Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018.

Priimta 2018-06-05 · ECLI:EU:C:2018:385 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-673/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-06-05
ECLI
ECLI:EU:C:2018:385
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasA. RosasTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasM. BergerTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasE. ReganGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 giugno 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Aventi diritto – Familiari del cittadino dell’Unione – Articolo 2, punto 2, lettera a) – Nozione di “coniuge” – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Articolo 7 – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Diritti fondamentali»

Nella causa C‑673/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea Constituţională (Corte costituzionale, Romania), con decisione del 29 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2016, nel procedimento

Relu Adrian Coman,

Robert Clabourn Hamilton,

Asociaţia Accept

contro

Inspectoratul General pentru Imigrări,

Ministerul Afacerilor Interne,

con l’intervento di:

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (relatore), J.L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, C.G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Arabadjiev, M. Safjan, D. Šváby, M. Berger, E. Jarašiūnas ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 novembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(31)

La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In conformità con il divieto di discriminazione contemplato nella Carta gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata su motivazioni quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza etnica, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali».

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

(...)».

«1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».

«1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;

Il diritto rumeno

«1. Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna fondata sul loro libero consenso, contratta alle condizioni previste dalla legge.
«1. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è vietato.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il termine “coniuge”, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta, comprenda il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell’Unione europea, di un cittadino dell’Unione europea con il quale il cittadino si è legalmente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle questioni terza e quarta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il rumeno.

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