Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019.

Priimta 2019-03-27 · ECLI:EU:C:2019:256 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-620/16
Teismas
Court of Justice
Data
2019-03-27
ECLI
ECLI:EU:C:2019:256
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasT. von DanwitzTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasC. VajdaGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 marzo 2019 (*1)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Decisione 2014/699/UE – Principio di leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Ricevibilità – Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato – Effetti continui sull’unità e sulla coerenza dell’azione internazionale dell’Unione europea – Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato – Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25 a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione»

Nella causa C‑620/16,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 29 novembre 2016,

Commissione europea , rappresentata da W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux e J. Norris-Usher, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da R. Liudvinaviciute-Cordeiro e J.‑P. Hix, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Repubblica federale di Germania , rappresentata da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

La COTIF

«(…)

(…)

(…)

(…)».

«1. Le modifiche della [COTIF] decise dalle Commissioni sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri.

(…)».

L’accordo di adesione

«1. Per le decisioni su materie di competenza esclusiva dell’Unione, quest’ultima esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri a norma della [COTIF].

Diritto dell’Unione

La decisione 2013/103/UE

«(…)

2.2.

Nelle riunioni di coordinamento si concorderanno le posizioni a nome unicamente dell’Unione o, se del caso, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri. Le posizioni degli Stati membri relative alla loro competenza esclusiva possono essere oggetto di coordinamento in queste riunioni se gli Stati membri ne convengono.

(…)

2.6.

Se la Commissione e gli Stati membri non riescono ad accordarsi su una posizione comune nelle riunioni di coordinamento, anche a motivo di un disaccordo sulla ripartizione delle competenze, la questione è sottoposta al comitato dei rappresentanti permanenti e/o al Consiglio».

«3.1.

Qualora un punto all’ordine del giorno tratti questioni di competenza esclusiva dell’Unione, la Commissione interverrà e voterà a nome dell’Unione. Dopo aver proceduto al debito coordinamento, gli Stati membri possono a loro volta intervenire per sostenere e/o sviluppare la posizione dell’Unione.

3.2.

Qualora un punto all’ordine del giorno tratti questioni che rientrano nella competenza esclusiva nazionale, gli Stati membri interverranno e voteranno.

3.3.

Qualora un punto all’ordine del giorno tratti questioni che contengono elementi sia di competenza nazionale che dell’Unione, la presidenza e la Commissione esprimeranno una posizione comune. Dopo aver proceduto al debito coordinamento, gli Stati membri possono intervenire per sostenere e/o sviluppare la posizione comune. Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, voteranno a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri conformemente alla posizione comune. La decisione su chi esprime il voto è presa in funzione della competenza preponderante (ad esempio, competenza principalmente nazionale o principalmente dell’Unione).

3.4.

Qualora un punto all’ordine del giorno tratti questioni che contengono elementi sia di competenza nazionale che dell’Unione e la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di accordarsi su una posizione comune di cui al punto 2.6, gli Stati membri e la Commissione possono intervenire e votare sulle questioni che rientrano chiaramente nelle loro rispettive competenze.

3.5.

Riguardo alle questioni sulle quali non esiste un accordo tra la Commissione e gli Stati membri in merito alla ripartizione delle competenze o qualora non sia stato possibile ottenere la maggioranza richiesta per una posizione dell’Unione, ci si adopererà al massimo per chiarire la situazione o raggiungere una posizione dell’Unione. Nell’attesa, e previo debito coordinamento, gli Stati membri e/o la Commissione, secondo il caso, sono autorizzati ad intervenire, a condizione che la posizione espressa non pregiudichi una futura posizione dell’Unione, sia coerente con le politiche dell’Unione e con le precedenti posizioni dell’Unione e sia conforme alla normativa dell’Unione.

3.6.

(…)

I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione si adopereranno seriamente per raggiungere una posizione comune e per sostenere tale posizione durante le discussioni nell’ambito dei gruppi di lavoro dell’OTIF».

La decisione 2014/699

«Punto 4. Revisione parziale della COTIF – Convenzione di base

(…)

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Stati membri.

Posizione coordinata raccomandata:

(…)

Appoggio alle modifiche dell’articolo 12 (Esecuzione di sentenze. Pignoramento e sequestro), in quanto modificano la definizione di “detentore” in linea con il diritto dell’Unione.

(…)

Punto 7. Revisione parziale dell’appendice D (CUV)

(…)

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Unione.

Posizione raccomandata per l’Unione: appoggio alle modifiche degli articoli 2 e 9, in quanto chiariscono i ruoli del detentore e dell’ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto dell’Unione (direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ( GU 2008, L 345, pag. 62 )].(…)

(…)».

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

«Dal punto di vista giuridico [la Repubblica federale di Germania] ritiene di godere del diritto di votare in modo anche contrario alla decisione [2015/1734] per quanto concerne i punti 8 (Revisione parziale della COTIF – Convenzione di base), 10 [Revisione parziale dell’appendice D (CUV)] e 13 (Relazione esplicativa riveduta e consolidata), dal momento che l’Unione non ha competenza in materia. La ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri è oggetto di una causa pendente dinanzi alla Corte (…) (C‑600/14 – [Germania/Consiglio]). In attesa della sentenza della Corte (…), [la Repubblica federale di Germania], pur mantenendo il proprio parere giuridico e senza pregiudicare la causa pendente dinanzi alla Corte (…), eserciterà il proprio diritto di voto in seno all’assemblea generale dell’OTIF senza derogare alla decisione del Consiglio, sebbene ritenga che la stessa sia illegittima».

Sentenza del 5 dicembre 2017, Germania/Consiglio ( C‑600/14 , EU:C:2017:935 )

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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