Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 settembre 2018.

Priimta 2018-09-20 · ECLI:EU:C:2018:745 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-448/17
Teismas
Court of Justice
Data
2018-09-20
ECLI
ECLI:EU:C:2018:745
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasM. VilarasGeneralinis advokatasE. TanchevKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

20 settembre 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 – Obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile – Articolo 7 – Adizione delle autorità giudiziarie da parte di persone o organizzazioni aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori dall’uso di clausole abusive – Normativa nazionale che subordina la facoltà d’intervento in giudizio di un’associazione per la difesa del consumatore al consenso del consumatore – Credito al consumo – Direttiva 87/102/CEE – Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo di indicare il tasso annuale effettivo globale nel contratto scritto – Contratto contenente soltanto un’equazione matematica di calcolo del tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo»

Nella causa C‑448/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 16 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 25 luglio 2017, nel procedimento

EOS KSI Slovensko s. r. o.

contro

Ján Danko,

Margita Danková,

con l’intervento di

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Malenovský, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 87/102

«1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

(…)

«1.

(…)

Il tasso annuo effettivo globale è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 relativo agli avvisi e offerte pubblicitarie.

(…)

(…)».

«Il documento scritto deve contenere:

(…)».

La direttiva 93/13

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o [l’Unione europea] sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

Diritto slovacco

«1) Può intervenire quale parte interveniente a sostegno delle conclusioni del ricorrente o del convenuto la persona titolare di un interesse giuridico all’esito del procedimento (…).

2) Può intervenire quale parte interveniente a sostegno delle conclusioni del ricorrente o del convenuto anche la persona giuridica la cui attività consista nella tutela dei diritti ai sensi di una disposizione speciale.

3) Tale persona interviene nel procedimento di propria iniziativa o su istanza di parte trasmessa dal giudice. Questi si pronuncia sulla ricevibilità dell’intervento solo se investito di una richiesta in tal senso.

4) Nell’ambito del procedimento, l’interveniente ha i medesimi diritti e obblighi delle parti del procedimento. Tuttavia, questi agisce solo nel proprio interesse. Se i suoi atti contrastano con quelli della parte a sostegno della quale interviene, il giudice li valuta dopo aver esaminato tutte le circostanze».

«1) Il giudice può, anche senza domanda espressa del ricorrente e senza aver ascoltato il convenuto, emettere un’ingiunzione di pagamento se nell’atto di ricorso è fatto valere un diritto al pagamento di una somma di danaro basato sulle circostanze asserite dal ricorrente. Questi, nell’ingiunzione di pagamento, ordina al convenuto di corrispondere al ricorrente, entro quindici giorni dalla notifica della stessa, l’importo del credito esigibile e le spese processuali, o di proporre opposizione entro detto termine dinanzi al giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento. L’opposizione all’ingiunzione di pagamento deve essere motivata nel merito. (…)

(…)

3) Se non emette l’ingiunzione di pagamento, il giudice dispone che si celebri un’udienza. (…)

7) Qualora nel ricorso sia fatto valere un diritto parzialmente in manifesto contrasto con la legge, il giudice, con il consenso del ricorrente, emette un’ingiunzione di pagamento solo per la parte non interessata da tale contrasto; una volta espresso detto consenso, la procedura verte soltanto su tale parte del ricorso e il giudice non si pronuncia sul resto. Il procedimento, anche dopo l’emissione dell’ingiunzione di pagamento, continua ad avere ad oggetto la parte del ricorso su cui il giudice ha deciso pronunciando detta ingiunzione di pagamento; tale disposizione si applica anche qualora sia proposta opposizione. (…)

9) Nel caso in cui il diritto al pagamento di una somma di denaro sia rivendicato in base a un contratto concluso con un consumatore e in cui il convenuto sia un consumatore, il giudice non emette l’ingiunzione di pagamento se il contratto include clausole vessatorie».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se – con riferimento alla sentenza [del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 )], e alle considerazioni della [Corte] al punto 46 [di tale sentenza] – sia in contrasto con il principio dell’equivalenza di diritto dell’Unione una normativa giuridica che, nell’ambito dell’equivalenza degli interessi tutelati dalla legge e della tutela dei diritti del consumatore contro clausole contrattuali vessatorie non consente, senza l’accordo del consumatore convenuto, a una persona giuridica, la cui attività ha ad oggetto la difesa collettiva dei consumatori avverso clausole contrattuali vessatorie e che mira al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], come recepito dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile, di partecipare a titolo di parte ulteriore (l’interveniente) al procedimento giurisdizionale fin dal suo inizio e di utilizzare efficacemente, a vantaggio del consumatore, i mezzi di azione e difesa in giudizio, allo scopo di realizzare, nell’ambito di tale procedimento, la tutela contro l’utilizzo sistematico di clausole contrattuali vessatorie, mentre in un altro caso una parte ulteriore (l’interveniente) che intervenga in un procedimento giudiziario a sostegno del convenuto e che abbia un interesse alla definizione di diritto sostanziale (patrimoniale) dell’oggetto del procedimento, a differenza di un’associazione per la difesa del consumatore, non necessiti affatto dell’accordo del convenuto, al cui sostegno interviene, per partecipare al procedimento giudiziario fin dal suo inizio e per l’efficace esercizio dei mezzi di difesa e azione in giudizio a vantaggio del convenuto.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulle questioni dalla terza alla quinta

Sulla seconda questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo slovacco.

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