Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018.

Priimta 2018-11-06 · ECLI:EU:C:2018:874 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-684/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-11-06
ECLI
ECLI:EU:C:2018:874
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasM. VilarasTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasY. BotKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 novembre 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità finanziaria per tali ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati»

Nella causa C‑684/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 13 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2016, nel procedimento

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

contro

Tetsuji Shimizu,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, J.‑C. Bonichot, A. Prechal (relatore), M. Vilaras, T. von Danwitz, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, M. Ilešič, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«considerando che [la] “Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”, adottata nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989 dai Capi di Stato o di governo di undici Stati membri, in particolare al (…) punto 8 (…), statuisce:

“(…)

(…)”».

«(4)

Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Diritto tedesco

«(1) Ai fini della determinazione del periodo in cui le ferie possono essere fruite occorre tenere in considerazione le preferenze del lavoratore, salvo che vi ostino necessità rilevanti dell’azienda o richieste di ferie di altri lavoratori, meritevoli di maggiore considerazione sotto il profilo sociale. Le ferie devono essere concesse quando il lavoratore le richieda a seguito di interventi medici di prevenzione o riabilitazione.

(…)

(3) Le ferie devono essere concesse e godute nell’anno solare in corso. Un riporto delle ferie al successivo anno solare è ammissibile solo qualora sussistano rilevanti ragioni legate alla gestione dell’impresa o alla persona del lavoratore. (…)

(4) Qualora le ferie non possano essere più concesse, integralmente o in parte, per cessazione del rapporto di lavoro, deve essere corrisposta un’indennità».

«(…) Le ferie annuali devono essere concesse nell’anno in corso (…)

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 7, della direttiva [2003/88] o l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta] ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 7 del [BUrlG], che, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali, prevede che il lavoratore debba farne richiesta indicando le proprie preferenze quanto alla collocazione temporale delle stesse affinché il relativo diritto non si estingua, senza riconoscimento di alcuna indennità sostitutiva, al termine del periodo di riferimento, non ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di fissare, unilateralmente e in maniera vincolante per il lavoratore, la collocazione temporale delle ferie nel periodo di riferimento.

Se lo stesso principio valga nel caso di rapporto di lavoro tra soggetti privati».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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