Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2016.

Priimta 2016-10-20 · ECLI:EU:C:2016:791 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-24/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-10-20
ECLI
ECLI:EU:C:2016:791
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasC. VajdaTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasH. Saugmandsgaard ØeKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 ottobre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) — Trasferimento di beni all’interno dell’Unione europea — Diritto all’esenzione — Mancato rispetto dell’obbligo di comunicare un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione — Mancanza di indizi seri dell’esistenza di una frode fiscale — Diniego del beneficio dell’esenzione — Ammissibilità»

Nella causa C‑24/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 4 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2015, nel procedimento

Josef Plöckl

contro

Finanzamt Schrobenhausen,

LA CORTE (Quarta Sezione)

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

(…)».

«Sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso:

È considerato trasferito a destinazione di un altro Stato membro qualsiasi bene materiale mobile spedito o trasportato dal soggetto passivo o per suo conto fuori dal territorio di cui all’articolo 3 ma all’interno della Comunità per le esigenze della sua impresa, salvo quelli che formano oggetto delle seguenti operazioni:

(...)».

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste qui di seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Stati membri esentano:

(...)

Diritto tedesco

«È assimilato ad una cessione a titolo oneroso il trasferimento di un bene dell’impresa effettuato da un imprenditore dal territorio nazionale verso un’altra parte del territorio comunitario affinché ne disponga, fatto salvo il trasferimento destinato a un uso soltanto temporaneo, anche qualora l’imprenditore abbia importato il bene all’interno del paese. L’imprenditore è considerato come un fornitore».

«(...)

«1. In caso di cessioni intracomunitarie (articolo 6a, paragrafi 1 e 2, [dell’UStG]), l’imprenditore che rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento deve dimostrare attraverso documenti contabili che ricorrono i presupposti per l’esenzione da imposta, indicando altresì il numero di identificazione IVA dell’acquirente. La contabilità deve far apparire in forma chiara ed agevolmente verificabile che egli ha soddisfatto tali presupposti.

(...)

(...)

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva, nella versione risultante dall’articolo 28 nonies di quest’ultima, e l’articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), della sesta direttiva autorizzino gli Stati membri a negare il beneficio dell’esenzione per una cessione intracomunitaria (nel caso di specie, un trasferimento intracomunitario) qualora, pur non avendo il fornitore adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste in relazione a requisiti formali relativi all’indicazione del numero di identificazione IVA, non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per il riconoscimento dell’esenzione».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, nella versione risultante dall’articolo 28 nonies di tale sesta direttiva, nonché l’articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale dello Stato membro di origine neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non ha comunicato un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l’esenzione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.