Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019.

Priimta 2019-09-24 · ECLI:EU:T:2019:670 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-755/15
Teismas
General Court
Data
2019-09-24
ECLI
ECLI:EU:T:2019:670
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. van der WoudeTeisėjas · pranešėjasV. TomljenovićTeisėjasE. BieliūnasTeisėjasA. MarcoulliTeisėjasA. KornezovKanclerisS. Spyropoulos
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

24 settembre 2019 (*1)

«Aiuti di Stato – Aiuti posti in esecuzione dal Lussemburgo – Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno disponendone la restituzione – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Vantaggio – Principio di libera concorrenza – Carattere selettivo – Presunzione – Restrizione della concorrenza – Recupero»

Nelle cause T‑755/15 e T‑759/15,

Granducato di Lussemburgo , rappresentato inizialmente da D. Holderer e da T. Uri, successivamente T. Uri, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da D. Waelbroeck, S. Naudin e A. Steichen, successivamente da D. Waelbroeck e A. Steichen, avvocati,

ricorrente nella causa T‑755/15,

sostenuto da

Irlanda , rappresentata inizialmente da E. Creedon, G. Hodge e A. Joyce, successivamente da G. Hodge, M. Browne e A. Joyce e, infine, da A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da P. Gallagher, M. Collins, SC, B. Doherty e S. Kingston, barristers,

interveniente,

Fiat Chrysler Finance Europe , con sede a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da J. Rodríguez, solicitor, G. Maisto e M. Engel, avvocati,

ricorrente nella causa T‑759/15,

sostenuta da

Irlanda , rappresentata inizialmente da E. Creedon, G. Hodge, K. Duggan e A. Joyce, successivamente da G. Hodge, K. Duggan, M. Browne e A. Joyce e, infine, da A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da M. Collins, P. Gallagher, SC, S. Kingston e B. Doherty, barristers,

interveniente,

contro

Commissione europea , rappresentata da P.‑J. Loewenthal e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto le domande di annullamento, ex articolo 263 TFUE, della decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat ( GU 2016, L 351, pag. 1 ),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, V. Tomljenović (relatore), E. Bieliūnas, A. Marcoulli e A. Kornezov, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

A. Sulla decisione anticipata concessa dall’amministrazione finanziaria lussemburghese alla FFT

B. Sul procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

C. Sulla decisione impugnata

«Articolo 1

[La decisione anticipata controversa], che consente [alla FFT] di stabilire la sua base imponibile in Lussemburgo su base annua per un periodo di cinque anni, costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE che è incompatibile con il mercato interno e che è stato attuato illegalmente dal [Granducato di] Lussemburgo in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione».

II. Procedimento e conclusioni delle parti

A. Sulla fase scritta del procedimento e sulle conclusioni delle parti nella causa T‑755/15

B. Sulla fase scritta del procedimento e sulle conclusioni delle parti nella causa T‑759/15

C. Sulla riunione ai fini della fase orale del procedimento e sulla fase orale del procedimento nelle cause T‑755/15 e T‑759/15

III. In diritto

A. Sulla riunione delle cause ai fini della presente sentenza

B. Sui motivi dedotti e sulla struttura dell’esame dei presenti ricorsi

C. Sul primo ordine di motivi, vertenti sulla violazione degli articoli 4 e 5 TUE, per aver la Commissione proceduto a un’armonizzazione fiscale dissimulata

D. Sul second ordine di motivi, vertenti sull’assenza di un vantaggio

1) Osservazioni preliminari

2) Sul primo errore, relativo al fatto che non sarebbe stato preso in considerazione tutto il capitale proprio della FFT

i) Osservazioni sulla decisione anticipata controversa

ii) Sulla possibilità di procedere alla segmentazione del capitale nelle linee guida dell’OCSE e nella circolare

iii) Sull’adeguatezza della segmentazione del capitale proprio

3) Sul secondo errore, relativo al fatto che sarebbero stati presi in considerazione i fondi propri obbligatori ipotetici

4) Sul quarto errore, relativo al fatto che non sarebbero state prese in considerazione le partecipazioni della FFT

«[A] titolo sussidiario, (...) [la decisione anticipata controversa] conferisce a[lla] FFT un vantaggio selettivo anche nell’ambito del sistema di riferimento più limitato, costituito dalle società di gruppo che applicano prezzi di trasferimento e che ricadono nell’articolo 164, paragrafo 3, [del codice delle imposte] e nella circolare. Tale disposizione sancisce il principio di libera concorrenza nel diritto [tributario] lussemburghese, secondo cui le operazioni tra società di uno stesso gruppo devono essere remunerate a un livello di prezzo che sarebbe stato accettato da imprese indipendenti operanti in circostanze comparabili in condizioni di libera concorrenza. La sezione 2 della circolare contiene in particolare una descrizione del principio di libera concorrenza definito nelle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento e recepito nella legislazione nazionale».

E. Sul terzo ordine di motivi, vertenti sulla mancanza di selettività del vantaggio concesso alla FFT

F. Sul quarto ordine di motivi, vertenti su una restrizione della concorrenza

G. Sul quinto ordine di motivi, vertenti sul recupero dell’aiuto

«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (...). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione».

IV. Sulle spese

A. Nella causa T‑755/15

B. Nella causa T‑759/15

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

Van der Woude

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

(*1) Lingue processuali: il francese e l’inglese.

(

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