Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2016.

Priimta 2016-10-06 · ECLI:EU:C:2016:748 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-218/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:2016:748
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasF. BiltgenTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

6 ottobre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 6 TUE — Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principio di retroattività della legge penale più favorevole — Cittadini italiani che hanno organizzato l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni — Fatti commessi prima dell’adesione della Romania all’Unione — Effetto dell’adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina — Attuazione del diritto dell’Unione — Competenza della Corte»

Nella causa C‑218/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Campobasso (Italia), con ordinanza del 29 aprile 2015, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2015, nel procedimento penale contro

Gianpaolo Paoletti,

Umberto Castaldi,

Domenico Faricelli,

Antonio Angelucci,

Mauro Angelucci,

Antonio D’Ovidio,

Camillo Volpe,

Giampaolo Canzano,

Raffaele Di Giovanni,

Antonio Della Valle,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«Occorre (...) adottare misure volte a combattere l’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tanto se correlata all’attraversamento illegale della frontiera in senso stretto quanto se perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani».
«Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate:
«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva [2002/90] siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l’estradizione».

Diritto italiano

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo a due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

se l’articolo 7 della CEDU, l’articolo 49 della [Carta], l’articolo 6 del [TUE] debbano essere interpretati nel senso che l’adesione della Romania all’Unione Europea, avvenuta il dì 1 o gennaio 2007, abbia determinato l’abolizione del reato previsto e punito dall’articolo 12 Decreto legislativo n. 286/1998 (…) relativamente al favoreggiamento dell’immigrazione e del trattenimento di cittadini rumeni nel territorio dello Stato italiano;

Sulla competenza della Corte

Nel merito

Osservazioni preliminari

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 6 TUE e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che l’adesione di uno Stato all’Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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