Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017.

Priimta 2017-09-13 · ECLI:EU:C:2017:676 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-111/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-09-13
ECLI
ECLI:EU:C:2017:676
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. VilarasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasM. BobekKanclerisR. Schiano
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 settembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 – Mantenimento o rinnovo della misura – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – Presupposti d’applicazione – Principio di precauzione»

Nella causa C‑111/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Udine (Italia), con decisione del 10 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 2016, nel procedimento penale a carico di

Giorgio Fidenato,

Leandro Taboga,

Luciano Taboga,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento n. 1829/2003

«(1)

La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

«Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente (...), sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento [n. 178/2002]».

Regolamento n. 178/2002

«(20)

Per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione, creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la Comunità per l’uso di tale principio.

«1. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull’analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.
«1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
«1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure:

(...)».

«1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’articolo 53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
«La Commissione è assistita da un comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, (...) composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. [Tale] comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se, ai sensi del 1 o comma dell’[articolo 54, paragrafo 1], del [regolamento] n. 178/2002, la Commissione è obbligata qualora venga sollecitata da uno Stato membro, anche se valuta che non sussistano, per determinati alimenti o mangimi, motivi di rischio grave e manifesto per la salute umana, animale e dell’ambiente, ad adottare delle misure di emergenza ai sensi dell’[articolo] 53 del [regolamento] n. 178/2002.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulle questioni seconda e quarta

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.

Bay Larsen

Vilaras

Malenovský

Safjan

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2017.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Terza Sezione

L. Bay Larsen

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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