Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019.

Priimta 2019-02-14 · ECLI:EU:C:2019:122 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-345/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-02-14
ECLI
ECLI:EU:C:2019:122
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. PrechalTeisėjasC. ToaderTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasM. IlešičGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 febbraio 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia – Pubblicazione su un sito Internet di video – Articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d’espressione – Tutela della vita privata»

Nella causa C‑345/17,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 1 o giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2017, nel procedimento

Sergejs Buivids

con l’intervento di:

Datu valsts inspekcija,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, A. Prechal, C. Toader, A. Rosas (relatore) e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(2)

considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell’uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;

(…)

(…)

(…)

(…)

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

(…)».

«1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.
«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

(…)

«Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione».

Diritto lettone

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46 attività come quelle oggetto della presente controversia, vale a dire la registrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari di polizia mentre espletano formalità procedurali e la pubblicazione del relativo video sul sito Internet www.youtube.com.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il lettone.

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