Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017.

Priimta 2017-09-20 · ECLI:EU:C:2017:703 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-186/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-09-20
ECLI
ECLI:EU:C:2017:703
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasA. RosasTeisėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisL. Carrasco Marco
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 settembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Contratto di credito concluso in una valuta estera – Rischio di cambio interamente a carico del consumatore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato – Portata della nozione di clausole “formulate in modo chiaro e comprensibile” – Livello d’informazione che deve essere fornito dalla banca»

Nella causa C‑186/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea, Romania), con decisione del 3 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 1 o aprile 2016, nel procedimento

Ruxandra Paula Andriciuc e altri

contro

Banca Românească SA

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal (relatore), A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. (...)».

Diritto rumeno

«L’obbligazione derivante da un mutuo riguarda sempre il medesimo importo indicato nel contratto.

Se interviene un aumento o una diminuzione del valore della valuta prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire l’importo ottenuto in prestito ed è obbligato a restituirlo unicamente nella valuta avente corso legale al momento del pagamento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto debba essere valutato con riferimento rigorosamente al momento della stipula del contratto oppure se esso comprenda anche il caso in cui, durante l’esecuzione di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, la prestazione del consumatore sia divenuta eccessivamente onerosa rispetto al momento della stipula del contratto a causa di variazioni significative del tasso di cambio.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Sulla terza questione

Sulla seconda questione

Sulla prima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il rumeno

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