9 giugno 2016 (*1)
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Diritto all’interpretazione e alla traduzione — Direttiva 2010/64/UE — Ambito di applicazione — Nozione di procedimento penale — Procedimento previsto in uno Stato membro per il riconoscimento di una decisione in materia penale emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e per l’iscrizione nel casellario giudiziario della condanna pronunciata da tale organo — Costi connessi alla traduzione di tale decisione — Decisione quadro 2009/315/GAI — Decisione 2009/316/GAI»
Nella causa C‑25/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Budapest Környéki Törvényszék (tribunale di Budapest‑Agglomerazione, Ungheria), con decisione del 5 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2015, nel procedimento a carico di
István Balogh,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( GU 2010, L 280, pag. 1 ).
2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi al Budapest Környéki Törvényszék (tribunale di Budapest‑Agglomerazione, Ungheria) per il riconoscimento in Ungheria degli effetti di una sentenza definitiva emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, che ha condannato il sig. István Balogh a una pena detentiva per aver commesso un reato nonché alle spese processuali.
Contesto normativo
3I considerando 2, 3, 5 e 17 della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario ( GU 2009, L 93, p. 23 ), enunciano quanto segue:
«(2)
Il 29 novembre 2000 (...), il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (…). La presente decisione quadro contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti dalla misura n. 3 del programma (...).
(...)
(...)
4Ai sensi dell’articolo 1 della citata decisione quadro, che definisce quanto la stessa si prefigge:
«La presente decisione quadro si prefigge:
5L’articolo 4 della suddetta decisione quadro, intitolato «Obblighi dello Stato membro di condanna», così dispone:
«(...)
2L’autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede a comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, quali iscritte nel casellario giudiziario.
(...)
3Le informazioni relative alla successiva modifica o soppressione delle informazioni contenute nel casellario giudiziario sono immediatamente trasmesse dall’autorità centrale dello Stato membro di condanna all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza.
4Lo Stato membro che ha fornito le informazioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3 trasmette all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, su richiesta di quest’ultima in singoli casi, copia delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirle di esaminare se essi richiedano provvedimenti a livello nazionale».
6L’articolo 5 della decisione quadro 2009/315, intitolato «Obblighi dello Stato membro di cittadinanza», al paragrafo 1 così dispone:
«L’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell’articolo 7».
7L’articolo 11 della suddetta decisione quadro, intitolato «Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne», prevede quanto segue:
«1. All’atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le seguenti informazioni:
Inoltre, l’autorità centrale può trasmettere altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.
2L’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva tutte le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, lettere a) e b), ricevute in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, a scopo di ritrasmissione ai sensi dell’articolo 7. Allo stesso scopo può conservare le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma.
3. (...)
Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono dette informazioni per via elettronica, in formato standardizzato.
4Il formato di cui al paragrafo 3 e le altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri sono stabiliti dal Consiglio (...).
Tali altre modalità includono:
(...)».
8I considerando 2, 6 e 12 della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI ( GU 2009, L 93, pag. 33 ), enunciano quanto segue:
«(2)
L’attuale meccanismo della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non consente un’efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini degli Stati membri da parte di altri Stati membri. Sono quindi necessarie, a livello dell’Unione europea, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.
(...)
(...)
9Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2009/316, che definisce quanto la stessa si prefigge:
«La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).
La presente decisione definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tra gli Stati membri, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna (…)».
10L’articolo 3 della menzionata decisione, intitolato «Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)», al paragrafo 1 così prevede:
«ECRIS è un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. È composto dei seguenti elementi:
(...)».
11L’articolo 4 della menzionata direttiva, intitolato «Formato di trasmissione delle informazioni», dispone quanto segue:
«1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione quadro [2009/315] relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all’allegato A. (…)
Gli Stati membri possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva.
2Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione quadro [2009/315], relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure menzionate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all’allegato B. (…).
Gli Stati membri forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dai parametri di cui all’allegato B. (...)».
12I considerando 14, 17 e 22 della direttiva 2010/64 così recitano:
«(14)
Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.
(...)
(...)
13L’articolo 1 della direttiva in parola, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
2Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso».
14L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della summenzionata direttiva è formulato nei termini seguenti:
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.
2Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze».
15Il successivo articolo 4 della medesima direttiva così recita:
«Gli Stati membri sostengono i costi (…) di traduzione derivanti dall’applicazione de[ll’articolo 3], indipendentemente dall’esito del procedimento».
16L’articolo 46, paragrafo 1a, dell’a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (legge n. XXXVIII del 1996 sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; in prosieguo: la «legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale») enuncia che il tribunale competente per materia e per territorio per il procedimento speciale volto al riconoscimento dell’efficacia di una sentenza straniera è quello del domicilio o della residenza dell’imputato. Secondo l’articolo 46, paragrafo 3, della succitata legge, la procedura applicabile è disciplinata dalle norme generali dell’a büntetőeljárásról szóló 1998 évi XIX. törvény (legge n. XIX del 1998 che istituisce il codice di procedura penale; in prosieguo: il «codice di procedura penale») relative ai procedimenti speciali come quello in discussione nel procedimento principale.
17L’articolo 9, paragrafo 1, del codice di procedura penale prevede che la lingua del procedimento penale sia la lingua ungherese.
18Secondo l’articolo 339, paragrafo 1, di detto codice, lo Stato si fa carico delle spese processuali che l’imputato non sia tenuto a pagare. Ai sensi dell’articolo 338, paragrafo 1, del codice summenzionato, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese processuali qualora sia dichiarato colpevole o responsabile della violazione di una norma.
19L’articolo 555, paragrafo 2, lettera j), del codice di procedura penale prevede che l’imputato sopporterà le spese processuali dei procedimenti speciali qualora sia stato condannato al pagamento delle spese processuali del procedimento principale.
20Con sentenza del 13 maggio 2014, divenuta definitiva il seguente 8 ottobre, il Landesgericht Eisenstadt (tribunale regionale di Eisenstadt, Austria) ha condannato il sig. Balogh, cittadino ungherese, a una pena detentiva per furto aggravato con scasso, commesso con l’intenzione di ricavarne introiti continuativi, e al pagamento delle spese processuali. Le competenti autorità austriache hanno informato l’Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Büntetőjogi Osztálya (dipartimento di diritto penale internazionale del Ministero della Giustizia, Ungheria; in prosieguo: il «dipartimento») del contenuto della sentenza in parola, che hanno successivamente provveduto a trasmettere al medesimo su sua richiesta.
21Il dipartimento ha a sua volta trasmesso tale sentenza al giudice del rinvio, in quanto organo giurisdizionale competente ai fini del riconoscimento dell’efficacia della stessa in Ungheria, conformemente al procedimento speciale previsto dalla legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale menzionato al punto 16 della presente sentenza. L’oggetto del suddetto procedimento speciale, il quale non comporta né una nuova valutazione dei fatti o della responsabilità penale della persona condannata, né nuova condanna, è soltanto quello di riconoscere a una sentenza di un organo giurisdizionale straniero il medesimo valore che avrebbe avuto se fosse stata emessa da un organo giurisdizionale ungherese, ed è indispensabile a tal fine.
22Poiché la sentenza di cui trattasi era redatta in lingua tedesca, il giudice del rinvio è tenuto, in conformità al summenzionato procedimento speciale, ad assicurarne la traduzione nella lingua processuale che, nella fattispecie, è l’ungherese.
23In applicazione segnatamente dell’articolo 555, paragrafo 2, lettera j), del codice di procedura penale, applicabile al procedimento di cui trattasi in forza dell’articolo 46, paragrafo 3, della legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, nonché dell’articolo 338, paragrafo 1, del medesimo codice, la persona condannata alle spese relative procedimento principale deve sopportare i costi relativi ai procedimenti speciali.
24Risulta nondimeno dalla decisione di rinvio che in Ungheria si sono sviluppate due prassi giudiziarie diverse per quanto riguarda l’assunzione dei costi relativi al procedimento speciale di cui trattasi nel procedimento principale.
25Da un lato, difatti, si ritiene che la direttiva 2010/64, che prevede la gratuità della traduzione, renderebbe inapplicabili le disposizioni speciali del diritto ungherese, in luogo delle quali troverebbero pertanto applicazione quelle di carattere generale previste all’articolo 9 del codice di procedura penale, secondo cui un imputato avente la cittadinanza ungherese ha diritto ad utilizzare la propria lingua madre. Ne conseguirebbe che lo Stato dovrebbe farsi carico dei costi di traduzione di una sentenza straniera, in applicazione dell’articolo 339, paragrafo 1, di tale codice.
26D’altro lato si è parimenti considerato che il procedimento principale, conclusosi con una sentenza di condanna dell’imputato, è distinto dal procedimento speciale, il quale presenta un carattere accessorio, avendo ad oggetto il riconoscimento degli effetti di siffatta sentenza in Ungheria. Di conseguenza, se l’imputato deve poter fruire dell’assistenza linguistica gratuita nell’ambito del procedimento principale allorché non padroneggia la lingua nella quale detto procedimento si svolge, ciò non si verifica, invece, nell’ambito di un procedimento accessorio, per la traduzione nella lingua di detto procedimento, padroneggiata dalla persona interessata, di una sentenza emessa da un organo giurisdizionale straniero, poiché tale traduzione è necessaria ai fini del suddetto procedimento e non rispetto alla tutela dei diritti della persona condannata.
27Alla luce di tali considerazioni, il Budapest Környéki Törvényszék (tribunale di Budapest‑Agglomerazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64, secondo il quale “[l]a presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo”, debba essere interpretata nel senso che i tribunali ungheresi devono applicare questa direttiva anche in un procedimento speciale (capitolo XXIX del codice di procedura penale), ossia, che il procedimento speciale previsto nel diritto ungherese debba ritenersi compreso nell’espressione “procedimenti penali”, o, piuttosto, se con tale espressione siano da intendersi soltanto i procedimenti che si concludono con una decisione definitiva sulla responsabilità penale dell’imputato».
28In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, quest’ultima può, al fine di fornire all’organo giurisdizionale che le ha sottoposto una questione pregiudiziale una risposta utile, essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale. Inoltre, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 13 marzo 2014, SICES e a., C‑155/13 , EU:C:2014:145 , punto 23 , e dell’11 febbraio 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e a., C‑531/13 , EU:C:2015:79 , punto 37 ).
29Orbene, come posto in evidenza dal governo austriaco e dalla Commissione europea nelle rispettive osservazioni, la situazione in discussione nel procedimento principale è tale da rientrare nell’ambito della decisione quadro 2009/315 e della decisione 2009/316.
30Risulta, infatti, dal fascicolo, da un lato, che nella controversia di cui al procedimento principale le competenti autorità austriache hanno informato il dipartimento della condanna pronunciata dal Landesgericht Eisenstadt (tribunale regionale di Eisenstadt) nei confronti del sig. Balogh in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/315, tramite l’ECRIS istituito dalla decisione 2009/316, al fine della conservazione da parte dell’Ungheria delle informazioni così trasmesse, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della menzionata decisione quadro.
31D’altro lato, il dipartimento ha chiesto la trasmissione della sentenza emessa dall’organo giurisdizionale in parola alle suddette autorità e, dopo che queste ultime gliel’avevano comunicata, l’ha inoltrata al Budapest Környéki Törvényszék (tribunale di Budapest‑Agglomerazione), conformemente al procedimento speciale di cui al procedimento principale, al fine del riconoscimento della stessa in Ungheria e dell’iscrizione della condanna di cui trattasi nel casellario giudiziario ungherese. Difatti, in forza del diritto nazionale applicabile, lo svolgimento di siffatto procedimento è indispensabile a tali fini.
32Orbene, ai sensi dell’articolo 1 della decisione quadro 2009/315, l’oggetto della medesima consiste precisamente nel definire, in particolare, le modalità secondo le quali lo Stato membro di condanna trasmette allo Stato membro di cittadinanza, affinché quest’ultimo provveda alla loro conservazione, le informazioni relative alle condanne pronunciate sul suo territorio contro un cittadino di detto ultimo Stato membro, quali iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna. Inoltre, l’oggetto della decisione 2009/316 consiste, ai sensi dell’articolo 1 della medesima, nel prevedere gli elementi del formato standard secondo cui le informazioni in parola sono scambiate fra gli Stati membri.
33In tale contesto si deve, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, tenere conto non soltanto della direttiva 2010/64, ma altresì della decisione quadro 2009/315 nonché della decisione 2009/316, e riformulare, conformemente a quanto esposto in precedenza, la questione posta.
34Pertanto, occorre intendere quest’ultima come diretta in sostanza ad accertare se la direttiva 2010/64, nonché la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316, debbano essere interpretate nel senso che ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un procedimento speciale di riconoscimento da parte dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro di una decisione definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro con cui si condanna una persona per la commissione di un reato, quale il procedimento speciale di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede in particolare che i costi di traduzione della decisione in parola siano posti, nell’ambito del menzionato procedimento, a carico di detta persona.
35Per fornire una risposta a siffatta questione, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 21 maggio 2015, Rosselle, C‑65/14 , EU:C:2015:339 , punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
36Per quanto riguarda l’interpretazione della direttiva 2010/64, va rilevato, in primo luogo, che, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della medesima, la suddetta direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Dalla formulazione letterale dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva risulta che detto diritto si applica alle persone dal momento in cui siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che accerti se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso.
37Orbene, un procedimento speciale come quello in discussione nel procedimento principale, volto al riconoscimento di una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, ha luogo, per definizione, dopo la decisione definitiva che stabilisce se la persona indagata o imputata abbia commesso il reato e, eventualmente, dopo la condanna della persona stessa.
38In secondo luogo, occorre porre in evidenza che, come enunciato segnatamente dai considerando 14, 17 e 22 della direttiva 2010/64, quest’ultima è diretta a garantire a indagati o imputati che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento il diritto all’interpretazione e alla traduzione, agevolando l’esercizio di tale diritto, al fine di garantire a tali soggetti il beneficio di un equo processo. È dunque in tal senso che l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della menzionata direttiva prevede che gli Stati membri assicurano che detti soggetti dispongano, entro un periodo di tempo ragionevole, di una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali, in particolare della sentenza pronunciata nei loro confronti, per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e al fine di tutelare l’equità del procedimento.
39Orbene, dalle spiegazioni fornite dal governo austriaco in sede di udienza dinanzi alla Corte risulta che il sig. Balogh ha ottenuto la traduzione della sentenza del Landesgericht Eisenstadt (tribunale regionale di Eisenstadt), che gli è stata notificata nel mese di agosto 2015. Considerate siffatte circostanze, una nuova traduzione della sentenza di cui trattasi nell’ambito del procedimento speciale in discussione nel procedimento principale, volto al riconoscimento della sentenza in parola in Ungheria e all’iscrizione della condanna pronunciata nel casellario giudiziario ungherese, non era necessaria alla tutela dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Balogh e pertanto non risultava giustificata alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2010/64.
40Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che la direttiva 2010/64 non è applicabile ad un procedimento speciale come quello in discussione nel procedimento principale.
41Per quanto riguarda l’interpretazione della decisione quadro 2009/315 e della decisione 2009/316, è necessario fare riferimento, in particolare, al contenuto degli articoli 4, 5 e 11 della suddetta decisione quadro, nonché a quello degli articoli 3 e 4 della menzionata decisione.
42L’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della decisione quadro 2009/315 dispone che l’autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede a comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, quali iscritte nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna. L’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 2, di detta decisione quadro precisano che l’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva le informazioni così ricevute.
43L’elenco delle informazioni trasmesse dallo Stato membro di condanna allo Stato membro di cittadinanza compare all’articolo 11, paragrafo 1, della citata decisione quadro, il quale non opera riferimenti di sorta alla decisione resa dagli organi giurisdizionali del primo di detti Stati.
44Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/315 le informazioni di cui trattasi vengono scambiate fra gli Stati membri per via elettronica, in formato standardizzato. A tale riguardo gli articoli 3 e 4 della decisione 2009/316 precisano che le informazioni relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e parimenti quelle relative al contenuto della condanna vengono trasmesse fra le autorità centrali degli Stati membri per mezzo dell’ECRIS, sotto forma di codici corrispondenti a ciascuno dei reati e delle sanzioni menzionati nella trasmissione.
45L’articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro 2009/315 in effetti prevede che lo Stato membro di condanna trasmetta all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, su richiesta di quest’ultima in singoli casi, copia delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirle di esaminare se essi richiedano provvedimenti a livello nazionale.
46Ciò nondimeno, tanto dalla formulazione letterale della citata disposizione quanto dalla ratio del suddetto articolo 4 nel suo complesso, così come da quella dell’articolo 11, paragrafo 1, della summenzionata decisione quadro, risulta che la trasmissione all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della decisione di condanna viene effettuata soltanto quando circostanze particolari lo richiedano, e che la stessa non può essere imposta in maniera sistematica ai fini dell’iscrizione della condanna di cui trattasi nel casellario giudiziario di tale Stato membro.
47Orbene, dalle precisazioni fornite dal governo ungherese in sede di udienza dinanzi alla Corte risulta che il procedimento speciale in discussione nel procedimento principale viene attuato in modo sistematico e che, nella fattispecie, nessuna circostanza particolare giustificava l’applicazione di siffatto procedimento al riconoscimento della sentenza pronunciata dal Landesgericht Eisenstadt (tribunale regionale di Eisenstadt) nei confronti del sig. Balogh, né, in tale contesto, di chiedere la trasmissione della sentenza in parola. Di conseguenza, tale richiesta non poteva essere giustificata a titolo dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro 2009/315.
48Da quanto precede risulta che, in conformità della decisione quadro 2009/315 e della decisione 2009/316, l’iscrizione nel casellario giudiziario da parte dell’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza delle condanne pronunciate dagli organi giurisdizionali dello Stato membro di condanna deve essere effettuata direttamente sulla base della trasmissione da parte dell’autorità centrale di quest’ultimo Stato membro, per mezzo dell’ECRIS, delle informazioni relative a tali condanne sotto forma di codici.
49In tale contesto, siffatta iscrizione non può dipendere dal previo svolgimento di un procedimento di riconoscimento giudiziario delle suddette condanne, quale il procedimento speciale in discussione nel procedimento principale, né a fortiori dalla comunicazione allo Stato membro di cittadinanza della decisione di condanna ai fini di tale riconoscimento.
50Siffatta interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2009/315 e dalla decisione 2009/316.
51Risulta, infatti, segnatamente, dai considerando 2, 3, 5 e 17 della menzionata decisione quadro, nonché dai considerando 2, 6 e 12 della suddetta decisione che il sistema di scambio di informazioni instaurato dalle succitate decisione quadro e decisione si propone, al fine di facilitare l’assistenza giudiziaria e di garantire il reciproco riconoscimento delle decisioni penali, di semplificare le procedure di trasferimento di documenti fra gli Stati membri, di migliorare e di ottimizzare gli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziario tra questi ultimi e di rafforzare l’efficacia degli scambi in parola ricorrendo alla creazione di un formato europeo standardizzato che consenta la trasmissione delle informazioni di cui trattasi in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati, con l’ausilio di formulari uniformi e di codici.
52Come difatti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316 sono dirette a realizzare un sistema rapido ed efficace di scambi di informazioni relative alle condanne penali pronunciate nei vari Stati membri dell’Unione.
53Orbene, un procedimento di riconoscimento delle decisioni di condanna emesse dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri, come quello in discussione nel procedimento principale, che sia previo all’iscrizione di dette condanne nel casellario giudiziario, e che presupponga inoltre la trasmissione e la traduzione delle summenzionate decisioni, è tale da rallentare considerevolmente siffatta iscrizione, da rendere maggiormente complessi gli scambi di informazioni fra gli Stati membri, da privare di utilità il meccanismo di traduzione automatizzato previsto dalla decisione 2009/316 e, pertanto, da mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2009/315 e dalla succitata decisione.
54Inoltre, e più in generale, un procedimento del genere si pone in contrasto con il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nelle materie penali di cui all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 UE sul quale sono fondate la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316. Detto principio, infatti, osta a che il riconoscimento da parte di uno Stato membro delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di un altro Stato membro sia soggetto allo svolgimento, nel primo di detti Stati membri, di un procedimento giudiziario a tal fine, come il procedimento speciale in discussione nel procedimento principale.
55Dal complesso di quanto esposto in precedenza risulta che la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316 ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un procedimento speciale di riconoscimento di una decisione emessa dall’organo giurisdizionale di un altro Stato membro, come quello in discussione nel procedimento principale.
56Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla questione sollevata nel modo seguente:
57Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che la menzionata direttiva non si applica ad un procedimento speciale nazionale di riconoscimento da parte del giudice di uno Stato membro di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che ha condannato una persona per la commissione di un reato.
La decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nonché la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315, devono essere interpretate nel senso che ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un siffatto procedimento speciale.
Firme
(*1) Lingua processuale: l’ungherese.
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