22 ottobre 2014 (*1)
«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Voce doganale 2202 10 00 — Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti — Voce doganale 2202 90 10 11 — Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati»
Nella causa C‑139/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden‑Württemberg (Germania), con decisione del 25 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2014, nel procedimento
Mineralquelle Zurzach AG
contro
Hauptzollamt Singen,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente di sezione (relatore), S. Rodin e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 2202 10 00 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256, pag. 1 ), come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, ( GU L 286, pag. 1 ; in prosieguo: la «NC»), e sull’interpretazione della tariffa integrata delle Comunità europee, istituita dall’articolo 2 del regolamento n. 2658/87 (in prosieguo: la «TARIC»).
2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Mineralquelle Zurzach AG (in prosieguo: la «Mineralquelle Zurzach»), produttrice di bevande con sede in Svizzera, e l’Hauptzollamt Singen [ufficio doganale principale di Singen (Germania)], in merito al recupero dei dazi doganali relativi ad alcune importazioni effettuate dalla Mineralquelle Zurzach nel corso dell’anno 2006.
3Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 2658/87:
«1. È istituita dalla Commissione [europea] una [NC], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.
2La [NC] riprende:
3La [NC] è ripresa nell’allegato I. (…)
(…)».
4L’articolo 2 di tale regolamento così dispone:
«È istituita dalla Commissione una [TARIC], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.
Essa si basa sulla [NC] e comprende
5Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento:
«1. Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:
2Le sottovoci [TARIC] sono identificate con la nona e la decima cifra, che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice [TARIC]. (…)».
6L’articolo 6 del medesimo regolamento prevede che la TARIC sia gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione.
7La prima parte della NC comprende un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
(…)
(…)
8La seconda parte della NC comprende una sezione IV, dedicata ai «Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati». Tale sezione comprende, in particolare, il capitolo 22, intitolato «Bevande, liquidi alcolici ed aceti».
9La voce 2202 della NC è suddivisa come segue:
«2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00
‐ ‐ non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
‐ ‐ altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2202 90 91
‐ ‐ ‐ inferiore a 0,2 %
2202 90 95
‐ ‐ ‐ uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99
‐ ‐ ‐ uguale o superiore a 2 %».
10Ai sensi della prima nota complementare contenuta nel capitolo 22 della NC:
«La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda».
11Le note esplicative della NC relative alla voce 2202, elaborate dalla Commissione, nella loro versione applicabile alla data dei fatti del procedimento principale ( GU 2006, C 50, pag. 1 ), sono formulate come segue, per quanto riguarda la voce 2202:
«2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
Per quel che concerne i termini “bevande analcoliche” si rimanda alla nota 3 del presente capitolo.
2202 10 00
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
Rientrano in questa sottovoce le bevande rinfrescanti di cui alle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.
La presenza di antiossidanti, di vitamine, di stabilizzanti o chinino, non ha effetto sulla classificazione delle bevande rinfrescanti.
Questa sottovoce comprende, per esempio, i prodotti liquidi costituiti d’acqua, da zucchero e da sostanze aromatiche, racchiuse in un cuscinetto di materia plastica artificiale e destinati alla fabbricazione domestica di ghiaccioli, mediante congelamento in apparecchi frigoriferi.
Vedi anche la nota complementare 1 del presente capitolo».
12Nel 2006, relativamente alla sottovoce NC 2202 90 10, la TARIC prevedeva le sottovoci seguenti:
«2202 90
‐ altre
2202 90 10
‐ ‐ non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
‐ ‐ ‐ contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
2202 90 10 11
‐ ‐ ‐ ‐ Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati
2202 90 10 19
‐ ‐ ‐ ‐ Altre».
13L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.
14Le note esplicative del SA relative alla voce 2202 sono formulate nei termini seguenti:
«A)
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti.
In questo gruppo sono classificate in particolare:
15Nel corso dell’anno 2006, la Mineralquelle Zurzach ha introdotto nell’Unione una bevanda denominata «Quelly Vita 10». Si trattava di una cosiddetta bevanda «ACE» (ovvero contenente vitamine A, C, E), composta da acqua, zucchero, succo concentrato di arancia, limone, uva, ananas, mandarini, nettarine e maracuja, polpa di albicocca e guava, acidificanti quali acido citrico, miscela di vitamine [vitamina C, niacina, vitamina E, acido pantotenico, beta carotene (provitamina A), vitamina B6, vitamina B1, acido folico, biotina, vitamina B12], conservanti (E 242 ed E 202), stabilizzanti (E 440 ed E 410), aromi da estratti, aromi naturali e natural-identici. Il tenore del succo di frutta di tale bevanda raggiungeva il 12 % ed il tenore di vitamine presenti in 100 millilitri corrispondeva rispettivamente al 15 % della dose giornaliera generalmente consigliata e al 30 % di detta dose per quanto riguarda la vitamina A.
16La Mineralquelle Zurzach dichiarava tale bevanda, per la sua immissione in consumo, come originaria della Svizzera e rientrante nel numero di codice TARIC 2202 10 00 00, relativo alle «Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti». Le merci di origine svizzera, classificate in tale voce doganale, dovevano beneficiare di un regime preferenziale ad un’aliquota pari a zero.
17L’Hauptzollamt Singen, sulla base di una informazione trasmessa il 29 dicembre 2008 dalla Zolltechnishe Prüfungs- und Lehranstalt München bei der Bundesfinanzdirektion Südost (servizio di verifica e di formazione tecnica delle dogane di Monaco di Baviera presso la direzione federale delle Finanze del Sud‑est), ha effettuato una verifica doganale in seguito alla quale ha considerato che la bevanda «Quelly Vita 10» rientrasse nel codice TARIC 2202 90 10 11, relativo ai «Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati».
18Il 2 febbraio 2009, l’Hauptzollamt Singen ha notificato alla Mineralquelle Zurzach un recupero, riguardante le importazioni di tale bevanda che avevano avuto luogo tra il 6 febbraio ed il 28 febbraio 2006, per una somma di EUR 8 964,91, sulla base della classificazione di detta bevanda sotto il codice TARIC 2202 90 10 11. In seguito ad un procedimento di reclamo senza esito favorevole, la Mineralquelle Zurzach presentava ricorso avverso tale provvedimento di recupero davanti al Finanzgericht Baden‑Württemberg.
19Il giudice del rinvio esprime dei dubbi sul fatto che una bevanda quale la «Quelly Vita 10» possa essere classificata in una sottovoce diversa dalla 2202 10 00 della NC.
20Egli considera che, il fatto che tale bevanda sia costituita principalmente da acqua e zucchero, e che il tenore di succo di frutta aggiunto sia soltanto del 12 %, sembra indicare che essa debba essere classificata nella sottovoce 2202 10 00 della NC, relativa alle acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche. Secondo tale giudice, anche le note esplicative della NC relative alla sottovoce 2202 10 00 della NC sembrano confermare tale conclusione.
21Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che detta bevanda potrebbe anche rientrare nella voce doganale 2202 90 10 11 della TARIC, relativa ai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua.
22Tale giudice ritiene che dalla giurisprudenza della Corte risulti che la classificazione doganale debba essere effettuata in base alle caratteristiche ed alle proprietà oggettive delle merci interessate. Pertanto, le note esplicative del SA e della NC, sebbene non abbiano natura vincolante, costituirebbero in ogni caso mezzi validi di interpretazione delle voci tariffarie.
23Egli considera inoltre che, nel caso in cui la bevanda «Quelly Vita 10» non rientrasse nella sottovoce 2202 10 00 della NC, occorrerebbe porsi la questione se essa debba essere classificata sotto il codice TARIC 2202 90 10 11 o sotto il codice TARIC 2202 90 10 19.
24Ciò premesso, il Finanzgericht Baden‑Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se una bevanda analcolica composta prevalentemente da acqua, ma per il 12 % da succhi di frutta e contenente, oltre a zucchero, una miscela di vitamine in quantità nettamente superiore al tenore di vitamine proprio della parte effettiva di succo dei succhi di frutta naturali debba essere classificata nella sottovoce 2202 10 00 della [NC].
In caso di risposta negativa alla prima questione:
In caso di risposta negativa ad entrambe le questioni:
25In base all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
26Tale disposizione va applicata nella presente causa.
27Con le sue tre questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta in particolare da acqua, zucchero, succo concentrato di arancia, limone, uva, ananas, mandarini, nettarine e maracuja, polpa di albicocca e guava, acidificanti, miscela di vitamine, aromi naturali e natural-identici, ed avente un tenore di succo di frutta che raggiunge il 12 % deve essere classificata nella sottovoce 2202 10 00 di tale nomenclatura o se, nell’ipotesi negativa, la TARIC deve essere interpretata nel senso che tale merce rientra, alternativamente, nel codice 2202 90 10 11 o 2202 90 10 19 di tale tariffa doganale.
28Per quanto riguarda la questione se le caratteristiche della merce importata dalla Mineralquelle Zurzach, così come descritte nella decisione di rinvio, corrispondano all’insieme delle caratteristiche della sottovoce 2202 10 00 della NC, occorre sottolineare che quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (v., sentenze Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111 , punto 23, nonché Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C 383/11, EU:C:2012:745 , punto 61).
29Tuttavia, al fine di dare al giudice del rinvio una soluzione utile, e permettergli di procedere alla classificazione doganale per la quale è stato adito, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali e considerati i dati esposti nella decisione di rinvio, fornirgli tutte le indicazioni che essa reputi necessarie (v., in tal senso, sentenze Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637 , punto 28, nonché Pärlitigu, C‑56/08, EU:C:2009:467 , punto 23).
30Al fine di rispondere alle questioni poste, è opportuno, da una parte, sottolineare che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (v. sentenza Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757 , punto 33).
31D’altra parte, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in tal senso, in particolare, sentenze Proxxon, EU:C:2006:111 , punto 21; Rakvere Lihakombinaat, C‑140/08, EU:C:2009:667 , punto 42, nonché Digitalnet e a., EU:C:2012:745 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
32In merito alle note esplicative del SA, occorre aggiungere che, nonostante non abbiano forza vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenze Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382 , punto 25, e Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407 , punto 28). Lo stesso vale per le note esplicative della NC (v., in tal senso, sentenze Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, EU:C:1994:252 , punto 21, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248 , punto 92).
33Nel caso di specie, risulta dalla formulazione della voce 2202 della NC che questa comprende le «Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009».
34Inoltre, la nota complementare 1 del capitolo 22 della NC, cui rinviano le note esplicative della NC relative alla sottovoce 2202 10 00, precisa che detta sottovoce «comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda».
35Inoltre, le citate note esplicative della NC precisano che le bevande rinfrescanti di cui alle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A, rientrano nella sottovoce 2202 10 00 della NC. Tali note esplicative del SA presentano un elenco non esaustivo di bevande da classificarsi in tale sottovoce, ovvero le bevande come la gassosa, la cola, le bevande all’arancia o al limone, consistenti in acque potabili ordinarie, anche zuccherate o altrimenti edulcorate, aromatizzate con succhi o essenze di frutta o di estratti composti, con aggiunta, a volte, d’acido tartarico e d’acido citrico. Secondo le note esplicative della NC relative alla sottovoce 2202 10 00, la presenza di antiossidanti, di vitamine, di stabilizzanti o chinino, non ha effetto sulla classificazione delle bevande rinfrescanti.
36Nel caso di specie, una bevanda il cui tenore di succo di frutta è del 12 % risponde alla definizione della nota esplicativa del SA relativa alla sottovoce 2202, lettera A, dato che il tenore di succo non è predominante e tale bevanda ottiene il proprio gusto principalmente dall’aggiunta di aromi naturali e natural-identici, nonché di zucchero.
37Un tenore di succo di frutta del 12 % non potrebbe invece giustificare la classificazione di una bevanda nella voce 2202 90 10 11 della TARIC, intitolata «Succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati».
38Pertanto, si deve rispondere alle questioni sollevate che la NC deve essere interpretata nel senso che una bevanda, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta in particolare da acqua, zucchero, succo concentrato di arancia, limone, uva, ananas, mandarini, nettarine e maracuja, polpa di albicocca e guava, acidificanti, miscela di vitamine, aromi naturali e natural-identici, ed avente un tenore di succo di frutta pari al 12 %, rientra nella sottovoce 2202 10 00 di tale nomenclatura.
39Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che una bevanda, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta in particolare da acqua, zucchero, succo concentrato di arancia, limone, uva, ananas, mandarini, nettarine e maracuja, polpa di albicocca e guava, acidificanti, miscela di vitamine, aromi naturali e natural-identici, ed avente un tenore di succo di frutta pari al 12 %, rientra nella sottovoce 2202 10 00 di tale nomenclatura.
Firme
(*1) Lingua processuale: il tedesco.
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