10 novembre 2016 (*1)
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/47/CE — Campo di applicazione — Nozioni di “garanzia finanziaria”, di “obbligazioni finanziarie garantite” e di “fornitura” di una garanzia finanziaria — Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza — Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia»
Nella causa C‑156/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, sezione civile, Lettonia), con decisione dell’11 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 1 o aprile 2015, nel procedimento
«Private Equity Insurance Group» SIA
contro
«Swedbank» AS,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2016,
ha pronunciato la seguente
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria ( GU 2002, L 168, pag. 43 ).
2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Private Equity Insurance Group» SIA e la «Swedbank» AS, relativamente ad un ricorso per risarcimento proposto dalla prima società contro la seconda.
Contesto normativo
3Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ( GU 1998, L 166, pag. 45 ):
«Le disposizioni della presente direttiva si applicano:
4L’articolo 2, lettera a), primo comma, della suddetta direttiva è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
5I considerando 1, da 3 a 5, 9, 10, 17 e 18 della direttiva 2002/47 enunciano quanto segue:
«(1)
La direttiva [98/26] ha rappresentato una tappa fondamentale del processo di istituzione di un quadro giuridico efficace per i sistemi di pagamento ed i sistemi di regolamento titoli. La sua attuazione ha dimostrato l’importanza di limitare il rischio sistemico che tali sistemi comportano, essendo soggetti a regimi giuridici diversi, e ha indicato i vantaggi che potrebbero derivare dall’emanazione di una regolamentazione comune riguardante le garanzie costituite nell’ambito di tali sistemi.
(…)
(…)
(…)
6L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», così dispone:
«1. La presente direttiva stabilisce un regime comunitario applicabile ai contratti di garanzia finanziaria che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5, e alle garanzie finanziarie in conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
2Il beneficiario e il datore di garanzia devono entrambi rientrare in una delle seguenti categorie:
3Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i contratti di garanzia finanziaria in cui una delle parti sia una persona menzionata nel paragrafo 2, lettera e).
(…)
4a) La garanzia finanziaria da fornire deve consistere in contante o strumenti finanziari;
(…)
5La presente direttiva si applica alle garanzie finanziarie una volta che sono fornite e se tale fornitura può essere provata per iscritto.
La prova della fornitura di garanzia finanziaria deve permettere l’individuazione della garanzia alla quale si riferisce. A tal fine è sufficiente provare che la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è stata accreditata o costituisce un credito nel conto di pertinenza e che la garanzia in contante è stata accreditata nel conto designato o vi costituisce un credito.
(…)».
7L’articolo 2 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Definizioni», recita come segue:
«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
(…)
Le obbligazioni finanziarie garantite possono consistere totalmente o parzialmente:
(…)
2Ogni riferimento della presente direttiva alla garanzia “fornita” o alla “fornitura” di garanzia finanziaria, si intende come relativo alla garanzia finanziaria consegnata, trasferita, detenuta, iscritta o in altro modo designata cosicché risulti in possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest’ultimo. Il diritto di sostituzione o di ritiro dell’eccesso di garanzia finanziaria a favore del datore di garanzia non pregiudica la fornitura della garanzia finanziaria al beneficiario di garanzia di cui alla presente direttiva.
3Ogni riferimento della presente direttiva ai termini “per iscritto” si applica anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole».
8Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Requisiti formali»:
«1. Gli Stati membri non prescrivono che la costituzione, la validità, il perfezionamento, l’efficacia o l’ammissibilità come prova di un contratto di garanzia finanziaria o la fornitura di una garanzia finanziaria in virtù di un contratto di garanzia finanziaria siano subordinati all’osservanza di alcuna formalità.
2Il paragrafo 1 lascia impregiudicata l’applicazione della presente direttiva alla garanzia finanziaria soltanto qualora quest’ultima sia stata fornita e la fornitura possa essere provata per iscritto e qualora il contratto di garanzia finanziaria possa essere provato per iscritto o in altre forme giuridicamente equivalenti».
9L’articolo 4 della direttiva 2002/47, intitolato «Escussione della garanzia finanziaria», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che in caso di evento determinante l’escussione della garanzia finanziaria, il beneficiario della garanzia sia in grado di realizzare nei modi indicati di seguito le garanzie finanziarie fornite nel quadro e nei termini di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale:
(…)
(…)
4Le modalità di realizzo della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1, fatti salvi i termini stabiliti nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non prescrivono l’obbligo:
5Gli Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria abbia effetto conformemente ai termini in esso previsti nonostante l’avvio o il proseguimento di una procedura di liquidazione o di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore o del beneficiario della garanzia.
(…)».
10L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Disapplicazione di talune disposizioni in materia di insolvenza», così dispone:
«1. Gli Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria, nonché la fornitura della garanzia finanziaria in virtù di tale contratto, non possano essere dichiarati nulli, annullabili o essere resi inefficaci soltanto in base al fatto che il contratto di garanzia finanziaria è stato perfezionato, ovvero la garanzia finanziaria è stata fornita:
2Gli Stati membri assicurano che, qualora sia stato perfezionato un contratto di garanzia finanziaria o sia sorta un’obbligazione finanziaria garantita, o si sia fornita la garanzia finanziaria alla data delle procedure di liquidazione o dei provvedimenti di risanamento, ma dopo l’avvio di tali procedure, esso è legalmente opponibile ai terzi e vincolante nei confronti di questi ultimi se il beneficiario della garanzia può dimostrare di non essere stato, né di aver potuto essere, a conoscenza dell’avvio di tali procedure.
3Ove un contratto di garanzia finanziaria preveda:
gli Stati membri assicurano che la fornitura della garanzia finanziaria, della garanzia finanziaria integrativa o della garanzia finanziaria a titolo di sostituzione o di scambio in forza di detto obbligo o diritto non sia considerata nulla, annullabile o inefficace unicamente in base ai seguenti presupposti:
(…)».
11Il Finanšu nodrošinājuma likums (legge sulle garanzie finanziarie) è stato adottato al fine di trasporre nel diritto lettone la direttiva 2002/47.
12Il 14 aprile 2007 la «Izdevniecība Stilus» SIA, il cui successore giuridico è la Private Equity Insurance Group, e la Swedbank hanno sottoscritto un contratto tipo di conto corrente bancario. Tale contratto contiene una clausola di garanzia finanziaria ai sensi della quale le somme depositate sul conto corrente della Izdevniecība Stilus fungono da garanzia pignoratizia per tutti i crediti della Swedbank nei confronti della Izdevniecība Stilus.
13Il 25 ottobre 2010 la Izdevniecība Stilus è stata dichiarata insolvente. Successivamente alla dichiarazione di insolvenza, il curatore fallimentare ha concluso con la Swedbank un nuovo contratto di conto corrente contenente identica clausola di garanzia finanziaria pignoratizia.
14L’8 giugno 2011 la Swedbank ha prelevato dal conto corrente della Izdevniecība Stilus un importo di 192,30 lat lettoni (LVL) (circa EUR 274) a titolo di commissione di gestione del conto per il periodo fino alla dichiarazione di insolvenza.
15La Izdevniecība Stilus, rappresentata dal curatore fallimentare, ha proposto azione legale nei confronti della Swedbank ai fini di recuperare tale somma, invocando il principio del diritto nazionale che sancisce la parità dei creditori nella procedura di insolvenza e il divieto per il singolo creditore di intraprendere azioni individuali che possano arrecare un pregiudizio agli altri creditori.
16I giudici lettoni di primo grado e di appello hanno respinto tale domanda basandosi in particolare sulla legge sulle garanzie finanziarie, le cui disposizioni escludevano le garanzie finanziarie dall’applicazione del diritto fallimentare. L’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, sezione civile, Lettonia) è quindi stata adita di un ricorso per cassazione.
17A tale riguardo, detto giudice fa rilevare che la direttiva 2002/47 è stata adottata in un contesto costituito, in particolare, dalla direttiva 98/26, che verte sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli. Esso si chiede pertanto, in primo luogo, se la direttiva 2002/47 sia applicabile anche a somme depositate su un conto bancario ordinario come quello di cui al procedimento principale, utilizzato al di fuori dell’ambito dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 98/26.
18In secondo luogo, l’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, sezione civile) nutre dubbi relativamente alla compatibilità della priorità della garanzia finanziaria rispetto a tutti gli altri tipi di garanzie, in particolare quelle iscritte in un pubblico registro, quali l’ipoteca, con il principio della parità di trattamento dei creditori nell’ambito di una procedura di insolvenza. In particolare, si chiede se una siffatta priorità sia giustificata e proporzionata alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2002/47.
19In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che la legge sulle garanzie finanziarie è applicabile sia alle persone menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2002/47 sia alle persone fisiche. Di conseguenza, esso si chiede, da un lato, se tale disposizione consenta di estendere le norme previste dalla suddetta direttiva a persone che sono espressamente escluse dal campo di applicazione della medesima e, dall’altro, in caso di risposta affermativa, se tale disposizione sia direttamente applicabile. Pur ammettendo che si tratta di questioni ipotetiche nell’ambito del procedimento principale, tale giudice considera che potrebbero rivelarsi pertinenti nel caso di un eventuale controllo di legittimità costituzionale che la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) potrebbe esercitare sulla legge sulle garanzie finanziarie.
20In tali circostanze, l’Augstākās tiesas, Civillietu departaments (Corte suprema, sezione civile), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2002/47/CE relativo all’escussione di una garanzia finanziaria, tenuto conto dei considerando 1 e 4 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che si applicano unicamente ai conti utilizzati per le liquidazioni nei sistemi di liquidazione titoli, o nel senso che si applicano parimenti a qualsiasi conto aperto in una banca, compreso un conto corrente non utilizzato per le liquidazioni delle operazioni con titoli;
21Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2002/47 debba essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia.
22A tale riguardo, occorre rilevare che, secondo il considerando 3 della direttiva 2002/47, quest’ultima mira a favorire l’integrazione e l’efficienza del mercato finanziario in termini di costi, nonché la stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea.
23A tal fine, la suddetta direttiva ha instaurato un sistema che, come risulta dai suoi considerando 5, 9, 10 e 17, ha lo scopo di limitare le formalità amministrative gravanti sugli operatori che utilizzano le garanzie finanziarie rientranti nel suo campo di applicazione, di migliorare la certezza giuridica di tali garanzie facendo sì che non vengano loro applicate talune disposizioni delle legislazioni nazionali sull’insolvenza e di istituire procedure di esecuzione rapide e non formalistiche per salvaguardare la stabilità finanziaria e limitare gli effetti di contagio in caso di inadempimento di una delle parti del contratto di garanzia finanziaria.
24Pertanto, da un lato, l’articolo 3 di tale direttiva vieta sostanzialmente agli Stati membri di subordinare la costituzione, la validità, il perfezionamento, l’efficacia o l’ammissibilità come prova di un contratto di garanzia finanziaria o la fornitura di una garanzia finanziaria in virtù di un contratto di garanzia finanziaria all’osservanza di alcuna formalità.
25Dall’altro, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/47 dispone che il beneficiario di una garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale deve poter essere in grado di realizzare la medesima nei modi indicati dall’articolo stesso. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria abbia effetto conformemente ai termini in esso previsti nonostante l’avvio o il proseguimento di una procedura di liquidazione o di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore o del beneficiario della garanzia.
26Di conseguenza, il sistema instaurato dalla direttiva 2002/47, pur escludendo che l’utilizzo delle garanzie finanziarie sia subordinato all’osservanza di formalità, conferisce ai beneficiari di tali garanzie il diritto di escuterle nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia.
27Ciò premesso, si deve determinare se una garanzia come quella di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione di tale direttiva.
28A tale riguardo, è pacifico che la garanzia di cui al procedimento principale rientra nel campo di applicazione ratione personae della suddetta direttiva, come precisato all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima.
29Per quanto riguarda il campo di applicazione ratione materiae della direttiva 2002/47, occorre anzitutto constatare che le obbligazioni assicurate dalla garanzia devono costituire «obbligazioni finanziarie garantite» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva. Secondo la definizione di cui alla disposizione di cui trattasi, le «obbligazioni finanziarie garantite» sono obbligazioni che sono assistite da un contratto di garanzia finanziaria e che danno diritto a un pagamento in contanti e/o alla fornitura di strumenti finanziari. Esse possono consistere totalmente o parzialmente in obbligazioni presenti o future, comprese quelle derivanti da un accordo quadro o da un accordo analogo, in obbligazioni nei confronti del beneficiario della garanzia assunte da una persona diversa dal datore della garanzia, o in obbligazioni di categoria o tipo specificato, che possono sorgere di volta in volta.
30Come sostenuto da tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la garanzia copre tutti i crediti della banca nei confronti del titolare del conto, rientra nella definizione di «obbligazioni finanziarie garantite» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2002/47.
31Infatti, da un lato, in assenza di un limite espresso previsto nel testo della direttiva 2002/47, i termini «obbligazioni che danno diritto a un pagamento in contanti» che compaiono nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2002/47, devono essere intesi come relativi ad ogni obbligazione che dà diritto a un pagamento in contanti e quindi anche a debiti pecuniari ordinari di un titolare del conto nei confronti della propria banca, quali le spese di gestione del conto di cui trattasi nel procedimento principale.
32Dall’altro, poiché le obbligazioni finanziarie garantite possono, secondo i termini stessi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2002/47, consistere totalmente o parzialmente in obbligazioni presenti nonché future, comprese quelle derivanti da un accordo quadro o da un accordo analogo, tale definizione riguarda altresì una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la garanzia copre non solo un’obbligazione individuale, ma l’insieme dei crediti della banca nei confronti del titolare del conto.
33È poi opportuno rilevare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47, la garanzia prevista da quest’ultima deve essere costituita da denaro contante o da strumenti finanziari. Per quanto riguarda la nozione di «contante», essa è definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva in questione come il denaro accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario. Dal considerando 18 della stessa direttiva risulta inoltre che le banconote sono esplicitamente escluse da tale definizione. Dal momento che la direttiva 2002/47 non prevede nessun’altra esclusione, occorre costatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle conclusioni, che tale definizione comprende i contanti depositati su un conto corrente come quello di cui al procedimento principale.
34Sulla questione, sollevata dal giudice del rinvio, di stabilire se il campo di applicazione ratione materiae della direttiva 2002/47, tenuto conto del contesto in cui la direttiva è stata adottata, debba essere limitato unicamente alle somme depositate su conti utilizzati nell’ambito dei sistemi di pagamento e di liquidazione titoli di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 98/26, si deve rilevare che una limitazione siffatta non trova alcun fondamento nel tenore letterale della direttiva 2002/47. Al contrario, pur essendo vero, come risulta dai considerando 1 e 4 di tale direttiva, che essa è stata adottata in un contesto costituito, in particolare, dalla direttiva 98/26 e che il legislatore dell’Unione ha ritenuto vantaggioso sottoporre ad una normativa comune le garanzie costituite nell’ambito dei sistemi di pagamento e di liquidazione di cui trattasi in quest’ultima direttiva, la direttiva 2002/47 ha tuttavia, come ricorda anche il suo considerando 4, completato gli atti normativi in vigore trattando altre questioni e approfondendoli. Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle conclusioni, l’esposizione dei motivi della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria ( GU 2001, C 180 E, pag. 312 ) conferma parimenti che la direttiva 2002/47 è stata adottata allo scopo di andare oltre il campo di applicazione della direttiva 98/26.
35Ne risulta che non si può ritenere che il campo di applicazione ratione materiae della direttiva 2002/47 sia limitato a somme depositate su conti utilizzati nell’ambito dei sistemi di pagamento e di liquidazione titoli di cui alla direttiva 98/26.
36Ciò premesso, occorre rilevare che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 5, primo comma, la direttiva 2002/47 si applica alle garanzie finanziarie una volta che sono fornite e se tale fornitura può essere provata per iscritto, il che include, in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, la forma elettronica e qualsiasi altro supporto durevole. Dal canto suo, l’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva enuncia esplicitamente che il divieto di subordinare la costituzione di una garanzia finanziaria all’osservanza di formalità, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa, lascia impregiudicata l’applicazione di tale garanzia finanziaria soltanto qualora quest’ultima sia stata fornita e la fornitura sia provata per iscritto.
37Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2002/47, ogni riferimento alla fornitura di una garanzia finanziaria si intende come relativo alla garanzia finanziaria consegnata, trasferita, detenuta, iscritta o in altro modo designata cosicché risulti in possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest’ultimo.
38Tuttavia, tale direttiva non precisa a quali condizioni il criterio in base al quale il beneficiario della garanzia deve acquisirne il «possesso o (…) il controllo» è soddisfatto in caso di garanzia immateriale, come quella di cui al procedimento principale, vertente su somme depositate su un conto bancario.
39In mancanza di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri, tale criterio deve ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme che deve essere individuata tenendo conto della sua formulazione, del suo contesto e del suo obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, A, C‑184/14 , EU:C:2015:479 , punti 31 e 32 nonché giurisprudenza citata).
40A tale riguardo, dal considerando 10 della direttiva 2002/47 risulta che essa mira ad instaurare un equilibrio tra, da un lato, l’efficienza del mercato, evitando il formalismo che circonda la fornitura di una garanzia finanziaria, e, dall’altro, la sicurezza delle parti del contratto di garanzia finanziaria e dei terzi, richiedendo che la fornitura della garanzia finanziaria si concretizzi in una qualche forma di spossessamento.
41Infatti il requisito relativo alla fornitura della garanzia finanziaria mira a garantire che il beneficiario della garanzia indicato nel contratto di garanzia finanziaria sia effettivamente in grado di disporne nel caso in cui si verifichi l’evento che dà luogo all’escussione di tale garanzia.
42Occorre aggiungere che dal considerando 17 della direttiva 2002/47 risulta che essa istituisce procedure di esecuzione rapide e non formalistiche per salvaguardare la stabilità finanziaria e limitare gli effetti di contagio in caso di inadempimento di una delle parti del contratto di garanzia finanziaria. Il requisito relativo alla fornitura della garanzia finanziaria, poiché garantisce che il beneficiario sarà effettivamente in grado di disporne, è tale da promuovere un siffatto obiettivo.
43Inoltre il testo dell’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2002/47 prevede che il diritto di sostituzione o di ritiro dell’eccesso di garanzia finanziaria a favore del datore di garanzia non pregiudica la fornitura della garanzia finanziaria al beneficiario di garanzia. Orbene, tale diritto sarebbe privo di contenuto se si ritenesse che il beneficiario di una garanzia relativa a somme depositate su un conto bancario abbia acquisito il «possesso o (…) il controllo» di tali somme anche nel caso in cui il titolare del conto possa disporne liberamente.
44Ne consegue che si può ritenere che il beneficiario di una garanzia come quella di cui al procedimento principale, vertente su somme depositate su un conto bancario ordinario, abbia acquisito il «possesso o (…) il controllo» di tali somme solo a condizione che per il datore della garanzia sia impossibile disporne.
45Si deve ancora considerare che una garanzia finanziaria, se è stata fornita dopo l’avvio di una procedura di insolvenza, in linea di massima non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2002/47.
46Infatti l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva osta sostanzialmente a che una procedura di insolvenza possa avere un effetto retroattivo sulle garanzie finanziarie fornite prima dell’avvio di tale procedura. Per contro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva, qualora una garanzia sia stata fornita dopo l’avvio di una procedura siffatta, il contratto di garanzia è legalmente opponibile ai terzi e vincolante nei confronti di questi ultimi solo in via eccezionale, vale a dire solo se la garanzia è stata fornita alla data di avvio di tale procedura e se il beneficiario della garanzia dimostra di non essere stato, né di aver potuto essere, a conoscenza dell’avvio di tale procedura. Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 63 e 64 delle conclusioni, ne consegue che, ferme restando le ipotesi previste all’articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva, essa non ha ad oggetto le garanzie fornite dopo l’avvio di una procedura d’insolvenza.
47Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi esposti supra ai punti 44 e 46, spetta al giudice del rinvio verificare in particolare, da un lato, se le somme prelevate da parte della Swedbank dal conto della Izdevniecība Stilus siano state versate su tale conto prima dell’avvio della procedura di insolvenza o se vi siano state versate alla data di avvio della procedura medesima, avendo la Swedbank dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura e, dall’altro, verificare se per la Izdevniecība Stilus sia impossibile disporre delle somme in questione una volta versate sul conto di cui trattasi.
48Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che tali requisiti non siano soddisfatti nel caso di specie. Infatti, durante l’udienza dinanzi alla Corte, le parti del procedimento principale sono state concordi nel rilevare, da un lato, che le somme prelevate dalla Swedbank erano state depositate sul conto di cui trattasi solo dopo la data di avvio della procedura di insolvenza e, dall’altro, che il contratto di garanzia finanziaria di cui al procedimento principale non contiene alcuna clausola in base alla quale la Izdevniecība Stilus non aveva la possibilità di disporre di tali somme una volta versate sul suddetto conto.
49Infine, dato che il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità del sistema instaurato dalla direttiva 2002/47 con il principio della parità di trattamento dei creditori nell’ambito di una procedura di insolvenza, si deve ancora ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di uguaglianza, sancito all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è un principio generale di diritto dell’Unione che impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio oggettivo e ragionevole, ossia se è correlata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e se è proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in questione (sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12 , EU:C:2013:661 , punti 76 e 77 nonché giurisprudenza citata).
50Come risulta dal punto 26 della presente sentenza, il sistema instaurato dalla direttiva 2002/47, pur escludendo che l’utilizzo delle garanzie finanziarie sia subordinato all’osservanza di formalità, conferisce ai beneficiari di tali garanzie il diritto di escuterle nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia. Tale sistema attribuisce pertanto un vantaggio alle garanzie finanziarie rispetto ad altri tipi di garanzie che non rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva.
51Orbene, occorre constatare che una siffatta differenza di trattamento si fonda su un criterio oggettivo correlato con lo scopo legittimo della direttiva 2002/47, che è quello di migliorare la certezza giuridica e l’efficacia delle garanzie finanziarie al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario.
52Inoltre la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento che consentirebbe di ritenere che la suddetta differenza di trattamento sia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. A tale riguardo occorre in particolare tener conto del fatto che l’applicabilità della direttiva 2002/47 ratione materiae dipende dalla fornitura della garanzia e richiede, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, che detta fornitura abbia avuto luogo prima dell’avvio di una procedura di insolvenza. Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle conclusioni, che le somme versate sul conto del datore di garanzia dopo l’avvio della procedura di insolvenza non possono, in linea di massima, rientrare nel regime istituito dalla direttiva 2002/47. Peraltro, per quanto riguarda l’applicazione ratione personae di tale direttiva, l’articolo 1, paragrafo 3, della medesima autorizza gli Stati membri ad escludere i contratti di garanzia finanziaria in cui una delle parti sia una persona menzionata nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della stessa direttiva. Si deve infine ricordare che il sistema instaurato dalla direttiva 2002/47 riguarda solo una parte degli attivi del datore di garanzia, relativamente alla quale quest’ultimo ha accettato una qualche forma di spossessamento.
53In simili circostanze, occorre considerare che l’esame delle prime due questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento tale da incidere sulla validità della direttiva 2002/47 alla luce del principio della parità di trattamento.
54Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che la direttiva 2002/47 deve essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell’avvio di detta procedura o vi siano state versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall’altro, per il titolare del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto stesso.
55Con la terza e con la quarta questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2002/47 debba essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro ad estendere il campo di applicazione ratione personae di tale direttiva alle persone fisiche e se tale disposizione sia direttamente applicabile.
56A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Romeo, C‑313/12 , EU:C:2013:718 , punto 40 e giurisprudenza citata).
57Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio ammette che le sue questioni terza e quarta sono puramente ipotetiche nell’ambito della controversia principale, dal momento che non è coinvolta alcuna persona fisica.
58Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle conclusioni, il fatto che le medesime questioni possano ripresentarsi nel futuro, al momento di un eventuale sindacato di costituzionalità della legge lettone sulle garanzie finanziarie da parte della Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale), non può togliere alle questioni stesse la loro natura ipotetica nella specie.
59In simili circostanze, la terza e la quarta questione sono irricevibili.
60Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se sia possibile, nel caso in cui l’obiettivo e la portata della direttiva 2002/47 fossero più limitati rispetto all’obiettivo e alla portata della legge nazionale di trasposizione di quest’ultima, avvalersi dell’interpretazione della suddetta direttiva per invalidare una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia basata sul diritto nazionale, come quella controversa nel procedimento principale.
61Secondo una giurisprudenza costante della Corte, i requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano espressamente nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, del quale si ritiene che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione instaurata dall’articolo 267 TFUE, abbia conoscenza e che è tenuto a rispettare scrupolosamente (ordinanze del 12 maggio 2016, Security Service e a., da C‑692/15 a C‑694/15 , EU:C:2016:344 , punto 18 , nonché dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15 , EU:C:2016:672 , punto15).
62Pertanto, il giudice del rinvio deve indicare le ragioni precise che l’hanno portato ad interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione e a reputare necessario sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte. Quest’ultima ha già statuito che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14 , EU:C:2016:154 , punto 115 , nonché ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a., da C‑692/15 a C‑694/15 , EU:C:2016:344 , punto 20 ).
63Occorre sottolineare, a tale riguardo, che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14 , EU:C:2016:514 , punto 20 , nonché ordinanza dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15 , EU:C:2016:672 , punto 17 ).
64Nel caso di specie, il giudice del rinvio si limita a sollevare la quinta questione, senza esplicitarla ulteriormente nei motivi della decisione di rinvio. Per quanto riguarda il tenore letterale di tale questione, esso si limita a fare riferimento, in modo generico, al caso in cui l’obiettivo e la portata della direttiva 2002/47 fossero più limitati rispetto all’obiettivo e alla portata della legge nazionale, senza indicare gli elementi o le disposizioni concrete della suddetta direttiva e della legislazione nazionale che lo hanno indotto a sollevare tale questione.
65È pertanto impossibile conoscere con certezza il caso cui il giudice del rinvio fa riferimento nella sua quinta questione. In particolare, la decisione di rinvio non consente alla Corte di determinare se detto giudice si riferisca alla situazione, puramente ipotetica nella controversia principale, secondo cui il campo di applicazione ratione personae della direttiva 2002/47 sarebbe più limitato rispetto a quello del diritto nazionale, o se si riferisca ad altre ipotesi.
66A motivo di tali lacune, la decisione di rinvio non consente né ai governi degli Stati membri o alle altre parti interessate ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di presentare osservazioni utili relativamente alla quinta questione, né alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio al fine di dirimere la controversia principale.
67In simili condizioni, la quinta questione è irricevibile.
68Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, deve essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell’avvio di detta procedura o vi siano state versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall’altro, per il titolare del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto stesso.
Firme
(*1) Lingua processuale: il lettone
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