Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017.

Priimta 2017-06-15 · ECLI:EU:C:2017:472 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-249/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-06-15
ECLI
ECLI:EU:C:2017:472
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasM. VilarasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 giugno 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 1 — Nozioni di “materia contrattuale” e di “contratto di prestazione di servizi” — Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo — Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo»

Nella causa C‑249/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 31 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2016, nel procedimento

Saale Kareda

contro

Stefan Benkö,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

«(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(…)».

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
«1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

Regolamento (CE) n. 593/2008.

«(7)

Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) (…).

(…)

«Qualora, in virtù di un’obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti».
«Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore».

Diritto austriaco

«Il condebitore solidale che abbia saldato da solo l’intero debito è autorizzato, anche qualora non vi sia stata una cessione di diritti, a esigere il rimborso dagli altri debitori in parti uguali, salvo che fra loro siano state convenute quote diverse».
«Chi, per conto di un terzo, sostiene un costo che detto terzo avrebbe dovuto sopportare in proprio in base alla presente legge, ha diritto ad ottenerne il rimborso».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un diritto di rimborso (compensazione/regresso), azionato da un soggetto – che è debitore sulla base di un contratto (comune) di mutuo stipulato con una banca e che ha sostenuto da solo le rate del mutuo – contro l’altro debitore di detto contratto costituisca un diritto contrattuale (secondario) derivato dal contratto di credito in parola.

Se il luogo dell’adempimento, nel caso di un diritto di rimborso (compensazione/ regresso) azionato da un debitore contro l’altro debitore sulla base del contratto di mutuo sottostante debba essere determinato

Se la concessione del mutuo da parte della banca costituisca la prestazione contrattuale caratteristica del contratto di mutuo e se il luogo di adempimento vada determinato, di conseguenza, ai fini della prestazione del servizio in parola, a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 in base alla sede della banca qualora la concessione del mutuo sia intervenuta soltanto in tal luogo.

Se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione della prestazione contrattuale non adempiuta, sia determinante, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.