Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016.

Priimta 2016-10-27 · ECLI:EU:C:2016:821 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-613/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-10-27
ECLI
ECLI:EU:C:2016:821
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasM. VilarasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 ottobre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Nozione di “disposizione del diritto dell’Unione” — Direttiva 89/106/CEE — Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione — Norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea — Pubblicazione della norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — Norma armonizzata EN 13242:2002 — Norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 13242:2002 — Contenzioso contrattuale tra privati — Metodo di constatazione della (non-)conformità di un prodotto a una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata — Data della constatazione della (non-)conformità di un prodotto a tale norma — Direttiva 98/34/CE — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Ambito di applicazione»

Nella causa C‑613/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 19 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2014, nel procedimento

James Elliott Construction Limited

contro

Irish Asphalt Limited,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 89/106

«considerando che spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri requisiti essenziali nell’interesse generale;

(...)

considerando che il Libro bianco per il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo del giugno 1985, precisa al punto 71 che nell’ambito della politica generale si porrà particolarmente l’accento su alcuni settori ed in particolare su quello della costruzione; che l’eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, nella misura in cui questi non possono essere eliminati con il reciproco riconoscimento dell’equivalenza tra tutti gli Stati membri, deve conformarsi ai nuovi orientamenti previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 [ GU 1985, C 136, pag. 1 ], la quale comporta la definizione di requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti ai fini del benessere generale, senza ridurre i giustificati livelli di protezione in vigore negli Stati membri;

(...)

considerando che, come base per le norme armonizzate o altri requisiti tecnici a livello europeo e per la stesura o la concessione del benestare tecnico europeo, saranno istituiti documenti (documenti interpretativi) al fine di dare forma concreta, a livello tecnico, ai requisiti essenziali;

considerando che tali requisiti essenziali costituiscono la base per la elaborazione di norme armonizzate a livello europeo in materia di prodotti da costruzione; che, al fine di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico, di aprire al maggior numero possibile di produttori l’accesso a tale mercato, di garantire la massima trasparenza del mercato e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione, devono essere istituite al più presto per quanto possibile norme armonizzate; che tali norme sono fissate da organismi privati e devono conservare carattere di testi non imperativi; che a tal fine il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi stipulati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende un requisito tecnico (norma europea o documento armonizzato) adottato da uno di questi organismi o da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [ GU 1983, L 109, pag. 8 ];

(...)

considerando che un prodotto è considerato idoneo all’uso se è conforme a una norma armonizzata, a un benestare tecnico europeo o ad una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande importanza ai fini dei requisiti essenziali e si discostano dalle specificazioni tecniche esistenti, la loro idoneità all’uso può essere certificata da un organismo riconosciuto;

considerando che i prodotti in tal modo considerati come idonei all’uso sono facilmente riconoscibili dal marchio CE; che essi devono poter circolare ed essere utilizzati liberamente, conformemente alla loro destinazione, in tutta la Comunità».

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all’articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti».
«I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sono enunciati in termini di obiettivi nell’allegato I. Questi requisiti possono essere applicabili tutti, alcuni o soltanto uno; essi devono essere soddisfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole».
«1. Ai fini della presente direttiva per “specificazioni tecniche” si intendono le norme e i benestare tecnici.

Ai fini della presente direttiva per “norme armonizzate” si intendono le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla [direttiva 83/189], sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984.

oppure

«Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzazione di tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio».

«1. Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti [da costruzione], tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissione (…).

La direttiva 98/34

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(...)

(...)

(...)

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto :

«1. Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

(...)

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

(...)

La norma armonizzata EN 13242:2002

«(...) Una delle finalità della direttiva è l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, nel settore delle costruzioni, qualora essi non possano essere soppressi tramite il mutuo riconoscimento della equivalenza tra tutti gli Stati membri. Pertanto, in una prima fase, i mandati di normalizzazione, devono riferirsi ai prodotti da costruzione che possono essere oggetto di ostacoli tecnici agli scambi.

Scopo del presente mandato è dettare le disposizioni per lo sviluppo e la qualità di norme armonizzate europee al fine, da un lato, di rendere possibile il “ravvicinamento” di leggi nazionali, regolamenti e disposizioni amministrative (in prosieguo indicate come “normative”) e, dall’altro, di consentire che i prodotti a esse conformi siano ritenuti idonei all’impiego previsto, come definito nella direttiva».

«1.

Il CEN/CENELEC sottopone un dettagliato programma di lavoro alla Commissione entro e non oltre i tre mesi successivi all’approvazione da parte del comitato istituito dalla direttiva 83/189.

(...)

(...)

Tuttavia, qualora, per motivi giustificabili, a un prodotto o a una famiglia di prodotti si debba abbinare più di un metodo per la determinazione della medesima caratteristica, occorre motivare la situazione. In tale circostanza, tutti i metodi richiamati devono essere collegati dalla congiunzione “oppure” e deve essere fornita un’indicazione sull’applicazione.

In ogni altro caso, due o più metodi di prova/calcolo per la determinazione di una caratteristica sono accettabili soltanto se fra essi esiste, o può essere introdotta, una correlazione. La pertinente norma armonizzata sul prodotto deve dunque individuarne uno quale metodo di riferimento.

Ove possibile, i metodi di prova e/o calcolo devono essere di tipo orizzontale e coprire la gamma più ampia possibile di prodotti».

(...)

(...)

(...)

(...)

«1.

Devono essere redatte norme armonizzate in maniera da consentire che per i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 possa essere dimostrata la conformità con i requisiti essenziali. Essendo l’eliminazione degli ostacoli agli scambi una delle finalità della direttiva, le norme da essa derivanti dovranno pertanto essere espresse, nella misura del possibile, in termini di requisiti di prestazione dei prodotti (articolo 7, paragrafo 2, della direttiva), tenendo conto dei documenti interpretativi.

(...)

(...)».

«6.1 Aspetti generali

La necessità di effettuare i test e di dichiarare tutte le proprietà indicate nel presente articolo dipende dall’uso finale o dall’origine dell’aggregato. Quando siano richiesti, devono essere effettuati i test indicati nell’articolo 6 per determinare le necessarie proprietà chimiche.

(...)

6.3 Zolfo totale

Ove richiesto, il contenuto totale di zolfo dell’aggregato, determinato ai sensi del[l’articolo 11] dell’EN 1744-1:1998, [adottata dal CEN al di fuori di qualsiasi mandato della Commissione e della procedura prevista all’articolo 7 della direttiva], sarà dichiarato secondo la corrispondente categoria specificata nella tabella 13[, intitolata “Categorie dei valori massimi per il contenuto totale di zolfo”:]

(...)».

Diritto irlandese

La legge sulla vendita di beni e sulla fornitura di servizi

«(1) Fatte salve le disposizioni contenute nella presente legge o in altre leggi pertinenti, non esiste alcuna garanzia o condizione implicita sulla qualità o sull’idoneità, per qualsivoglia specifico scopo, di beni forniti in virtù di un contratto di vendita.

(2) Qualora la vendita sia effettuata da un venditore che opera professionalmente, sussiste una condizione implicita di qualità commerciale per i beni forniti in virtù del contratto, tranne:

(3) I beni sono di qualità commerciale se risultano idonei allo scopo o agli scopi per cui beni di quel tipo vengono di norma acquistati e se sono durevoli, come è ragionevole supporre tenendo conto delle relative descrizioni, del prezzo (se pertinente) e di tutte le altre circostanze di rilievo e ogni riferimento, nella presente legge, a beni di qualità non commerciale dev’essere interpretato di conseguenza.

(4) Qualora la vendita sia effettuata da un venditore che opera professionalmente e l’acquirente, esplicitamente o implicitamente, informi il venditore di uno scopo specifico per cui i beni vengono acquistati, sussiste una condizione implicita in forza della quale i beni forniti in base al contratto sono ragionevolmente idonei a tale scopo, a prescindere dal fatto che detto scopo sia quello per cui tali beni vengono di norma forniti, salvo che le circostanze del caso indichino che l’acquirente non si basa sulle capacità o sul giudizio del venditore o che è irragionevole che vi si basi. (...)».

La norma I.S. EN 13242:2002

I fatti oggetto della controversia principale e le questioni pregiudiziali

«1)

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, lettera a), relativa alla competenza della Corte

Sulla prima questione, lettera b)

Sulla terza questione

Sulla quarta e quinta questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

, serie C .

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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