Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016.

Priimta 2016-11-10 · ECLI:EU:C:2016:851 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-156/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-11-10
ECLI
ECLI:EU:C:2016:851
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasE. JuhászTeisėjasC. VajdaTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 novembre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/47/CE — Campo di applicazione — Nozioni di “garanzia finanziaria”, di “obbligazioni finanziarie garantite” e di “fornitura” di una garanzia finanziaria — Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza — Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia»

Nella causa C‑156/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, sezione civile, Lettonia), con decisione dell’11 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 1 o aprile 2015, nel procedimento

«Private Equity Insurance Group» SIA

contro

«Swedbank» AS,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 98/26/CE

«Le disposizioni della presente direttiva si applicano:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

Direttiva 2002/47

«(1)

La direttiva [98/26] ha rappresentato una tappa fondamentale del processo di istituzione di un quadro giuridico efficace per i sistemi di pagamento ed i sistemi di regolamento titoli. La sua attuazione ha dimostrato l’importanza di limitare il rischio sistemico che tali sistemi comportano, essendo soggetti a regimi giuridici diversi, e ha indicato i vantaggi che potrebbero derivare dall’emanazione di una regolamentazione comune riguardante le garanzie costituite nell’ambito di tali sistemi.

(…)

(…)

(…)

«1. La presente direttiva stabilisce un regime comunitario applicabile ai contratti di garanzia finanziaria che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5, e alle garanzie finanziarie in conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

(…)

(…)

La prova della fornitura di garanzia finanziaria deve permettere l’individuazione della garanzia alla quale si riferisce. A tal fine è sufficiente provare che la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è stata accreditata o costituisce un credito nel conto di pertinenza e che la garanzia in contante è stata accreditata nel conto designato o vi costituisce un credito.

(…)».

«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

(…)

Le obbligazioni finanziarie garantite possono consistere totalmente o parzialmente:

(…)

«1. Gli Stati membri non prescrivono che la costituzione, la validità, il perfezionamento, l’efficacia o l’ammissibilità come prova di un contratto di garanzia finanziaria o la fornitura di una garanzia finanziaria in virtù di un contratto di garanzia finanziaria siano subordinati all’osservanza di alcuna formalità.
«1. Gli Stati membri assicurano che in caso di evento determinante l’escussione della garanzia finanziaria, il beneficiario della garanzia sia in grado di realizzare nei modi indicati di seguito le garanzie finanziarie fornite nel quadro e nei termini di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale:

(…)

(…)

(…)».

«1. Gli Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria, nonché la fornitura della garanzia finanziaria in virtù di tale contratto, non possano essere dichiarati nulli, annullabili o essere resi inefficaci soltanto in base al fatto che il contratto di garanzia finanziaria è stato perfezionato, ovvero la garanzia finanziaria è stata fornita:

gli Stati membri assicurano che la fornitura della garanzia finanziaria, della garanzia finanziaria integrativa o della garanzia finanziaria a titolo di sostituzione o di scambio in forza di detto obbligo o diritto non sia considerata nulla, annullabile o inefficace unicamente in base ai seguenti presupposti:

(…)».

Diritto lettone

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2002/47/CE relativo all’escussione di una garanzia finanziaria, tenuto conto dei considerando 1 e 4 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che si applicano unicamente ai conti utilizzati per le liquidazioni nei sistemi di liquidazione titoli, o nel senso che si applicano parimenti a qualsiasi conto aperto in una banca, compreso un conto corrente non utilizzato per le liquidazioni delle operazioni con titoli;

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulle questioni terza e quarta

Sulla quinta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, deve essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell’avvio di detta procedura o vi siano state versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall’altro, per il titolare del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto stesso.

Firme

(*1) Lingua processuale: il lettone

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