Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016.

Priimta 2016-06-09 · ECLI:EU:C:2016:423 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-25/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-06-09
ECLI
ECLI:EU:C:2016:423
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.L. da Cruz VilaçaPirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasFbiltgenTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasY. BotKanclerisI. Illéssy
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 giugno 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Diritto all’interpretazione e alla traduzione — Direttiva 2010/64/UE — Ambito di applicazione — Nozione di procedimento penale — Procedimento previsto in uno Stato membro per il riconoscimento di una decisione in materia penale emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e per l’iscrizione nel casellario giudiziario della condanna pronunciata da tale organo — Costi connessi alla traduzione di tale decisione — Decisione quadro 2009/315/GAI — Decisione 2009/316/GAI»

Nella causa C‑25/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Budapest Környéki Törvényszék (tribunale di Budapest‑Agglomerazione, Ungheria), con decisione del 5 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2015, nel procedimento a carico di

István Balogh,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2009/315/GAI

«(2)

Il 29 novembre 2000 (...), il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (…). La presente decisione quadro contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti dalla misura n. 3 del programma (...).

(...)

(...)

«La presente decisione quadro si prefigge:

«(...)

(...)

«L’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell’articolo 7».
«1. All’atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le seguenti informazioni:

Inoltre, l’autorità centrale può trasmettere altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.

3. (...)

Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono dette informazioni per via elettronica, in formato standardizzato.

Tali altre modalità includono:

(...)».

Decisione 2009/316/GAI

«(2)

L’attuale meccanismo della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non consente un’efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini degli Stati membri da parte di altri Stati membri. Sono quindi necessarie, a livello dell’Unione europea, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.

(...)

(...)

«La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

La presente decisione definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tra gli Stati membri, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna (…)».

«ECRIS è un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. È composto dei seguenti elementi:

(...)».

«1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 7 della decisione quadro [2009/315] relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all’allegato A. (…)

Gli Stati membri possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva.

Gli Stati membri forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dai parametri di cui all’allegato B. (...)».

Direttiva 2010/64

«(14)

Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.

(...)

(...)

«1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.
«Gli Stati membri sostengono i costi (…) di traduzione derivanti dall’applicazione de[ll’articolo 3], indipendentemente dall’esito del procedimento».

Diritto ungherese

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64, secondo il quale “[l]a presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo”, debba essere interpretata nel senso che i tribunali ungheresi devono applicare questa direttiva anche in un procedimento speciale (capitolo XXIX del codice di procedura penale), ossia, che il procedimento speciale previsto nel diritto ungherese debba ritenersi compreso nell’espressione “procedimenti penali”, o, piuttosto, se con tale espressione siano da intendersi soltanto i procedimenti che si concludono con una decisione definitiva sulla responsabilità penale dell’imputato».

Sulla questione pregiudiziale

Direttiva 2010/64

Decisione quadro 2009/315 e decisione 2009/316

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che la menzionata direttiva non si applica ad un procedimento speciale nazionale di riconoscimento da parte del giudice di uno Stato membro di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che ha condannato una persona per la commissione di un reato.

La decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nonché la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315, devono essere interpretate nel senso che ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un siffatto procedimento speciale.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.