Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2019.

Priimta 2019-05-08 · ECLI:EU:C:2019:372 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-450/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-05-08
ECLI
ECLI:EU:C:2019:372
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotPirmininkas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasA. RosasTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. SafjanGeneralinis advokatasG. HoganKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 maggio 2019 (*1)

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 70, paragrafo 1 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Meccanismo di vigilanza unico – Esercizio di tali compiti da parte delle autorità nazionali competenti – Ente creditizio “meno significativo” – “Circostanze particolari” che giustificano che un ente creditizio sia considerato “meno significativo”»

Nella causa C‑450/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 luglio 2017,

Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank , con sede a Karlsruhe (Germania), rappresentata da A. Glos, T. Lübbig e M. Benzing, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Banca centrale europea (BCE) , rappresentata da E. Koupepidou e R. Bax, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,

convenuta in primo grado,

Commissione europea , rappresentata da W. Mölls e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento n. 1024/2013

«L’attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza (…)».
«Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare».
«Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

(…)».

«1. La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico [(MVU)] composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU.

(…)

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:

Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.

Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal [Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)] o dal [Meccanismo europeo di stabilità (MES)] non sono considerati meno significativi.

Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.

(…)

(…)

(…)

Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attività svolte in virtù del presente articolo.

«1. La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.

(…)

(…)

(…)».

Regolamento (UE) n. 468/2014

«(…) [I]l presente regolamento sviluppa e specifica ulteriormente le procedure di cooperazione stabilite dal regolamento sull’MVU tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU così come, ove opportuno, con le autorità nazionali designate, assicurando in tal modo un funzionamento efficace e coerente dell’MVU».
«Il presente regolamento disciplina tutti i seguenti aspetti:

(…)

(…)».

«1. Ricorrono circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento [n. 1024/2013] (di seguito le “circostanze particolari”), quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento [n. 1024/2013] e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
«1. La sussistenza di circostanze particolari che giustificano la classificazione come meno significativo di un soggetto vigilato che altrimenti sarebbe considerato significativo è determinata caso per caso e in modo specifico per il soggetto o gruppo vigilato in questione, e non per categorie di soggetti vigilati.

(…)».

La decisione 2014/360/UE

«Qualunque persona fisica o giuridica può richiedere il riesame amministrativo interno di una decisione della BCE ai sensi del regolamento [n. 1024/2013] della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente […] sottoponendo al segretario un’istanza scritta di riesame che specifica la decisione contestata. L’istanza di riesame è redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione».
«1. La Commissione amministrativa, entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione dell’istanza di riesame, esprime un parere in merito al riesame.

(…)».

«Il parere della Commissione amministrativa, il nuovo progetto di decisione presentato da parte del Consiglio di vigilanza e la nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo è notificata alle parti dal segretario del Consiglio direttivo unitamente ai motivi rilevanti».

Fatti

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Sul primo motivo d’impugnazione

Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione

Sulla seconda parte del primo motivo d’impugnazione

Sulla terza parte del primo motivo d’impugnazione

Sul secondo motivo d’impugnazione

Sulla prima parte del secondo motivo d’impugnazione

Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione

Sul terzo motivo d’impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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