Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 ottobre 2016.

Priimta 2016-10-18 · ECLI:EU:C:2016:774 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-135/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-10-18
ECLI
ECLI:EU:C:2016:774
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenTeisėjas · pranešėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 ottobre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile al contratto di lavoro — Regolamento (CE) n. 593/2008 — Articolo 28 — Ambito di applicazione ratione temporis — Articolo 9 — Nozione di “norme di applicazione necessaria” — Applicazione di norme di applicazione necessaria di Stati membri diversi dallo Stato del foro — Normativa di uno Stato membro che prevede una riduzione degli stipendi dei lavoratori del settore pubblico a motivo di una crisi di bilancio — Dovere di leale cooperazione»

Nella causa C‑135/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 25 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2015, nel procedimento

Republik Griechenland

contro

Grigorios Nikiforidis,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, A. Arabadjiev, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o febbraio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento Roma I

«(6)

Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(...)

(...)

«1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
«1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
«1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
«1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.
«Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009».

Decisione 2010/320/UE

Convenzione di Roma

«1. Nell’applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest’ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.
«La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato».

Diritti nazionali

Diritto tedesco

Diritto ellenico

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il regolamento Roma I si applichi a rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 28 esclusivamente quando il rapporto giuridico si fonda su un contratto di lavoro concluso dopo il 16 dicembre 2009, o se un consenso successivo delle parti contraenti volto a proseguire il rapporto di lavoro, con modifiche o invariato, determini l’applicabilità del regolamento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda e sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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