Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017.

Priimta 2017-09-07 · ECLI:EU:C:2017:644 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-559/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-09-07
ECLI
ECLI:EU:C:2017:644
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. VilarasTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. SafjanGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

7 settembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di “distanza” da considerare»

Nella causa C‑559/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania), con decisione del 4 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2016, nel procedimento

Birgit Bossen,

Anja Bossen,

Gudula Gräßmann

contro

Brussels Airlines SA/NV,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(…)

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

(…)

«Ritardo

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

«Diritto a compensazione pecuniaria

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

(…)

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “distanza” includa solamente la distanza diretta, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, tra il luogo di partenza e l’ultima destinazione e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

Firme

(*1) Lingua di procedura: il tedesco.

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