8 maggio 2019 (*1)
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 70, paragrafo 1 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Meccanismo di vigilanza unico – Esercizio di tali compiti da parte delle autorità nazionali competenti – Ente creditizio “meno significativo” – “Circostanze particolari” che giustificano che un ente creditizio sia considerato “meno significativo”»
Nella causa C‑450/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 luglio 2017,
Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank , con sede a Karlsruhe (Germania), rappresentata da A. Glos, T. Lübbig e M. Benzing, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Banca centrale europea (BCE) , rappresentata da E. Koupepidou e R. Bax, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,
convenuta in primo grado,
Commissione europea , rappresentata da W. Mölls e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 dicembre 2018,
ha pronunciato la seguente
1Con la sua impugnazione, la Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (in prosieguo: la «Landeskreditbank») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 maggio 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (T‑122/15, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:337 ), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione ECB/SSM/15/1 della Banca centrale europea (BCE), del 5 gennaio 2015, adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU 2013, L 287, pag. 63 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2Il considerando 55 del regolamento n. 1024/2013 enuncia quanto segue:
«L’attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza (…)».
3L’articolo 1, primo comma, di tale regolamento dispone quanto segue:
«Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare».
4L’articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Compiti attribuiti alla BCE», dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:
(…)».
5L’articolo 6 del medesimo regolamento così prevede:
«1. La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico [(MVU)] composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU.
(…)
4In relazione ai compiti definiti nell’articolo 4, eccetto il paragrafo 1, [lettere] a) e c), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:
Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:
Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.
Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal [Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)] o dal [Meccanismo europeo di stabilità (MES)] non sono considerati meno significativi.
Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.
5Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, e nel quadro definito nel paragrafo 7:
(…)
(…)
6Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite.
(…)
Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attività svolte in virtù del presente articolo.
7La BCE adotta e pubblica, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo. (…)
8Ove la BCE sia assistita dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate allo scopo di assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE e le autorità nazionali competenti ottemperano alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti dell’Unione in relazione all’attribuzione di responsabilità e alla cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri».
6L’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013 dispone quanto segue:
«1. La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.
(…)
5Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 7 non è ammissibile.
6La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, alla BCE entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.
7Dopo essersi pronunciata sull’ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.
(…)
9Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.
10La BCE adotta una decisione che stabilisce le norme di funzionamento della commissione amministrativa del riesame.
(…)».
7Il considerando 9 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate ( GU 2014, L 141, pag. 1 ), dispone quanto segue:
«(…) [I]l presente regolamento sviluppa e specifica ulteriormente le procedure di cooperazione stabilite dal regolamento sull’MVU tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU così come, ove opportuno, con le autorità nazionali designate, assicurando in tal modo un funzionamento efficace e coerente dell’MVU».
8Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Il presente regolamento disciplina tutti i seguenti aspetti:
(…)
(…)».
9L’articolo 70 di tale regolamento, rubricato «Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo», dispone quanto segue:
«1. Ricorrono circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento [n. 1024/2013] (di seguito le “circostanze particolari”), quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento [n. 1024/2013] e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
2Il termine “circostanze particolari” è interpretato in modo restrittivo».
10L’articolo 71 del regolamento n. 468/2014, rubricato «Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolari», così dispone:
«1. La sussistenza di circostanze particolari che giustificano la classificazione come meno significativo di un soggetto vigilato che altrimenti sarebbe considerato significativo è determinata caso per caso e in modo specifico per il soggetto o gruppo vigilato in questione, e non per categorie di soggetti vigilati.
(…)».
11La decisione 2014/360/UE della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento ( GU 2014, L 175, pag. 47 ) ha istituito la commissione amministrativa del riesame di cui all’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013.
12L’articolo 7, paragrafo 1, della medesima decisione prevede quanto segue:
«Qualunque persona fisica o giuridica può richiedere il riesame amministrativo interno di una decisione della BCE ai sensi del regolamento [n. 1024/2013] della quale sia destinataria o che la riguardi direttamente e individualmente […] sottoponendo al segretario un’istanza scritta di riesame che specifica la decisione contestata. L’istanza di riesame è redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione».
13L’articolo 16 di detta decisione dispone quanto segue:
«1. La Commissione amministrativa, entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione dell’istanza di riesame, esprime un parere in merito al riesame.
2Il parere può proporre l’annullamento della decisione iniziale, la sua sostituzione con una decisione di contenuto identico o con una diversa. In tale ultimo caso, il parere indica le modifiche necessarie.
(…)».
14L’articolo 18 del medesimo decreto è così formulato:
«Il parere della Commissione amministrativa, il nuovo progetto di decisione presentato da parte del Consiglio di vigilanza e la nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo è notificata alle parti dal segretario del Consiglio direttivo unitamente ai motivi rilevanti».
15La Landeskreditbank è un persona giuridica di diritto pubblico istituita dalla legge, di cui il Land del Baden-Württemberg (Germania) costituisce l’unico titolare di quote.
16Il 25 giugno 2014 la BCE ha informato la Landeskreditbank, in sostanza, del fatto che le sue dimensioni giustificavano che essa fosse sottoposta soltanto alla sua vigilanza e non alla vigilanza condivisa dell’MVU, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013, e l’ha invitata a presentare osservazioni.
17Il 10 luglio 2014 la Landeskreditbank ha contestato tale analisi, deducendo, segnatamente, l’esistenza di circostanze particolari ai sensi della predetta disposizione nonché degli articoli 70 e 71 del regolamento n. 468/2014.
18Il 1 o settembre 2014 la BCE ha adottato una decisione che classifica la Landeskreditbank come «soggetto significativo» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013.
19Il 6 ottobre 2014 la Landeskreditbank ha chiesto il riesame di tale decisione ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1, 5 e 6, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 7 della decisione 2014/360. Il 23 ottobre 2014 si è tenuta un’udienza dinanzi alla commissione amministrativa del riesame.
20Il 20 novembre 2014 la Commissione amministrativa del riesame ha emesso un parere che conclude per la legittimità della decisione adottata dalla BCE il 1 o settembre 2014.
21Con la decisione controversa, la BCE, il 5 gennaio 2015, ha abrogato e sostituito tale decisione, mantenendo al contempo la qualificazione della Landeskreditbank come «soggetto significativo». La BCE, in sostanza, ha sottolineato quanto segue:
22Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2015 la Landeskreditbank ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
23A sostegno del suo ricorso, la Landeskreditbank deduceva cinque motivi, vertenti, in sostanza, il primo, sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento n. 468/2014 nella scelta dei criteri applicati dalla BCE, il secondo, sull’esistenza di errori manifesti di valutazione dei fatti, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il quarto, sullo sviamento di potere commesso dalla BCE a causa del mancato esercizio del suo potere discrezionale e, il quinto, sulla violazione dell’obbligo della BCE di prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.
24Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso della Landeskreditbank.
25Con la sua impugnazione, la Landeskreditbank chiede che la Corte voglia:
26La BCE chiede che la Corte voglia:
27La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
28A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
29Con il suo primo motivo d’impugnazione, la Landeskreditbank deduce una violazione del diritto dell’Unione nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento n. 468/2014.
30Tale motivo è suddiviso in tre parti.
31Con la prima parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Landeskreditbank afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente interpretato la nozione di «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento n. 468/2014, e, in particolare, che erroneamente non ha interpretato tali disposizioni conformemente al principio di proporzionalità.
32Secondo la Landeskreditbank, il regolamento n. 1024/2013 ha trasferito alla BCE una competenza esclusiva in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi unicamente per quanto riguarda gli enti significativi, mentre le autorità nazionali restano competenti per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti meno significativi.
33A tale riguardo, la Landeskreditbank ritiene che, in forza del principio di proporzionalità, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e l’articolo 70 del regolamento n. 468/2014 nel senso che si deve qualificare un ente come «meno significativo» quando, a causa delle circostanze specifiche e fattuali connesse alla fattispecie, risulta che una vigilanza prudenziale diretta su tale ente da parte delle autorità nazionali competenti consenta di realizzare gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 almeno altrettanto bene di una vigilanza prudenziale diretta da parte della BCE.
34Del resto, la Landeskreditbank addebita al Tribunale di aver violato il principio di interpretazione ut res magis valeat quam pereat ed il divieto di esigere una probatio diabolica, in quanto l’interpretazione data dal Tribunale alla nozione di «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento n. 468/2014 priva tali disposizioni del loro effetto utile rendendo impossibile la prova dell’esistenza di tali circostanze.
35La BCE e la Commissione contestano l’argomento della Landeskreditbank.
36Come ha correttamente statuito il Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, l’interpretazione, da parte del Tribunale, dei testi relativi alla competenza conferita dal Consiglio alla BCE in materia di vigilanza prudenziale non può essere inficiata dall’argomento della ricorrente, che si basa sul presupposto del mantenimento a favore delle autorità nazionali, in forza dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013, di una competenza ai fini dell’esercizio dei compiti elencati all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e da d) a i), di tale regolamento, nei confronti degli enti classificati come «meno significativi».
37Infatti, per quanto riguarda, anzitutto, l’ambito della competenza della BCE in materia di vigilanza prudenziale diretta degli enti creditizi, si deve rammentare che l’articolo 4 del regolamento n. 1024/2013, rubricato «Compiti attribuiti alla BCE», dispone, al suo paragrafo 1, che, nel quadro dell’articolo 6 di tale regolamento, la BCE ha «competenza esclusiva» nell’assolvimento, a fini di vigilanza prudenziale, dei compiti enumerati all’articolo 4, paragrafo 1, nei confronti di «tutti» gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti senza distinzione tra gli enti significativi e gli enti meno significativi.
38Pertanto, risulta dal testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013 che la BCE dispone di una competenza esclusiva per esercitare i compiti elencati in tale disposizione nei confronti di tutti questi enti.
39È vero che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, la BCE assolve i suoi compiti nel quadro dell’MVU, composto dalla stessa e dalle autorità nazionali competenti ed è responsabile del funzionamento efficace e coerente dello stesso.
40È in tale contesto che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013, le autorità nazionali competenti assolvono e sono responsabili dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i) di detto regolamento, e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, vale a dire quelli che, conformemente ai criteri elencati in quest’ultima disposizione, sono «meno significativi».
41Le autorità nazionali competenti assistono pertanto la BCE nell’esercizio dei compiti che il regolamento n. 1024/2013 le conferisce, mediante un’attuazione decentralizzata di alcuni compiti nei confronti di enti creditizi meno significativi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.
42Secondo il considerando 9 del regolamento n. 468/2014, esso sviluppa e specifica le procedure di cooperazione stabilite dal regolamento n. 1024/2013 tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito dell’MVU, assicurando così un funzionamento efficace e coerente di detto meccanismo.
43In tal senso, in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 468/2014, esso ha lo scopo di determinare, in particolare, il quadro di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento n. 1024/2013, segnatamente un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche per l’attuazione di detto articolo 6, che disciplina la cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito dell’MVU.
44In particolare, conformemente al suddetto articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), il regolamento n. 468/2014 prevede, nella sua parte IV, le norme relative all’attribuzione, conformemente ai criteri elencati all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013, della qualificazione come soggetto vigilato significativo o meno significativo di un ente sottoposto alla vigilanza prudenziale e definisce, in detto contesto, la nozione di «circostanze particolari», ai sensi di tale ultima disposizione, che possono giustificare la classificazione di un ente soggetto a vigilanza prudenziale come meno significativo nonostante soddisfi i criteri di classificazione in quanto significativo.
45A tale riguardo, l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 dispone che costituiscono siffatte circostanze particolari le circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento n. 1024/2013 e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la classificazione come significativo di un ente soggetto alla vigilanza prudenziale.
46Emerge dal testo stesso di tale disposizione che le circostanze pertinenti che giustificano, ai fini dell’esercizio di una vigilanza prudenziale diretta, la classificazione come meno significativo di un ente che, in via di principio, sulla base dei criteri enunciati all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013, dovrebbe essere classificato come significativo sono esclusivamente quelle relative all’adeguatezza o meno della classificazione di tale ente come significativo.
47Conseguentemente, una vigilanza prudenziale diretta su un ente significativo da parte delle autorità nazionali è possibile solo in presenza di circostanze che fanno apparire la classificazione di tale ente come significativo inadeguata a raggiungere gli scopi perseguiti dal regolamento n. 1024/2013.
48Come ha statuito il Tribunale ai punti 44 e 46 della sentenza impugnata, la formulazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 non prevede nessun esame circa la necessità di una vigilanza prudenziale diretta su un ente significativo da parte della BCE e da un’interpretazione letterale di tale disposizione non emerge che il fatto che una vigilanza prudenziale diretta su tali enti da parte delle autorità nazionali sarebbe altrettanto idonea a realizzare gli obiettivi di detto regolamento di una vigilanza esercitata dalla sola BCE consentirebbe di giustificare una classificazione di tale ente come meno significativo.
49Di conseguenza, come il Tribunale ha dichiarato ai punti 54, 63 e 72 della sentenza impugnata, per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, il Consiglio ha conferito alla BCE una competenza esclusiva della quale l’articolo 6 di tale regolamento consente l’attuazione decentrata da parte delle autorità nazionali, nell’ambito dell’MVU e sotto il controllo della BCE, nei confronti degli enti creditizi meno significativi, ai sensi del summenzionato articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e per quanto riguarda alcuni di tali compiti, attribuendo nel contempo alla BCE la competenza esclusiva a definire il contenuto della nozione di «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, la quale è stata attuata con l’adozione degli articoli 70 e 71 del regolamento n. 468/2014.
50Occorre poi rammentare che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013, la classificazione come meno significativo di un ente creditizio, come la Landeskreditbank, le cui attività hanno un valore totale superiore a EUR 30 miliardi, è subordinata alla condizione che circostanze particolari, ai sensi di detta disposizione, giustifichino di considerarla tale.
51Al riguardo, erroneamente la Landeskreditbank sostiene che il Tribunale ha interpretato l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e l’articolo 70 del regolamento n. 468/2014 senza tener conto del principio di proporzionalità.
52Infatti, occorre constatare che il Tribunale, ai punti da 66 a 85 della sentenza impugnata, ha effettuato un’interpretazione di tali disposizioni tenendo conto di detto principio.
53In particolare, il Tribunale, al punto 68 della sentenza impugnata, ha correttamente rammentato che la valutazione della proporzionalità di una misura deve conciliarsi con il rispetto del margine di discrezionalità eventualmente riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in occasione della sua adozione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2006, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑380/03 , EU:C:2006:772 , punto 145 e giurisprudenza ivi citata).
54In tale contesto, occorre rammentare che le disposizioni dei regolamenti n. 1024/2013 e n. 468/2014 attribuiscono alla BCE un potere di decisione che tiene conto di elementi di fatto e impongono condizioni proporzionate agli stessi. In tal senso, secondo l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013, un ente che non deve essere considerato meno significativo sulla base dei criteri elencati in detta disposizione può tuttavia essere considerato tale se circostanze particolari, definite all’articolo 70 del regolamento n. 468/2014, lo giustificano.
55L’ipotesi presa in considerazione da tali disposizioni è quella secondo cui una vigilanza prudenziale diretta su un ente significativo da parte delle autorità nazionali consentirebbe una migliore realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1024/2013 rispetto ad una vigilanza prudenziale diretta su tale ente da parte della BCE o, al contrario, quella secondo la quale quest’ultima vigilanza non consentirebbe di raggiungere detti obiettivi tanto bene quanto una vigilanza prudenziale diretta sull’ente interessato da parte di tali autorità.
56Al contrario, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1024/2013, allorché necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali competenti o su richiesta di un’autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4.
57Tali disposizioni fanno riferimento a criteri diversi, vale a dire, da un lato, quello dell’inadeguatezza della classificazione come significativo di un ente soggetto alla vigilanza prudenziale e, dall’altro, quello della necessità di un esercizio, da parte della BCE, di pertinenti poteri.
58Il confronto delle citate disposizioni, effettuato al punto 62 della sentenza impugnata, corrobora la valutazione fornita dal Tribunale, al punto 77 di tale sentenza, secondo la quale il legislatore dell’Unione, con la creazione dell’MVU, all’articolo 6 del regolamento n. 1024/2013 ha conciliato la considerazione del ruolo degli Stati membri nell’applicazione del diritto dell’Unione con la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.
59Ne consegue che il principio di proporzionalità è stato preso in considerazione dal legislatore dell’Unione e che la BCE non è tenuta, come ha sottolineato il Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, a verificare caso per caso se, malgrado l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013, un ente significativo non debba essere sottoposto alla supervisione diretta delle autorità nazionali, sulla base del rilievo che esse sarebbero maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi di tale regolamento.
60Conseguentemente, senza commettere errori di diritto il Tribunale, al punto 80 della sentenza impugnata, ha statuito che le «circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo», di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014, si riferiscono alle sole circostanze di fatto specifiche che implicano che una vigilanza prudenziale diretta da parte delle autorità nazionali sia maggiormente in grado di realizzare tali obiettivi e tali principi, in particolare, la necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza prudenziale elevati, rispetto ad una vigilanza prudenziale diretta della BCE.
61La fondatezza dell’interpretazione così accolta dal Tribunale è corroborata dal fatto che, secondo l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 468/2014, l’espressione «circostanze particolari», di cui all’articolo 70, paragrafo 1, di tale regolamento nonché all’articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento n. 1024/2013, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.
62Infine, l’argomento secondo il quale l’interpretazione accolta dal Tribunale della nozione di «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento n. 468/2014, priva tali disposizioni del loro effetto utile rendendo impossibile la prova dell’esistenza di dette circostanze, deve essere respinto.
63Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, nulla indica che detta interpretazione, conforme ai termini e agli obiettivi dei regolamenti n. 1024/2013 e n. 468/2014 renderebbe impossibile per la Landeskreditbank far valere «circostanze particolari» ai sensi di tali disposizioni e apportare la prova della loro esistenza.
64In tali condizioni, l’interpretazione data dal Tribunale della nozione di «circostanze particolari», ai sensi di tali disposizioni, non è inficiata da errori di diritto.
65Ne consegue che la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta.
66Con la seconda parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Landeskreditbank sostiene che, rifiutando, ai punti da 101 a 112 della sentenza impugnata, di riconoscere l’esistenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti commesso dalla BCE, il Tribunale ha inficiato tale sentenza di un errore di diritto.
67In particolare, la Landeskreditbank ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto, anche sulla base della sua interpretazione delle disposizioni pertinenti, esaminare il suo argomento di fatto specifico nonché verificare se, conformemente ad esso, una vigilanza prudenziale diretta delle autorità nazionali competenti avrebbe consentito una migliore realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 rispetto a una vigilanza diretta da parte della BCE.
68Inoltre, la Landeskreditbank fa valere che, anche quando ha esaminato il suo argomento secondo il quale la diversità dei quadri normativi e delle autorità di controllo che delimitano la sua attività giustificavano una vigilanza prudenziale da parte delle autorità nazionali, il Tribunale ha commesso un errore di valutazione.
69La BCE e la Commissione contestano l’argomento della Landeskreditbank.
70Dal momento che, come emerge dai punti 87, 88, 102, 104 e 108 della sentenza impugnata, l’argomento della Landeskreditbank dinanzi al Tribunale consisteva nel sostenere che una vigilanza prudenziale diretta da parte delle autorità tedesche era sufficiente per realizzare gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 nonché per garantire un’applicazione coerente di standard elevati di vigilanza prudenziale e che a tale riguardo non era necessaria una vigilanza prudenziale diretta della BCE, giustamente il Tribunale ha ritenuto, alla luce della sua interpretazione della nozione di «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento n. 468/2014, la cui fondatezza è stata confermata nell’ambito dell’esame della prima parte del primo motivo di impugnazione, che tale argomento era privo di pertinenza.
71Del resto, oltre al fatto di essere stata sollevata solo con la replica dinanzi al Tribunale, la semplice affermazione della Landeskreditbank secondo la quale, a causa della diversità dei quadri normativi e delle autorità di controllo che delimitano la sua attività, una vigilanza prudenziale da parte delle autorità nazionali consentirebbe una migliore realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 rispetto a una vigilanza prudenziale esercitata dalla BCE, è manifestamente insufficiente allo scopo di determinare l’inadeguatezza di quest’ultima e non può obbligare il Tribunale a verificare l’eventuale esistenza di circostanze particolari ai sensi di tali disposizioni.
72Conseguentemente, senza commettere errori di diritto il Tribunale, al punto 112 della sentenza impugnata, ha respinto il motivo della Landeskreditbank, vertente sull’esistenza di errori manifesti di valutazione dei fatti da parte della BCE.
73Ne consegue che la seconda parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta.
74Con la terza parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Landeskreditbank sostiene che erroneamente il Tribunale, ai punti da 140 a 142 e 149 della sentenza impugnata, ha statuito che non si poteva contestare alla BCE di non aver esercitato il suo potere discrezionale e di aver violato il suo obbligo di indagare sui fatti respingendo il suo argomento in quanto privo di pertinenza.
75La BCE e la Commissione contestano l’argomento della Landeskreditbank.
76Come è stato rilevato al punto 70 della presente sentenza, l’argomento della Landeskreditbank dinanzi al Tribunale, in sostanza, consisteva nel sostenere che gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 potevano essere raggiunti mediante una vigilanza prudenziale diretta da parte delle autorità tedesche, senza che a tale riguardo fosse necessaria una vigilanza prudenziale diretta da parte della BCE.
77Orbene, dal momento che tale argomento è privo di pertinenza ai fini dell’interpretazione della nozione di «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento n. 468/2014, come risulta dal punto 80 della sentenza impugnata e dai punti 50 e 51 della presente sentenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel respingere, ai punti 142 e 150 della sentenza impugnata, il quarto e il quinto motivo della Landeskreditbank, vertenti, rispettivamente, sullo sviamento di potere da parte della BCE per l’illecito mancato esercizio del suo potere discrezionale e su una violazione dell’obbligo spettante alla BCE di esaminare e prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, sulla base del fatto che non si poteva contestare alla BCE di aver respinto un argomento del genere o di non aver tenuto conto, nell’applicare detto articolo 70, paragrafo 1, di circostanze prive di pertinenza alla luce della formulazione di tale disposizione.
78Di conseguenza, la terza parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta.
79Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, il primo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.
80Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la Landeskreditbank deduce uno snaturamento della decisione controversa e un’erronea valutazione dei requisiti di motivazione relativi alla stessa.
81Tale motivo si articola in due parti.
82Con la prima parte del suo secondo motivo d’impugnazione, la Landeskreditbank sostiene che il Tribunale, ai punti 31 e 34 della sentenza impugnata, ha snaturato la decisione controversa riproducendone erroneamente la motivazione e sostituendo quest’ultima con la sua propria motivazione.
83In particolare, la Landeskreditbank fa valere che il criterio secondo il quale la sua qualificazione in quanto ente significativo poteva essere esclusa solo a condizione di dimostrare che una vigilanza prudenziale diretta da parte delle autorità tedesche competenti consentiva una migliore realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 rispetto ad una vigilanza della BCE non è rinvenibile in tale decisione.
84La BCE e la Commissione contestano l’argomento della Landeskreditbank.
85Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo (sentenze del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:796 , punto 90 , e del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punto 16 ).
86Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione controversa è un atto relativo alla vigilanza prudenziale su un ente creditizio adottato dalla BCE, che dispone di un ampio margine di discrezionalità a tale riguardo, dal momento che, come enuncia il considerando 55 del regolamento n. 1024/2013, l’attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell’Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei suoi poteri di vigilanza.
87Sempre secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi imposti dall’articolo 296 TFUE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:796 , punto 91 , e del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punto 16 ).
88A tale riguardo, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, la BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile da tale regolamento.
89Con la sua decisione 2014/360, adottata sulla base dell’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013, la BCE ha istituito tale commissione.
90Secondo l’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento n. 1024/2013, quando è investita di una domanda di riesame di una decisione adottata dalla BCE in forza di tale regolamento, detta commissione, dopo essersi pronunciata sull’ammissibilità della suddetta domanda, esprime un parere e rinvia il caso al consiglio di vigilanza della BCE affinché prepari un nuovo progetto di decisione. L’articolo 16, paragrafo 2, della decisione 2014/360 prevede che, con il suo parere, la commissione amministrativa del riesame può proporre l’annullamento della decisione iniziale, la sua sostituzione con una decisione di contenuto identico o con una diversa e che, in tale ultimo caso, il parere indica le modifiche necessarie. L’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento n. 1024/2013 dispone che il consiglio di vigilanza tiene conto di tale parere e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione che abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Tale nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.
91Del resto, conformemente all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento n. 1024/2013 e all’articolo 18 della decisione 2014/360, il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo sono motivati e notificati alle parti.
92Emerge quindi dalle disposizioni dell’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013 e dalla decisione 2014/360 che tale parere, tale nuovo progetto di decisione nonché tale decisione provengono dalla medesima istituzione, vale a dire la BCE, e si inseriscono nell’ambito del medesimo procedimento di riesame amministrativo interno delle decisioni adottate da tale istituzione nell’esercizio delle competenze che le conferisce il regolamento n. 1024/2013, e che, conseguentemente, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, essi sono intrinsecamente connessi gli uni agli altri.
93Pertanto, correttamente il Tribunale ha esaminato, ai punti 31, 34 e 128 della sentenza impugnata, la decisione controversa alla luce del parere della commissione amministrativa del riesame, che, conformemente all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento n. 1024/2013 e all’articolo 18 della decisione 2014/360, era stata notificata alla Landeskreditbank.
94Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che il parere reso il 20 novembre 2014 dalla commissione amministrativa del riesame concludeva nel senso della legittimità della decisione adottata dalla BCE il 1 o settembre 2014, che classificava la Landeskreditbank come «ente significativo», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013, e che, con la decisione controversa, la BCE ha abrogato e sostituito tale decisione, mantenendo al contempo detta qualificazione.
95Conseguentemente, è senza incorrere in errore di diritto che il Tribunale – dopo aver rilevato, al punto 125 della sentenza impugnata, che il parere della commissione amministrativa del riesame faceva parte del contesto nel quale si iscriveva la decisione controversa e poteva, pertanto, in applicazione della giurisprudenza rammentata al punto 87 della presente sentenza, essere preso in considerazione al fine di valutare se detta decisione contenesse una motivazione sufficiente – al punto 127 della sentenza impugnata ha statuito che derivava necessariamente dall’articolo 24, paragrafi 1 e 7, del regolamento n. 1024/2013 che, poiché tale decisione si era pronunciata in senso conforme a tale parere, essa si collocava nel solco di detto parere e le spiegazioni in esso contenute potevano essere prese in considerazione al fine di esaminare il carattere sufficientemente motivato della decisione controversa.
96In tale contesto, è parimenti senza commettere errori di diritto che, al fine di valutare se la decisione controversa fosse motivata, il Tribunale, al punto 128 della sentenza impugnata, ha effettuato un’interpretazione combinata di tale decisione e del parere della commissione amministrativa del riesame, statuendo in proposito che risultava che, da un lato, la BCE aveva considerato che potevano esistere circostanze particolari alla sola condizione che gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 fossero garantiti meglio da una vigilanza prudenziale diretta da parte delle autorità nazionali e che, dall’altro, la Landeskreditbank non aveva dimostrato che tale requisito fosse soddisfatto nei suoi confronti.
97In tali condizioni, il Tribunale non ha snaturato la decisione controversa.
98Ne consegue che la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta.
99Con la seconda parte del suo secondo motivo d’impugnazione, la Landeskreditbank considera che, poiché il Tribunale ha snaturato il contenuto della decisione controversa, esso ha parimenti commesso un errore di valutazione non tenendo debitamente conto del fatto che la stessa non soddisfaceva i requisiti di motivazione imposti dal diritto dell’Unione.
100La Landeskreditbank ritiene in particolare che la decisione controversa sia illogica e contraddittoria, che non presenti i motivi sui quali si basa e non comprenda un esame del suo argomento, cosicché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, esso non è stato in grado di controllare la legittimità della fondatezza dei motivi di tale decisione.
101La BCE e la Commissione contestano l’argomento della Landeskreditbank.
102Dal momento che la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione è basata sull’ipotesi, respinta dalla Corte in sede di esame della prima parte di tale motivo, che il Tribunale abbia snaturato il contenuto della decisione controversa, essa deve essere respinta in quanto inconferente.
103Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto.
104Con il suo terzo motivo d’impugnazione, la Landeskreditbank sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da un errore procedurale in quanto comprende aspetti che non erano oggetto del procedimento.
105Secondo la Landeskreditbank, respingendo il suo argomento sulla base del rilievo che essa non aveva allegato che una vigilanza prudenziale nazionale avrebbe consentito di realizzare meglio gli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 rispetto ad una vigilanza diretta da parte della BCE, mentre tale criterio non era stato dedotto durante i procedimenti dinanzi alla BCE e al Tribunale, quest’ultimo ha violato il diritto di essere ascoltati ed il principio del contraddittorio.
106Lo stesso varrebbe per quanto riguarda la deduzione, al punto 111 della sentenza impugnata, dell’inesistenza di un accordo o di una collaborazione tra le autorità del Land del Baden-Württemberg e le autorità federali tedesche che possa rendere la cooperazione tra loro migliore rispetto a quella con la BCE.
107La BCE e la Commissione contestano l’argomento della Landeskreditbank.
108In primo luogo, non può essere accolto l’argomento della Landeskreditbank secondo il quale il criterio che consente di concludere per l’esistenza di circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014, vale a dire che la realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 1024/2013 sarebbe assicurata meglio da una vigilanza prudenziale diretta delle autorità nazionali rispetto a una vigilanza prudenziale diretta da parte della BCE, non è stato dedotto durante il procedimento.
109Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, risulta chiaramente dal ricorso e dal controricorso che tale criterio è stato discusso dinanzi al Tribunale dalle parti, cosicché il diritto della Landeskreditbank di essere ascoltata e il principio del contraddittorio sono stati rispettati.
110Del resto, come ha rilevato il Tribunale al punto 129 della sentenza impugnata, l’analisi del primo motivo dedotto dalla Landeskreditbank a sostegno del suo ricorso di annullamento attesta che la stessa è stata in grado di comprendere il ragionamento della BCE e di contestarlo nell’ambito di detto motivo e inoltre che il Tribunale ha potuto esercitare un controllo di legittimità sulla fondatezza della motivazione della decisione controversa.
111Inoltre, le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza dinanzi allo stesso.
112In secondo luogo, per quanto riguarda il riferimento, contenuto al punto 111 della sentenza impugnata, all’inesistenza di un accordo o collaborazione tra le autorità del Land del Baden-Württemberg e le autorità federali tedesche idoneo a rendere la cooperazione tra le stesse migliore rispetto a quella con la BCE, è sufficiente rilevare che, con tale affermazione, il Tribunale si è limitato – in risposta alla tesi sostenuta dalla Landeskreditbank in fase di replica, secondo la quale, considerata la diversità dei quadri normativi e delle autorità di controllo che delimitano la sua attività, una vigilanza prudenziale da parte delle autorità tedesche sarebbe maggiormente in grado di garantire un’applicazione coerente di standard di vigilanza prudenziale elevati rispetto alla vigilanza prudenziale esercitata dalla BCE – a dichiarare che, non avendo fornito elementi concreti per dimostrare che, a tal fine, una collaborazione delle autorità nazionali tra di loro era più agevole che con la BCE, tale argomento doveva essere respinto in quanto non dimostrato.
113Conseguentemente, il diritto della Landeskreditbank ad essere ascoltata e il principio del contraddittorio non sono stati violati dal Tribunale.
114In tali condizioni, il terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.
115Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
116Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
117A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
118Poiché la BCE ha fatto domanda di condanna della Landeskreditbank alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente, essa deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla BCE e dalla Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
Firme
(*1) Lingua processuale: il tedesco.
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