Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2017.

Priimta 2017-07-05 · ECLI:EU:C:2017:513 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-190/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-07-05
ECLI
ECLI:EU:C:2017:513
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. ReganTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasM. BobekKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 luglio 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Regolamento (UE) n. 1178/2011 — Allegato I, punto FCL.065, lettera b) — Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età anni di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 15 — Libertà professionale — Articolo 21 — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sull’età — Trasporto aereo commerciale — Nozione»

Nella causa C190/16,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 27 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2016, nel procedimento

Werner Fries

contro

Lufthansa CityLine GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per W. Fries, da M. Mensching, Rechtsanwalt;

per la Lufthansa CityLine GmbH, da C. Schalast, Rechtsanwalt;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da D. Martin, W. Mölls e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

La Convenzione di Chicago

«2.1.10.1

Uno Stato contraente che abbia rilasciato una licenza di pilota consente al titolare di tale licenza di operare come pilota comandante di bordo di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale internazionale fino al compimento del sessantesimo anno di età ovvero, per i voli in cui opera più di un pilota, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età qualora l’altro pilota abbia un’età inferiore ai 60 anni.

2.1.10.2

Raccomandazione – Uno Stato contraente che abbia rilasciato una licenza di pilota consente al titolare di tale licenza di operare come copilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale internazionale fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età».

Il JAR-FCL 1

«Restrizioni concernenti i titolari di licenze che abbiano superato i 60 anni di età:

il titolare di una licenza di pilota che abbia raggiunto l’età di 60 anni non può più operare come pilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale, tranne nel caso in cui:

Il titolare di una licenza di pilota che abbia raggiunto l’età di 65 anni non può più operare come pilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale (…)».

Il diritto dell’Unione

Il regolamento (CE) n. 216/2008

«L’obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’aviazione civile in Europa».

Il regolamento n. 1178/2011

«(1)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l’obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Tale regolamento stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell’aviazione civile.

(…)

«Fatto salvo l’articolo 7, i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008 devono conformarsi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati I e IV del presente regolamento».
«Ai fini di questa parte, si applicano le seguenti definizioni:

(…)

“Trasporto aereo commerciale”, il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o mediante noleggio.

(…)».

«a)

Età compresa tra 60 e 64 anni. Velivoli ed elicotteri. Il titolare di una licenza di pilotaggio che ha raggiunto l’età di 60 anni non può operare come pilota di un aeromobile in attività di trasporto aereo commerciale, eccetto che:

Il diritto tedesco

«In base al suo contenuto, il rapporto obbligatorio può imporre a ciascuna parte il rispetto dei diritti, dei beni e degli interessi dell’altra parte».
«Il creditore è costituito in mora quando non accetta la prestazione offertagli».
«Il creditore non è costituito in mora se, al momento dell’offerta (…) il debitore non è in grado di eseguire la prestazione».
«Se il creditore di una prestazione di servizi accetta i servizi in ritardo, il prestatore può chiedere il compenso convenuto per i servizi non eseguiti a causa della mora, senza essere tenuto ad eseguirli in un momento successivo.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il punto FCL.065, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 1178/2011 sia compatibile con il divieto di discriminazione fondata sull’età di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

Sull’articolo 21, paragrafo 1, della Carta

Sull’articolo 15, paragrafo 1, della Carta

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) * * Lingua processuale: il tedesco.

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