Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 luglio 2018.

Priimta 2018-07-10 · ECLI:EU:C:2018:551 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-25/17
Teismas
Court of Justice
Data
2018-07-10
ECLI
ECLI:EU:C:2018:551
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasC. VajdaTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 luglio 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione di detta direttiva – Articolo 3 – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “archivio di dati personali” – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑25/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 22 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2017, nel procedimento avviato dal

Tietosuojavaltuutettu

con l’intervento di:

Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz (relatore), J.L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský, E. Levits e C. Vajda, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1 o febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(10)

considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

(…)

(…)

(…)

«Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali».
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)».

«1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

Diritto finlandese

«La presente legge si applica al trattamento automatizzato dei dati personali. La presente legge si applica anche agli altri trattamenti di dati personali quando questi costituiscono un archivio di dati personali o una parte di archivio di dati personali, o sono destinati a costituire un archivio di dati personali o una parte di archivio di dati personali.

La presente legge non è applicabile al trattamento di dati personali che effettuato da una persona fisica a fini esclusivamente personali, o per analoghe finalità ordinarie e private».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo trattino, della direttiva [95/46], riguardanti il suo campo di applicazione, debbano essere interpretate nel senso che la raccolta e il trattamento dei dati personali eseguiti dai membri di una comunità religiosa in relazione all’attività di predicazione porta a porta da essi svolta non rientrino nel campo di applicazione della direttiva. Quale importanza rivesta ai fini di esaminare l’applicabilità della direttiva [95/46] il fatto che, da un lato, l’attività di predicazione nel cui ambito sono raccolti i dati venga organizzata dalla comunità religiosa e dalle sue congregazioni e, dall’altro, che si tratti nel contempo di una pratica religiosa individuale dei membri della comunità religiosa.

Occorre rispondere alle questioni terza e quarta solo nel caso in cui, dalle risposte alle questioni prima e seconda, la direttiva [95/46] sia applicabile. Occorre rispondere alla quarta questione solo se dalla risposta alla terza questione emerga che non si può escludere l’applicabilità dell’articolo 2, lettera d), della direttiva [95/46] a una comunità religiosa».

Sulle domande di riapertura della fase orale del procedimento

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle questioni terza e quarta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il finlandese.

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