Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018.

Priimta 2018-04-17 · ECLI:EU:C:2018:255 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-441/17
Teismas
Court of Justice
Data
2018-04-17
ECLI
ECLI:EU:C:2018:255
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjas · pranešėjasE. ReganGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 aprile 2018 (*1)

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 4 e 5 – Sito Natura 2000 “Puszcza Białowieska” – Modifica del piano di gestione forestale – Aumento del volume di legname sfruttabile – Piano o progetto non direttamente necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito – Opportuna valutazione dell’incidenza sul sito – Pregiudizio all’integrità del sito – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Effetti sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie protette»

Nella causa C‑441/17,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 20 luglio 2017,

Commissione europea , rappresentata da C. Hermes, H. Krämer, K. Herrmann ed E. Kružíková, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia , rappresentata da J. Szyszko, Ministro dell’Ambiente, nonché da B. Majczyna e D. Krawczyk, in qualità di agenti, assistiti da K. Tomaszewski, ekspert,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. Malenovský ed E. Levits, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos ed E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Contesto normativo

A. Direttiva «habitat»

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

ovvero

ovvero

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell’allegato I.

Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato “soddisfacente” quando

(…)

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell’allegato II e/o IV o V.

Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente”, quando:

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

(…)».

«1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

(…)».

«È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete “Natura 2000” comprende anche le [ZPS] classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE [del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 1979, L 103, pag. 1 )]».

«1. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell’esito della sorveglianza di cui all’articolo 11.

L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri specificati nell’allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21.

(…)

L’elenco dei siti selezionati come [SIC] in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21.

(…)

«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

(…)

(…)».

«Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4[,] della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva [79/409], per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2[,] di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva [79/409] qualora essa sia posteriore».
«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

(…)

B. Direttiva «uccelli»

«1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
«1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come [ZPS] i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

(…)

«Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

(…)

(…)

(…)».

II. Fatti all’origine della controversia

III. Procedimento precontenzioso

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

V. Sul ricorso

A. Sulla ricevibilità del ricorso

B. Sull’inadempimento

1) Osservazioni preliminari

2) Sull’esistenza di un piano o di un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato

3) Sulla necessità e sull’esistenza di un’opportuna valutazione dell’incidenza sul sito interessato

4) Sul pregiudizio all’integrità del sito interessato

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Buprestis splendens

), il Cucujus cinnaberinus , il Phryganophilus ruficollis e il Pytho kolwensis , menzionati all’allegato IV di tale direttiva, vale a dire in quanto non ha vietato che tali specie venissero deliberatamente uccise o disturbate e che i loro siti di riproduzione venissero deteriorati o distrutti nel distretto forestale di Białowieża, e

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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