Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016.

Priimta 2016-12-21 · ECLI:EU:C:2016:972 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-201/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-12-21
ECLI
ECLI:EU:C:2016:972
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. BergerTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasM. VilarasTeisėjasA. RosasTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisI. Illéssy
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/59/CE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 16 — Libertà d’impresa — Normativa nazionale che conferisce ad un’autorità amministrativa il potere di opporsi a licenziamenti collettivi in esito ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell’impresa e dell’interesse dell’economia nazionale — Crisi economica acuta — Tasso nazionale di disoccupazione particolarmente elevato»

Nella causa C‑201/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione del 7 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2015, nel procedimento

Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)

contro

Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis,

con l’intervento di:

Enosi Ergazomenon Tsimenton Chalkidas,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal (relatore), M. Vilaras, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet, D. Šváby e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 25 aprile 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Direttiva 98/59

«(1)

considerando che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi [ GU 1975, L 48, pag. 29 ];

(…)

«1. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo.

(…)

Il datore di lavoro deve trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta, previsti al primo comma, lettera b), punti da i) a v).

(…)».

«1. Il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente.

(…)

La notifica dovrà contenere tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori previste all’articolo 2, segnatamente i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale s’effettueranno i licenziamenti.

I rappresentanti dei lavoratori possono presentare le loro eventuali osservazioni all’autorità pubblica competente.».

«1. I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all’autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all’articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso.

Gli Stati membri possono accordare all’autorità pubblica competente la facoltà di ridurre il termine fissato al primo comma.

Gli Stati membri possono accordare all’autorità pubblica competente più ampie facoltà di proroga.

Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei motivi che l’hanno determinata, prima della scadenza del termine iniziale previsto al paragrafo 1».

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o favorire o consentire l’applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli ai lavoratori.».

Diritto greco

«1. Il datore di lavoro, prima di effettuare un licenziamento collettivo, è tenuto a consultare i rappresentanti dei lavoratori per esaminare la possibilità di evitare o limitare i licenziamenti e le loro conseguenze negative.

(…)

«1. La durata delle consultazioni tra i lavoratori e il datore di lavoro è di venti giorni dall’apposito invito del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori (…). L’esito delle consultazioni è riportato in un verbale che viene sottoscritto dalle due parti ed è presentato dal datore di lavoro al Prefetto o al [Ministro], ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se sia conforme, in particolare, alle disposizioni della direttiva 98/59/CE e, in generale, agli articoli 49 e 63 TFUE, una norma di diritto nazionale, quale l’articolo 5, paragrafo 3, della legge 1387/1983, che subordini i licenziamenti collettivi in una data impresa a un’autorizzazione dell’amministrazione rilasciata sulla base dei criteri attinenti: a) alle condizioni del mercato del lavoro, b) alla situazione dell’impresa e c) all’interesse dell’economia nazionale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla direttiva 98/59

Sugli articoli 49 e 63 TFUE

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, ad una normativa nazionale come quella descritta nella prima frase del primo comma del presente punto.

Firme

(*1) Lingua processuale: il greco.

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