Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017.

Priimta 2017-06-29 · ECLI:EU:C:2017:503 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-579/15
Teismas
Court of Justice
Data
2017-06-29
ECLI
ECLI:EU:C:2017:503
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.L. da Cruz VilaçaPirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasM. BergerTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasF. BiltgenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 giugno 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Motivi di non esecuzione facoltativa — Articolo 4, punto 6 — Impegno dello Stato membro di esecuzione di eseguire la pena conformemente al suo diritto interno — Attuazione — Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C‑579/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 30 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2015, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Daniel Adam Popławski,

con l’intervento di

Openbaar Ministerie,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2002/584

«(6)

Il [MAE] previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

«Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il [MAE]:

(...)

(...)».

La decisione quadro 2008/909/GAI

«1. Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

Il diritto dei Paesi Bassi

«1. La consegna di un cittadino olandese può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un’inchiesta penale diretta contro di lei e che, a parere dell’autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a una pena privativa della libertà, senza beneficio di sospensione condizionale, nello Stato membro di emissione per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei Paesi Bassi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nel senso che:

cosicché esiste il rischio che, dopo il rifiuto della consegna a fini di esecuzione, lo Stato membro di esecuzione non possa assumere l’esecuzione, mentre tale rischio non incide sull’obbligo di rifiutare la consegna a fini di esecuzione.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla prima questione

Sulla seconda e sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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