Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019.

Priimta 2019-02-26 · ECLI:EU:C:2019:135 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-116/16
Teismas
Court of Justice
Data
2019-02-26
ECLI
ECLI:EU:C:2019:135
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC. ToaderTeisėjasF. BiltgenTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. SafjanTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 febbraio 2019 (*1)

Indice

Contesto normativo

Il modello di convenzione fiscale dell’OCSE

La direttiva 90/435

Le convenzioni volte ad evitare le doppie imposizioni

Diritto danese

La tassazione dei dividendi

Ritenuta alla fonte

La normativa applicabile in materia di frode ed illecito

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

1) Causa C‑116/16, T Danmark

2) Causa C‑117/16, Y Denmark Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni pregiudiziali prime, seconde e terze, nonché sulle quarte questioni, lettere a, b) e c) nei procedimenti principali

Sulle questioni pregiudiziali quarte, lettere d) ed e), nonché quinte e ottave nei procedimenti principali

Sugli elementi costitutivi di un abuso e sulla relativa prova

Sull’onere della prova dell’abuso

Sulle questioni pregiudiziali seste, settime, none e decime nei procedimenti principali

Sulle spese

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti – Abuso – Società stabilita in un Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea – Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili»

Nelle cause riunite C‑116/16 e C‑117/16,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisioni del 19 febbraio 2016, pervenute in cancelleria il 25 febbraio seguente, nei procedimenti

Skatteministeriet

contro

T Danmark (C‑116/16),

e

Y Denmark Aps (C‑117/16),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, T. von Danwitz, C. Toader e F. Biltgen, presidenti di sezione, A. Rosas (relatore), M. Ilešič, L. Bay Larsen, M. Safjan, C.G. Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 ottobre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1 o marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il modello di convenzione fiscale dell’OCSE

«1. I dividendi versati da una società che ha sede in uno Stato a una che ha sede nell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo.

La direttiva 90/435

«considerando che i raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così l’attuazione ed il buon funzionamento del mercato comune; che queste operazioni non debbono essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che occorre quindi instaurare per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale;

(…)

considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario».

«1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

(…)

«1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20%, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro.

A decorrere dal 1 o gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10%;

A decorrere dal 1 o gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10%;

«Gli utili distribuiti da una società controllata alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte».

Le convenzioni volte ad evitare le doppie imposizioni

«1. I dividendi versati da una società che ha sede in uno Stato a una che ha sede nell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo.
«1. I dividendi versati da una società che ha sede in uno Stato a una che ha sede nell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo.

Diritto danese

La tassazione dei dividendi

«Sono (…) soggetti ad imposta ai sensi della presente legge le società e le associazioni, segnatamente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, che abbiano la propria sede all’estero, a condizione che

(…)

Ritenuta alla fonte

«1. Con riguardo ad ogni disposizione o decisione di distribuzione ovvero di accredito di dividendi relativi ad azioni o quote sociali di società o di associazioni ecc. di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punti 1, 2, 2e e 4 della legge relativa all’imposta sulle società, le società, associazioni ecc. devono procedere ad una ritenuta del 28% sul totale distribuito, salvo quanto diversamente disposto dal paragrafo 4 o dai paragrafi da 5 a 8. [...] L’importo così trattenuto è denominato “imposta sui dividendi”.

(…)

«La ritenuta alla fonte è esigibile con la distribuzione ovvero con la decisione di distribuzione di un dividendo o di accredito del medesimo e dev’essere versata entro e non oltre il mese successivo, alla scadenza prevista per il versamento, da parte della società, delle imposte applicate alla fonte [dette “A skat”] e del contributo speciale per i lavoratori interessati».

La normativa applicabile in materia di frode ed illecito

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«1)

Nel caso in cui la Corte dovesse rispondere alla seconda questione in senso affermativo ed alla terza questione nel senso che non spetti ai giudici nazionali definire il contenuto della nozione di “beneficiario effettivo”, se tale nozione debba essere interpretata nel senso che una società residente in uno Stato membro che, in circostanze come quelle di specie, percepisca dividendi da una società controllata residente in un altro Stato membro, costituisca il “beneficiario effettivo” dei dividendi medesimi, nel senso che detta nozione debba essere interpretata secondo il diritto dell’Unione.

se sussista, in tal caso, un abuso ai sensi della direttiva, con la conseguenza che la società B non possa avvalersi della protezione conferita dalla direttiva medesima

Si chiede alla Corte di giustizia di tener conto, nella risposta alla nona questione, della risposta alle questioni sesta e settima.

se le disposizioni dell’articolo 63 TFUE ostino a una normativa per effetto della quale lo Stato membro di residenza della società controllata assoggetti ad imposta i dividendi in questione, quando detto Stato membro consideri che le società residenti che soddisfino i requisiti di partecipazione al capitale di cui alla direttiva 90/435, ossia che nell’esercizio fiscale 2011 esse detenessero una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale della società distributrice dei dividendi, siano esenti da imposta sui dividendi medesimi.»

«1)

Se una disposizione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra due Stati membri e redatta secondo il [modello di convenzione fiscale dell’OCSE], in base alla quale la tassazione dei dividendi distribuiti sia subordinata al fatto che il soggetto percettore ne sia considerato il beneficiario effettivo, costituisca una disposizione convenzionale contro gli abusi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

Qualora la Corte risponda affermativamente alla seconda questione, lettera a) e risponda alla terza questione nel senso che non spetti ai giudici nazionali definire il contenuto della nozione di “beneficiario effettivo”, se tale nozione debba essere interpretata nel senso che una società residente in uno Stato membro che, in circostanze come quelle del caso di specie, percepisca dividendi da una società controllata residente in un altro Stato membro, sia il “beneficiario effettivo” dei dividendi stessi, nel senso che detta nozione debba essere interpretata secondo il diritto dell’Unione.

se sussista, in tal caso, un abuso ai sensi della direttiva, con la conseguenza che la società B non possa avvalersi della protezione conferita dalla direttiva medesima.

Si chiede alla Corte di giustizia di tener conto, nella risposta alla nona questione, della risposta alle questioni sesta e settima.

se l’articolo 56 osti ad una normativa per effetto della quale lo Stato membro di residenza della società controllata assoggetti ad imposta i dividendi in questione, quando detto Stato membro consideri che le società residenti che soddisfino i requisiti di partecipazione al capitale di cui alla direttiva 90/435, ossia che negli esercizi fiscali 2005 e 2006 esse detenessero una partecipazione pari ad almeno il 20% del capitale sociale della società distributrice dei dividendi (il 15% nel 2007 e nel 2008, e il 10% successivamente), siano esenti da imposta sui dividendi medesimi.

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni pregiudiziali prime, seconde e terze, nonché sulle quarte questioni, lettere a, b) e c) nei procedimenti principali

Sulle questioni pregiudiziali quarte, lettere d) ed e), nonché quinte e ottave nei procedimenti principali

Sugli elementi costitutivi di un abuso e sulla relativa prova

Sull’onere della prova dell’abuso

Sulle questioni pregiudiziali seste, settime, none e decime nei procedimenti principali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il danese.

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