Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014.

Priimta 2014-10-22 · ECLI:EU:C:2014:2313 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2014-10-22
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2313
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 ottobre 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Voce doganale 2202 10 00 — Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti — Voce doganale 2202 90 10 11 — Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati»

Nella causa C‑139/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden‑Württemberg (Germania), con decisione del 25 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2014, nel procedimento

Mineralquelle Zurzach AG

contro

Hauptzollamt Singen,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente di sezione (relatore), S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

La NC e la TARIC

«1. È istituita dalla Commissione [europea] una [NC], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(…)».

«È istituita dalla Commissione una [TARIC], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Essa si basa sulla [NC] e comprende

«1. Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

(…)

(…)

«2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2202 10 00

‐ ‐ non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

‐ ‐ altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

2202 90 91

‐ ‐ ‐ inferiore a 0,2 %

2202 90 95

‐ ‐ ‐ uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

2202 90 99

‐ ‐ ‐ uguale o superiore a 2 %».

«La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda».

«2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Per quel che concerne i termini “bevande analcoliche” si rimanda alla nota 3 del presente capitolo.

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

Rientrano in questa sottovoce le bevande rinfrescanti di cui alle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.

La presenza di antiossidanti, di vitamine, di stabilizzanti o chinino, non ha effetto sulla classificazione delle bevande rinfrescanti.

Questa sottovoce comprende, per esempio, i prodotti liquidi costituiti d’acqua, da zucchero e da sostanze aromatiche, racchiuse in un cuscinetto di materia plastica artificiale e destinati alla fabbricazione domestica di ghiaccioli, mediante congelamento in apparecchi frigoriferi.

Vedi anche la nota complementare 1 del presente capitolo».

«2202 90

‐ altre

2202 90 10

‐ ‐ non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

‐ ‐ ‐ contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

2202 90 10 11

‐ ‐ ‐ ‐ Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati

2202 90 10 19

‐ ‐ ‐ ‐ Altre».

Le note esplicative del SA

«A)

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti.

In questo gruppo sono classificate in particolare:

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se una bevanda analcolica composta prevalentemente da acqua, ma per il 12 % da succhi di frutta e contenente, oltre a zucchero, una miscela di vitamine in quantità nettamente superiore al tenore di vitamine proprio della parte effettiva di succo dei succhi di frutta naturali debba essere classificata nella sottovoce 2202 10 00 della [NC].

In caso di risposta negativa alla prima questione:

In caso di risposta negativa ad entrambe le questioni:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che una bevanda, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta in particolare da acqua, zucchero, succo concentrato di arancia, limone, uva, ananas, mandarini, nettarine e maracuja, polpa di albicocca e guava, acidificanti, miscela di vitamine, aromi naturali e natural-identici, ed avente un tenore di succo di frutta pari al 12 %, rientra nella sottovoce 2202 10 00 di tale nomenclatura.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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