Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 dicembre 2017.

Priimta 2017-12-20 · ECLI:EU:C:2017:1007 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-334/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-12-20
ECLI
ECLI:EU:C:2017:1007
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.G. FernlundTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievTeisėjasE. ReganGeneralinis advokatasY. BotKanclerisL. Carrasco Marco
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

20 dicembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Normativa nazionale che esclude la guida degli autoveicoli su strade e terreni non “idonei alla circolazione”, salvo quelli che, pur non presentando tale caratteristica, sono tuttavia “comunemente utilizzati”»

Nella causa C‑334/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Albacete (Corte provinciale di Albacete, Spagna), con decisione del 23 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2016, nel procedimento

José Luis Núñez Torreiro

contro

AIG Europe Limited, Sucursal en España , già Chartis Europe Limited, Sucursal en España,

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C.G. Fernlund, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 aprile 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(1)

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità [( GU 1972, L 103, pag. 1 )], la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [( GU 1984, L 8, pag. 17 )], la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [( GU 1990, L 129, pag. 33 )], e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio] (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) ( GU 2000, L 181, pag. 65 )], hanno subito diverse e sostanziali modificazioni (…). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tali quattro direttive, così come della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio [72/166], [84/5], 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva [2000/26] del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [( GU 2005, L 149, pag. 14 )].

(…)

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(…)».

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.

(…)

L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

«1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

(…)

(…)».

«Le direttive [72/166], [84/5], [90/232], [2000/26] e [2005/14] (…) sono abrogate (…).

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II».

Diritto spagnolo

«1. Il conducente di veicoli a motore è responsabile, in virtù del rischio creato dalla guida di tali veicoli, dei danni derivanti dalla circolazione causati a persone o cose.

(…)

«Nell’ambito e a carico dell’assicurazione obbligatoria, l’assicuratore è tenuto a risarcire al soggetto leso i danni personali e materiali subiti, nonché ad accollarsi le spese e a corrispondere al soggetto leso altre somme cui quest’ultimo ha diritto secondo la normativa applicabile. L’esenzione da quest’obbligo è prevista solo qualora l’assicuratore dimostri che il fatto non implichi la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 1 della presente legge.

(…)».

«1. Ai fini della responsabilità civile in materia di circolazione di veicoli a motore e della copertura assicurativa obbligatoria di cui al presente regolamento, per fatti relativi alla circolazione si intendono i fatti derivanti dal rischio causato dalla guida dei veicoli a motore cui fa riferimento il precedente articolo, sia in garage e parcheggi sia su strade o terreni pubblici e privati idonei alla circolazione, di tipo urbano o interurbano, nonché su strade o terreni che, pur non presentando tale caratteristica, sono comunemente utilizzati.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se la nozione di “circolazione dei veicoli” – o “fatto relativo alla circolazione” – inteso come rischio dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’uso e la circolazione di veicoli a motore, cui fa riferimento la normativa dell’Unione (in particolare all’articolo 3 della direttiva 2009/103), possa essere definita dalla normativa nazionale di uno Stato membro in modo differente rispetto alla normativa dell’Unione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni prodottisi durante la guida di autoveicoli su strade e terreni non «idonei alla circolazione», salvo quelli che, pur non presentando tale caratteristica, sono tuttavia «comunemente utilizzati».

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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