Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016.

Priimta 2016-04-05 · ECLI:EU:C:2016:198 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-404/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-04-05
ECLI
ECLI:EU:C:2016:198
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasM. BergerTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Aleksejev
Vyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasJ. Nasutavičienė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 aprile 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Motivi di rifiuto dell’esecuzione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Divieto di trattamenti inumani o degradanti — Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente»

Nelle cause riunite C‑404/15 e C‑659/15 PPU,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Corte d’appello anseatica di Brema, Germania), con decisioni del 23 luglio e dell’8 dicembre 2015, pervenute in cancelleria rispettivamente il 24 luglio e il 9 dicembre 2015, nei procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

Pál Aranyosi (C‑404/15),

Robert Căldăraru (C‑659/15 PPU),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e D. Šváby, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas, M. Vilaras e E. Regan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La CEDU

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
«1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

(...)».

«La sentenza definitiva della Corte [europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»)] è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione».

Diritto dell’Unione

La Carta

«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».
«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
«Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».
«Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata».
«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (...)».
«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

Decisione quadro

«(5)

(...) l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (...)

(...)

(...)

(...)».

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(...)

«1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.
«1. Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all’autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente».

«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
«1. Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

(...)

«1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

(...)

Diritto tedesco

«1. In seguito alla ricezione della richiesta di estradizione, l’arresto dell’imputato a fini di estradizione può essere disposto se
«1. Il mandato d’arresto emesso a fini di estradizione deve essere revocato non appena vengano meno i presupposti per l’arresto provvisorio a fini di estradizione o per l’arresto a fini di estradizione ovvero l’estradizione sia stata dichiarata illegittima.
«In mancanza di una richiesta in tal senso, l’assistenza giudiziaria e la trasmissione di informazioni sono illegittime se contrastano con principi essenziali dell’ordinamento giuridico tedesco. In caso di richiesta in base alle parti ottava, nona e decima, l’assistenza giudiziaria è illegittima se contrasta con i principi sanciti dall’articolo 6 TUE».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑404/15

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che una domanda di consegna ai fini dell’esercizio di un’azione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell’interessato e i principi giuridici generali sanciti dall’articolo 6 TUE, o se detto articolo debba essere interpretato nel senso che, in questi casi, lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la sua decisione sulla ricevibilità della domanda di consegna a garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi per quanto riguarda le condizioni di detenzione da garantire.

Causa C‑659/15 PPU

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che una consegna ai fini dell’esecuzione di sanzioni penali è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell’interessato e i principi giuridici generali sanciti dall’articolo 6 TUE, o se detto articolo debba essere interpretato nel senso che, in questi casi, lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la propria decisione sulla legittimità di una consegna a garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi per quanto riguarda le condizioni di detenzione da garantire.

Procedimento dinanzi alla Corte

Causa C‑404/15

Causa C‑659/15 PPU

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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