Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018.

Priimta 2018-03-06 · ECLI:EU:C:2018:158 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-284/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-03-06
ECLI
ECLI:EU:C:2018:158
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 marzo 2018 (*1) (

i

)

«Rinvio pregiudiziale – Trattato bilaterale d’investimento concluso nel 1991 tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca e tuttora applicabile tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca – Disposizione che consente a un investitore di una parte contraente di adire un collegio arbitrale in caso di controversia con l’altra parte contraente – Compatibilità con gli articoli 18, 267 e 344 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Autonomia del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑284/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 3 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2016, nel procedimento

Slowakische Republik

contro

Achmea BV,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano (relatore), vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. Malenovský e E. Levits, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Vilaras e E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il TBI

«1) Qualsiasi controversia tra una parte contraente e un investitore della controparte relativa a un investimento di quest’ultimo è definita, per quanto possibile, in via amichevole.

2) Ogni parte contraente accetta, con il presente atto, che una controversia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sia sottoposta a un collegio arbitrale qualora non sia stata definita in via amichevole entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle parti della controversia ne ha richiesto la composizione amichevole.

3) Il collegio arbitrale di cui al paragrafo 2 del presente articolo è costituito, per ogni singolo caso, nel seguente modo: ogni parte della controversia designa un arbitro e i due arbitri così designati scelgono insieme un terzo arbitro, cittadino di uno Stato terzo, che svolgerà funzioni di presidente del collegio. Ogni parte della controversia designa il proprio arbitro entro due mesi a decorrere dalla data in cui l’investitore ha notificato alla controparte la sua decisione di sottoporre la controversia a un collegio arbitrale, e il presidente è designato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla medesima data.

4) Qualora le designazioni non siano avvenute nei termini suindicati, ogni parte della controversia può invitare il presidente dell’Istituto arbitrale della Camera di commercio di Stoccolma a procedere alle designazioni necessarie. Se il presidente è cittadino di una parte contraente o se si trova nell’impossibilità di esercitare detta funzione per qualsiasi altra ragione, viene invitato a procedere alle designazioni necessarie il vicepresidente. Se il vicepresidente è cittadino di una parte contraente o si trova anch’egli nell’impossibilità di esercitare detta funzione, è invitato a procedere alle designazioni necessarie il membro più anziano dell’Istituto arbitrale che non abbia la cittadinanza di una parte contraente.

5) Il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

6) Il collegio arbitrale decide secondo diritto, tenendo conto in particolare, ma non in via esclusiva:

7) Il collegio delibera a maggioranza dei voti; la sua decisione è definitiva e obbligatoria per le parti della controversia».

Diritto tedesco

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 344 TFUE osti all’applicazione di una clausola di un accordo bilaterale in materia di investimenti concluso tra gli Stati membri dell’Unione (che si è convenuto di denominare “un trattato bilaterale in materia d’investimenti interno all’Unione”), in base alla quale un investitore di uno Stato contraente, in caso di controversie in materia di investimenti nell’altro Stato contraente, può avviare nei confronti di quest’ultimo un procedimento dinanzi a un collegio arbitrale, nel caso in cui l’accordo in materia di investimenti sia stato concluso anteriormente all’adesione dello Stato contraente all’Unione, ma la procedura arbitrale debba essere avviata solo successivamente.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

In caso di risposta negativa alla prima e seconda questione:

Sulle domande di riapertura della fase orale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri, come l’articolo 8 dell’Accordo per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca, in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

(

i

) Il punto 33 del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale.

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