2019:624 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-476/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-07-29
ECLI
ECLI:EU:C:2019:624
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasM. VilarasTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC. ToaderTeisėjasF. BiltgenTeisėjasC. LycourgosTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Campionamento ( sampling ) – Articolo 2, lettera c) – Produttore di fonogrammi – Diritto di riproduzione – Riproduzione “in parte” – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) – Citazioni – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di distribuzione – Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 13 – Libertà delle arti»

Nella causa C‑476/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania), con decisione del 1 o giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2017, nel procedimento

Pelham GmbH,

Moses Pelham,

Martin Haas

contro

Ralf Hütter,

Florian Schneider-Esleben,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Ai fini della presente Convenzione, s’intende per:
«Ogni Stato contraente s’impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati Contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l’importazione di tali copie, allorché la produzione o l’importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali copie al pubblico».

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/29

«(3)

L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(…)

(…)

(…)

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(…)

(…)».

«3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

(…)

Direttiva 2006/115

«(2)

Il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un’importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti e i produttori di fonogrammi e di pellicole. È un settore in cui si registra un pericoloso aumento della pirateria.

(…)

(…)

«Nell’osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l’articolo 6, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni indicate all’articolo 3, paragrafo 1».
«Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato “diritto di distribuzione”):

(…)

(…)».

«(…) ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche».

Diritto tedesco

«1. Un’opera indipendente, creata con un libero utilizzo dell’opera altrui, può essere pubblicata e sfruttata senza l’autorizzazione dell’autore dell’opera utilizzata.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se sussista una lesione del diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, riconosciuto al produttore di fonogrammi per quanto riguarda le sue riproduzioni fonografiche, nel caso in cui frammenti minimi del fonogramma siano presi dalla sua riproduzione e inseriti in un altro fonogramma.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla sesta questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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