Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018.

Priimta 2018-09-04 · ECLI:EU:C:2018:660 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-57/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-09-04
ECLI
ECLI:EU:C:2018:660
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasM. BergerTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

4 settembre 2018 (*1)

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Relazione sulla valutazione d’impatto, progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e parere del comitato per la valutazione d’impatto – Iniziative legislative nel settore ambientale – Diniego di accesso – Divulgazione in corso di causa dei documenti richiesti – Permanenza dell’interesse ad agire – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale in corso di un’istituzione dell’Unione – Presunzione generale»

Nella causa C‑57/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 gennaio 2016,

ClientEarth , con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da O. W. Brouwer, J. Wolfhagen e F. Heringa, advocaten,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica di Finlandia , rappresentata da H. Leppo e J. Heliskoski, in qualità di agenti,

Regno di Svezia , rappresentato da A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, in qualità di agenti,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea , rappresentata da F. Clotuche‑Delvieusart e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano (relatore), vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby, M. Berger, E. Jarašiūnas, C. Lycourgos, M. Vilaras ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«(1)

L’articolo 1, secondo comma del trattato sull’Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(…)

«L’obiettivo del presente regolamento è di:

(…)».

«3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(…)

«(…) fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l’adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili».

«(2)

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (…) sottolinea l’importanza di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. (…)

(…)

«qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

(…)

(…)

(…)».

«Il regolamento [n. 1049/2001] si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari (…)».
«Per quanto concerne l’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento [n. 1049/2001], eccezion fatta per le indagini, in particolare quelle relative ad una possibile violazione della normativa comunitaria, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento [n. 1049/2001], i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente».

Fatti all’origine della controversia

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Sulla permanenza dell’interesse ad agire

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sui ricorsi dinanzi al Tribunale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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