Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 maggio 2018.

Priimta 2018-05-29 · ECLI:EU:C:2018:335 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-426/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-05-29
ECLI
ECLI:EU:C:2018:335
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 maggio 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Festa musulmana del sacrificio – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 2, lettera k) – Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Articolo 13 TFUE – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi»

Nella causa C‑426/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio), con decisione del 25 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 1 o agosto 2016, nel procedimento

Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a.

contro

Vlaams Gewest,

con l’intervento di:

Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano (relatore), vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, J. Malenovský e E. Levits, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, C. Lycourgos, M. Vilaras e E. Regan, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 853/2004

«(18)

È opportuno che i requisiti strutturali e in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento si applichino a tutti i tipi di stabilimenti, comprese le piccole imprese e le unità di macellazione mobili».

«Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbricati [nell’Unione europea] solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che:

e

Regolamento n. 1099/2009

«(4)

Il benessere animale è un valore condiviso [nell’Unione] sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [in prosieguo: il “protocollo n. 33”]. La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce inoltre a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)».

«Il presente regolamento non si applica:

(…)

(…)».

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

(…)

(…)».

«1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.

(…)

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento [n. 1099/2009], sia invalido per violazione dell’articolo 9 della [CEDU], dell’articolo 10 della [Carta] e/o dell’articolo 13 [TFUE], in quanto vi si prevede che gli animali possano essere abbattuti senza previo stordimento, secondo particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, soltanto in un macello rientrante nel campo di applicazione del regolamento [n. 853/2004], pur se nel territorio della Regione Fiandre non esiste, in siffatti macelli, sufficiente capacità per soddisfare la domanda, che si presenta ogni anno in occasione della festa (…) del sacrificio, di animali macellati ritualmente senza stordimento, e gli oneri per convertire locali temporaneamente adibiti alla macellazione riconosciuti e controllati dalle autorità nel quadro della festa (…) del sacrificio in macelli rientranti nel campo di applicazione del regolamento [n. 853/2004] non appaiono pertinenti per conseguire gli obiettivi perseguiti di benessere degli animali e sanità pubblica e non appaiono proporzionati a tali obiettivi».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 10 della Carta e dell’articolo 9 della CEDU

Sulla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 13 TFUE

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 13 TFUE.

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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