Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018.

Priimta 2018-07-25 · ECLI:EU:C:2018:583 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-528/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-07-25
ECLI
ECLI:EU:C:2018:583
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasE. LevitsTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenGeneralinis advokatasM. BobekKanclerisV. Giacobbo-Peyronnel
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

25 luglio 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Mutagenesi – Direttiva 2001/18/CE – Articoli 2 e 3 – Allegati I A e I B – Nozione di “organismo geneticamente modificato” – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri – Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi – Rischi per la salute umana e l’ambiente – Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della direttiva – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi – Articolo 4 – Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi – Requisito in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente – Esenzione»

Nella causa C‑528/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 3 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2016, nel procedimento

Confédération paysanne,

Réseau Semences Paysannes,

Les Amis de la Terre France,

Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16,

Vigilance OG2M,

CSFV 49,

OGM dangers,

Vigilance OGM 33,

Fédération Nature et Progrès

contro

Premier ministre,

Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, E. Levits, C. G. Fernlund e C. Vajda presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, E. Jarašiūnas, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/18

«(4)

Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni [sull’ambiente] possono essere irreversibili.

(…)

(…)

(…)

(…)

«Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell’ambiente quando:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

Ai fini della presente definizione:

(…)».

«La presente direttiva non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all’allegato I B».
«Gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissione deliberata o dall’immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, della parte B o della parte C».
«1. La direttiva 90/220/CEE [del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati ( GU 1990, L 117, pag. 15 )] è abrogata il 17 ottobre 2002.

«PARTE 1

Le tecniche di modificazione genetica di cui all’articolo 2, [punto] 2, lettera a), comprendono tra l’altro:

PARTE 2

Tecniche di cui all’articolo 2, [punto] 2, lettera b), che non si ritiene producano modificazioni genetiche, a condizione che non comportino l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati prodotti con tecniche o metodi diversi da quelli esclusi dall’allegato I B:

«Le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l’esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono:

(…)».

Direttiva 2002/53

«1. La presente direttiva riguarda l’ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati (…)
«Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell’articolo 2, [punti] 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE, la varietà può essere ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente».
«Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all’articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l’ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE».
«Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate».

Diritto francese

«Non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e degli articoli L. 125-3 e L. 515-13 gli organismi geneticamente modificati ottenuti con tecniche che, per il loro carattere naturale, non sono considerate come determinanti una modificazione genetica o quelle che sono state oggetto di una pratica tradizionale che non presenta comprovati inconvenienti per la sanità pubblica o l’ambiente.

L’elenco di tali tecniche è stabilito con decreto previo parere dell’Haut Conseil des biotechnologies [Consiglio superiore per le biotecnologie]».

«Gli organismi geneticamente modificati possono essere coltivati, commercializzati o impiegati solo nel rispetto dell’ambiente e della sanità pubblica, delle strutture agricole, degli ecosistemi locali e delle filiere di produzione e commerciali qualificate “prive di organismi geneticamente modificati”, in modo trasparente (…)

Le autorizzazioni riguardanti gli organismi geneticamente modificati possono essere rilasciate solo dopo una valutazione preliminare indipendente e trasparente dei rischi per l’ambiente e la sanità pubblica. (…)».

«Le tecniche indicate all’articolo L. 531-2, che non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica, sono le seguenti:

(…)

2°

A condizione che esse non comportino l’impiego di organismi geneticamente modificati in quanto organismi riceventi o parentali:

(…)».

«Le tecniche e le definizioni di cui agli articoli D. 531-1 e D. 531-2 sono interpretate e applicate in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche nel campo dell’ingegneria genetica, della genetica molecolare e della biologia cellulare».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se gli organismi ottenuti per mutagenesi costituiscano [OGM] ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/18, benché siano esentati in forza dell’articolo 3, e dell’allegato I B, d[i tale] direttiva dagli obblighi imposti ai fini dell’emissione e dell’immissione sul mercato di [OGM]. In particolare, se le tecniche di mutagenesi, segnatamente le nuove tecniche di mutagenesi sito diretta che applicano processi d’ingegneria genetica, possano considerarsi annoverate tra le tecniche elencate nell’allegato I A, cui rinvia l’articolo 2. Di conseguenza, se gli articoli 2 e 3, e gli allegati I A e I B, della direttiva [2001/18] debbano essere interpretati nel senso che esentano dalle misure precauzionali, di valutazione del rischio e di tracciabilità tutti gli organismi e le sementi geneticamente modificati ottenuti per mutagenesi, o soltanto gli organismi ottenuti con i metodi tradizionali di mutagenesi casuale mediante radiazioni ionizzanti o esposizione ad agenti chimici mutageni esistenti precedentemente all’adozione di tali norme.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla qualifica di «OGM» degli organismi ottenuti attraverso mutagenesi

Sull’esclusione di determinate tecniche o di determinati metodi di mutagenesi dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/18

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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